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Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

DESCRIZIONE TRIBUTO
L'Addizionale Regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche è una quota tributaria aggiuntiva all'IRPEF dovuta dal contribuente. L'imposta, da versare alla Regione in cui il contribuente ha la residenza, è determinata applicando un'aliquota proporzionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF al netto degli oneri deducibili e detraibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L' aliquota base, stabilita dall'art. 6 del d.lgs. 68/2011 è pari a 1,23 punti percentuali e ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base fino a 2,1 punti percentuali.


CHI PAGA
Sono obbligati al pagamento di tale addizionale tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nella Regione Campania e per i quali nell'anno di riferimento risulta dovuta l'Irpef (dopo aver computato tutte le detrazioni d'imposta agli stessi riconosciute).


QUANTO PAGARE
L'addizionale regionale all’IRPEF è determinata applicando un'aliquota, fissata dalla Regione di residenza, al reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

- Anno d’imposta 2021
Per l’anno d’imposta 2021 è prevista un’aliquota unica per tutti i contribuenti pari a 2,03 punti percentuali.

- Anno d’imposta 2022
Per l’anno d’imposta 2022 la legge statale n. 234/2021 ha introdotto nuovi scaglioni e ridotto il numero degli stessi, portandoli da cinque a quattro.

Si è reso pertanto necessario adeguare la normativa regionale, poiché le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

La Regione Campania ha dunque pubblicato la legge regionale 30 marzo 2022, n. 7 con le nuove disposizioni, in base alle quali, per l’anno d’imposta 2022, fermo restando quanto previsto al comma 15 dell’articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata per scaglioni di reddito, applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota (pari all’1,53%):

  • 0,20% per i redditi fino a € 15.000,00: aliquota effettivamente applicata 1,73%;
  • 1,43% per i redditi superiori a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,96%;
  • 1,67% per i redditi superiori a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,20%;
  • 1,80% per i redditi superiori a e € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,33%.


DETRAZIONI
A partire dall’anno d’imposta 2022, sono previste le seguenti detrazioni:

  • Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 30,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico (art.1, comma 2, L.R. 30 marzo 2022, n.7).
  • Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con figli con diversa abilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 40,00 per ciascun figlio portatore di handicap fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico. (art.1, comma 3, L.R. 30 marzo 2022, n.7)

Qualora l'imposta dovuta sia minore delle detrazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.1 della L.R. 30 marzo 2022, n.7, non sorge alcun credito d'imposta. Ai fini della quantificazione e della ripartizione delle detrazioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche e integrazioni.


QUANDO PAGARE
Per i redditi da lavoro dipendente e per quelli assimilati a quelli da lavoro dipendente l'imposta è determinata e versata dal sostituto d'imposta con le stesse modalità previste per il pagamento dell'IRPEF.

Per tutti gli altri redditi soggetti al pagamento dell'IRPEF, il versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF avviene per autotassazione, ed è basato sul sistema degli acconti e del saldo. L'imposta dovuta alla regione in base alla dichiarazione è versata dal soggetto passivo con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

Per le scadenze di pagamento fare riferimento al sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale) e alle istruzioni fornite per la presentazione della dichiarazione dei redditi (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cittadini/dichiarazioni).


COME PAGARE
Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, l'addizionale viene calcolata e pagata dai datori di lavoro che come tali operano in qualità di sostituti di imposta. Per redditi diversi da quelli da lavoro dipendente, i contribuenti versano l'addizionale regionale utilizzando il modello di versamento unificato (mod. F24), entro i termini previsti per il versamento IRPEF. Le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare il modello "F24 enti pubblici".

Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono del mod F24EP il versamento deve essere eseguito sui conti correnti postali istituiti con decreto interministeriale 24 marzo 1998.

Il conto corrente della Campania è il n. 743807. Il codice fiscale delle Regione Campania è 80011990639.

Il codice Tributo a carattere generale è il n. 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Poiché i codici tributo da utilizzare sono diversi a seconda del soggetto che esegue il versamento è opportuno fare riferimento alle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: I versamenti con F24 destinati alla Regione Campania devono necessariamente riportare il codice 05.


ESENZIONI
Non sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF coloro che:

  • possiedono soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
  • possiedono soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
  • possiedono soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiano optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
  • abbiano un'imposta lorda che, al netto di talune detrazioni non supera euro 10,33.


A CHI RIVOLGERSI
Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della regione Campania Via A. Diaz n. 11, 80134 - Napoli - Centralino: 081/4281111.


RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 50 del D.Lgs. 446/1997. Art. 6 del D.Lgs. 68/2011. L.R. 16 gennaio 2014, n. 4. Art. 11, comma 15, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n.99. Art. 1, comma 2, Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Art. 1 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 31. Art. 1 della L.R. 30 marzo 2022, n. 7.