70 00 00 - Le Strutture di Missione, deputate allo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, sono istituite dal presidente della Giunta regionale, con proprio decreto e hanno durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall’atto istitutivo.