L'aggiornamento obbigatorio consiste in n. 30 ore di formazione specifica (corsi pubblicati sul sito ufficiale ENTECA - ISPRA) da espletarsi in ogni quinquennio, a decorrere dalla data di pubblicazione nell'ENTECA e distribuite in almenno n. 3 annualità.
La distribuzione delle 30 ore in almeno 3 annualità determina la condizione che allo scadere del terzo anno di decorrenza del quinquennio, in mancanza di ore di aggironamento professionale obbiligatorio, scatta la sospensione dall'Elenco, come stabilito dal combinato disposto dei punti 1 e 2 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 42/2017 e confermato dalla nota prot. 0118786 del 02.11.2021 del Ministero della Transizione Ecologica.
I tecnici competenti in acustica che non abbiano adempiuto agli obblighi di aggiornamento professionale nell’arco di 3 anni dalla data di pubblicazione nell’ENTECA del proprio nominativo, nel caso in cui la scadenza di detto triennio sia compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la propria iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica fino al 29 giugno 2022, vale a dire fino a novanta giorni dopo la data di cessazione dello stato di emergenza.
Tale periodo può essere favorevolmente utilizzato dai tecnici competenti in acustica per partecipare ai corsi di aggiornamento professionale di cui al punto 2 dell’Allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.