Tra i servizi di trasporto pubblico locale di linea, l’art. 5 comma 3 della L. R. n. 3/2002 individua i servizi autorizzati, destinati a soddisfare esigenze di mobilità collettiva, ed effettuati con itinerario, orari e tariffe prestabiliti, con offerta indifferenziata al pubblico ed in regime di mercato.
Essi possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di esercizio dell’attività di autotrasportatore su strada, previo rilascio di titolo autorizzatorio da parte dall’ente competente ai sensi dell’art. 39 della citata legge.
I criteri e le modalità per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni sono stabiliti dal Regolamento regionale 18 marzo 2024, n. 2, pubblicato sul BURC del 18/03/2024.
Le autorizzazioni possono essere rilasciate dall’ente competente nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi ed aggiuntivi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 39 della citata legge, e per la durata di massimo 5 anni.
La competenza al rilascio di autorizzazione all’esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di linea è definita nel citato Regolamento.
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