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Ricostituito l’Osservatorio Regionale sui beni confiscati alla criminalità organizzata

Ricostituito l’Osservatorio Regionale sui beni confiscati alla criminalità organizzata

05/03/2021 - Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 04/03/2021 è stato ricostituito l’Osservatorio Regionale sui beni confiscati alla criminalità organizzata previsto dalla Legge Regionale n. 7 del 16/04/2012 e ss.mm.ii. L’Osservatorio ha funzione di promozione, consultazione e supporto delle attività programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell’utilizzo dei beni confiscati.

L’Osservatorio,  presieduto dall’Assessore regionale alle politiche integrate di sicurezza e legalità, che ha durata pari a quella della legislatura durante la quale è istituito,  è composto da:

  • il Presidente della Commissione consiliare speciale competente o suo delegato;
  • il Commissario regionale antiracket e antiusura;
  • un rappresentante dell’ANCI;
  • un rappresentante per ciascuno degli enti consortili di Comuni dedicati al riutilizzo dei beni confiscati presenti sul territorio regionale;
  • il Presidente della Fondazione Pol.i.s. - Politiche Integrate di sicurezza o suo delegato;
  • un rappresentante per ogni altro osservatorio provinciale o locale sui beni confiscati eventualmente attivato sul territorio regionale;
  • un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e che comunque abbia acquisito specifica e documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati;
  • un rappresentate per ciascuna delle associazioni e organizzazioni con sede legale o operativa in Regione Campania, con specifica e documentata esperienza almeno quinquennale nel settore del riutilizzo dei beni confiscati, individuato mediante procedura di evidenza pubblica realizzata dai competenti uffici regionali, la prima volta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per le legislature successive entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Presidente della Giunta regionale.