Caccia, approvato dalla Giunta il calendario venatorio


Caccia, approvato dalla Giunta il calendario venatorio

La Giunta regionale della Campania ha approvato il calendario venatorio per l'annata 2013/2014. Il provvedimento approvato stabilisce l'apertura della stagione di caccia in Campania per la terza domenica di settembre. Fino al 31 ottobre sarà possibile cacciare la tortora, fino al 30 novembre la quaglia, fino al 15 gennaio la gazza e la ghiandaia, fino al 20 gennaio l'alzavola, la beccaccia (con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7:30 alle 16), la canapiglia, la cesena, la folaga, il germano reale, la pavoncella e il tordo bottaccio.

Sempre dalla terza domenica di settembre e fino al 30 gennaio 2014 sarà possibile cacciare il beccaccino, ribadendo, tuttavia, il divieto di appostamento; il fagiano (fino al 2 ottobre e dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli Ambiti territoriali di caccia), il fischione, la gallinella d'acqua, il frullino, la marzaiola, il mestolone, il moriglione, il tordo sassello, la volpe (per tale specie in battuta con il cane da seguita dal 2 ottobre al 30 gennaio con l'obbligo per le Province di definire in anticipo le zone in cui è possibile effettuare le battute a volpe).

Dal 2 ottobre al 30 novembre sono state individuate come specie cacciabili esclusivamente sulla base dei piani di prelievo elaborati dagli Ambiti territoriali di caccia il coniglio selvatico, la starna (anche se l'attività venatoria è interdetta per l'intera annata nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d'Evandro).

Sono cacciabili dal 2 ottobre al 30 dicembre l'allodola, il cinghiale, la lepre comune, il merlo. Sempre dal 2 ottobre e fino al 20 gennaio 2014 sono cacciabili il codone e il porciglione. Dal 2 ottobre al 10 febbraio sarà invece possibile cacciare il colombaccio (con la limitazione dal primo gennaio al 10 febbraio di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento e il carniere giornaliero a 5 capi) e la cornacchia grigia (con la limitazione, dal 20 gennaio al 20 febbraio di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento). Per queste due ultime specie, inoltre, è stato stabilito il divieto di collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose e parzialmente rocciose dal primo al 10 febbraio.

L'attività venatoria può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Per la beccaccia solo dalle 7.30 alle 16.

Ciascun cacciatore, inoltre, non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana (comprese anche quelle effettuate nelle aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie e in altre regioni). Non è consentito cacciare il martedì e il venerdì. Nei Siti di interesse comunitario (Sic), nei proposti Siti di interesse comunitario (Psic) e nelle Zone di protezione speciale è giornata di silenzio venatorio anche il lunedì.

Prima della terza domenica di settembre sono previste alcune giornate definite di “preapertura”. Il 1, 4 e 8 settembre per la tortora solo da appostamento; 11 e 12 settembre per la gazza; 1, 4, 8, 11 e 12 settembre per la gazza e la ghiandaia. Ma non è consentita la caccia nelle Zone di protezione speciale della regione.

La Giunta regionale, a causa della diminuita consistenza faunistica e per una scelta di tutela ambientale e di politica venatoria ormai consolidata, vieta per l'intera stagione, la caccia del combattente, della coturnice, del cervo, del daino, del capriolo, della moretta. È vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate anche se l'attività venatoria è prevista dagli elenchi della legge 157/92 e della legge regionale 26/2012.

Un discorso a parte per i Sic, i Psic e le Zps dell'intero territorio regionale. In queste aree, infatti, è consentito praticare attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Commissione Via-Vas nella Valutazione di incidenza dei precedenti calendari venatori e nella Valutazione ambientale strategica.

Nel provvedimento approvato in Giunta vengono anche individuati i capi che è possibile abbattere in ogni battuta di caccia. Per la fauna stanziale 2 capi complessivi per giornata con la limitazione a un capo per il cinghiale, la lepre, la starna e il coniglio (per queste ultime due solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli Atc). Il prelievo stagionale non dovrà superare i 35 capi per il cinghiale, 5 capi per la starna e per il coniglio, 10 capi per la lepre.

Per la fauna migratoria, invece, il carniere è fissato a 20 capi complessivi per giornata (quindici nelle aree Psic, Sic e Zps) con alcune limitazioni: 15 capi per cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello; 10 capi per anatidi, rallidi, limicoli, allodola e colombaccio; 5 capi per pavoncella, quaglia e tortora e, da febbraio, anche per il colombaccio; 3 capi per beccaccia, codone e porciglione. Nelle zone Natura 2000 incluse nelle aree contigue del Parco del Vesuvio il carniere è di due beccacce, tre quaglie e tre tortore. Per la fauna migratoria in relazione all'intera stagione venatoria 25 capi per pavoncella, quaglia e tortora, quindici capi per codone e porciglione, 20 capi per beccaccia, 50 per allodola.

In caso di abbattimento lepri i cacciatori sono invitati a segnalare all'Ispra data e località dell'abbattimento inviando, se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo mail infs.lepus@iperbole.bologna.it.

Le amministrazioni provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per località e rese note con ampio anticipo. Le aziende faunistico-venatorie, entro l'inizio della stagione, possono proporre alle amministrazioni provinciali competenti per territorio, la modifica, per tutto il periodo, dei giorni settimanali prestabiliti. La decisione della Provincia deve essere comunicata anche al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania, al comando del Corpo forestale dello Stato competente per territorio e agli Uffici provinciali competenti per la vigilanza venatoria. Tali disposizioni valgono anche in caso di caccia alla volpe.

Il calendario venatorio completo sarà pubblicato sul sito www.campaniacaccia.it e sul sito istituzionale della Regione Campania.

“Il calendario venatorio è frutto di una ampia condivisione con tutte le associazioni venatorie regionali, che hanno offerto contributi importanti nel corso degli incontri che si sono svolti in Assessorato.”

ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Daniela Nugnes.

“Nel corso della sua redazione – spiega – sono state definite misure per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria in un contesto di maggiore certezza. Proprio per questo, l' Amministrazione regionale ha sempre coinvolto l'Ispra nella valutazione delle diverse proposte fino al documento finale, tenendo, di volta in volta, conto delle diverse richieste delle associazioni venatorie. Richieste che sono state recepite nel documento approvato perché adeguatamente motivate, così come previsto dalla sentenza del Tar del Lazio 2443/2011”.

“Il lavoro svolto dall’Assessorato per la redazione del calendario venatorio si muove proprio nella direzione del rispetto dell'ambiente e, allo stesso tempo, della valorizzazione di una attività nobile che, se esercitata nel rispetto delle regole, non altera gli equilibri naturali della nostra regione”, conclude la Nugnes.