Esenzione ticket, l’esonero vale solo per chi ha perso il lavoro


Esenzione ticket, l’esonero vale solo per chi ha perso il lavoro

20/04/2011 - Con una apposita circolare inviata a tutte le Asl, il Commissariato alla Sanità della Campania ha di nuovo chiarito a quali condizioni spettano le esenzioni e chi sono i soggetti che devono presentare domanda.

La circolare si è resa necessaria per evitare il ripetersi di lunghe file agli sportelli da parte di pazienti già presenti negli elenchi, o in possesso di certificati ancora validi, o non aventi alcun diritto, che congestionano ulteriormente, ed inutilmente, il lavoro degli sportelli aziendali.

In essa si ribadisce che i pazienti con codice E01 (cioè meno di 6 anni e più di 65), E02 (cioè i disoccupati), E03 e E04 (cioè i titolari di assegno sociali o di pensione minime), che sono attualmente già presenti negli elenchi, non devono presentare nessuna richiesta.

In particolare, i pazienti appartenenti a queste fasce, che hanno perso i requisiti, non possono più avvalersi delle esenzioni. Se continuano a farlo, dovranno, nei trenta giorni successivi al controllo, versare le somme relative alle prestazioni fruite indebitamente.

Nello specifico, il Commissariato chiarisce, in relazione al codice E02, che possono godere dell’esenzione solo coloro che non svolgono più un’attività di lavoro dipendente, sono iscritti all’Ufficio dell’Impiego in attesa di nuova occupazione, ed abbiano un reddito complessivo familiare inferiore a 8.263,31 euro se sono soli, 11.362,05 se hanno il coniuge, ed ulteriori 516,36 euro per ogni figlio a carico.

Questo significa che chi non ha mai lavorato, o ha svolto attività di lavoro autonomo, non ha diritto all’esenzione.

Per quanto riguarda i pazienti con codice E05 (cioè reddito ISEE inferiore a 10 mila euro), E08 (cioè cittadini trapiantati d’organo con reddito ISEE non superiore a 22 mila euro, limitatamente ai farmaci necessari per le proprie patologie), i certificati di esenzione valgono fino al 30 settembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce il reddito (chi ha presentato l’ISEE su reddito del 2009, è esentato fino al 30 settembre prossimo). Per cui non devono presentare alcuna richiesta di rinnovo fino alla scadenza.

Per il codice E07 (cioè gli extracomunitari iscritti al Servizio Sanitario con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario), infine, il certificato di esenzione vale per tutto il periodo in cui sussiste il diritto.

Il Commissariato invita i pazienti, che si recano presso i propri Distretti, a leggere le circolari affisse negli sportelli per verificare la loro situazione, prima di mettersi in fila.