Sospensione della efficacia degli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili (ASP)


Finalità del procedimento: Assicurare che la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare sia finalizzata alla produzione di rendite da destinare al finanziamento delle attività istituzionali e sia attuata secondo criteri di economicità e di efficienza

Iter del procedimento

 

  1. Trasmissione degli atti di trasferimento alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia i cui effetti sono comunque sospesi per 30 giorni;

  2. Entro 30 giorni dalla ricezione della trasmissione degli atti, la Direzione generale Regione può chiedere chiarimenti limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi comunicazione. La richiesta proroga il termine di sospensione dell'efficacia di tali atti fino al 30°giorno decorrente dalla data in cui le aziende hanno fornito i chiarimenti richiesti

  3. Entro ulteriori 30 giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, la Direzione generale può con apposito provvedimento motivato opporsi all’atto di trasferimento quando questo risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda.

 

Decorsi inutilmente ognuno dei termini previsti, gli atti acquistano efficacia.

Durata del procedimento: 30 da ricezione della comunicazione.

Come fare per presentare l’istanza: Procedura disciplinata dagli artt. 36 e 41 del regolamento regionale n. 2 del 22 febbraio 2013.

Responsabile del procedimento: Rina Di Marco - tel.: 081 7963751