Regolamento regionale 12 luglio 2022, n. 6.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 54 del 21 giugno 2022


"Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) recante "Disciplina dei requisiti e delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica"

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11);

vista la delibera della Giunta regionale n. 191 del 20 aprile 2022;

vista l'approvazione, con proposta di modifica, da parte del Consiglio regionale nella seduta dell'1 giugno 2022;

vista la delibera della Giunta regionale n. 338 del 28 giugno 2022

 

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), di seguito legge regionale, disciplina i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di Assistenza Tecnica, nel proseguo CAT, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 del medesimo articolo 10.



Art. 2

(Soggetti autorizzabili)

1. I CAT possono essere costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale, dai seguenti soggetti:

a) associazioni di categoria del settore commercio;

b) altri soggetti interessati senza scopo di lucro che abbiano almeno due anni di operatività, alla data di presentazione della domanda di autorizzazione, nelle attività di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 non devono essere già stati autorizzati dalla Regione Campania per altri CAT nell'ambito della stessa provincia.



Art. 3

(Requisiti di carattere generale)

1. I CAT devono possedere, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5, oltre ai requisiti di cui all'articolo 4, i seguenti requisiti di carattere generale:

a) siano costituiti nelle forme di cui all'articolo 2;

b) la sede legale sia localizzata nel territorio regionale;

c) siano dotati di uno sportello operativo in almeno un comune capoluogo ovvero in almeno due comuni della provincia in cui ha sede;

d) nel caso di CAT che includano i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), che i medesimi abbiano almeno due anni di operatività, alla data di presentazione della domanda di autorizzazione, nelle attività di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale;

e) lo Statuto preveda:

1) lo svolgimento delle attività, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale, per le quali si chiede l'autorizzazione;

2) l'indicazione espressa dell'assenza di finalità di lucro;

3) che le attività siano rese a favore di tutte le imprese commerciali richiedenti, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti che hanno costituito il CAT.



Art. 4

(Requisiti di carattere tecnico)

1. Il CAT deve essere dotato di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza idonea allo svolgimento delle attività, nonché di risorse umane e strumentali adeguate per garantire l'erogazione dei servizi.

2. Il CAT deve disporre di un responsabile dell'erogazione dei servizi in possesso di una comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto dei servizi erogati.

3. Il CAT deve disporre di una pagina web che fornisca informazioni complete circa l'assetto organizzativo del medesimo e le attività e i servizi resi all'utenza.

4. Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, o comunque di implementare i medesimi, i CAT possono stipulare convenzioni con docenti, professionisti, esperti e società private di consulenza di servizi alle imprese o con altri soggetti idonei.

5. I CAT di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale, devono altresì assicurare l'attuazione dei programmi di formazione professionale di cui alla medesima disposizione, secondo la programmazione approvata dalla Giunta regionale con cadenza annuale.

6. I CAT devono disporre di un programma relativo alle attività che si intendono svolgere su base triennale.



Art. 5

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione, presentata nei termini e con le modalità di cui al comma 2 alle strutture della Giunta regionale di cui all'articolo 6, deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) l'atto costitutivo del CAT;

b) lo statuto del CAT;

c) per le associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), ai fini della dimostrazione della rappresentatività regionale o provinciale, l'elenco dei soci risultanti paganti al 31 dicembre dell'anno precedente, autocertificato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4;

e) l'indicazione del numero degli sportelli operativi nell'ambito provinciale;

f) l'attestazione di non avere costituito e di non aver partecipato in alcuna forma ad altri CAT nell'ambito della stessa provincia;

g) il programma triennale relativo alle attività che si intendono svolgere.

2. Con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti termini, modalità, ed eventuali modelli, per la presentazione della domanda di autorizzazione, nonché i contenuti e requisiti delle attestazioni e della documentazione da produrre, ai sensi del comma 1, a corredo della domanda medesima. Con analogo provvedimento sono determinate eventuali variazioni alle disposizioni adottate ai sensi del presente comma.


 

Art. 6

(Autorizzazione regionale)

1. L'autorizzazione è rilasciata, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio entro 20 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5. Qualora entro il predetto termine non venga comunicato il provvedimento di diniego, il silenzio equivale ad accoglimento della domanda.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

3. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni o dei documenti di cui al comma 2 o dalla scadenza del termine di sospensione.

4. I centri autorizzati ai sensi del presente regolamento, nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali, espongono al pubblico la dicitura "Centro di assistenza tecnica" e riportano gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione.

5. La Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio iscrive, in apposito registro, i CAT abilitati ai sensi del comma 1.



Art. 7

(Controlli e monitoraggio)

1. La Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio effettua le attività di controllo e di monitoraggio.

2. I CAT sono tenuti a comunicare ogni modificazione relativa ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento con le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Anche ai fini del monitoraggio, i CAT inviano, alla Direzione di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata in ordine alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti di cui al programma triennale presentato all'atto della domanda di autorizzazione.



Art. 8

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Qualora, anche a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 2, o alla trasmissione delle relazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 7, si accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui agli articoli 3 o 4, si procede alla notifica della sospensione della autorizzazione e del CAT dall'elenco dei soggetti autorizzati di cui all'articolo 6, comma 3, motivandone le cause e assegnando un termine per l'adeguamento. Nel caso in cui il CAT non provveda entro detto termine, ovvero nelle altre ipotesi previste in via generale dalla normativa vigente, si procede alla revoca dell'autorizzazione ed alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 6, comma 5.



Art. 9
(Disposizioni transitorie)

1. I CAT già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti nei termini e con le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2.



Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca