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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26, 7 agosto 2019, n. 1612 marzo 2020, n. 6, 21 aprile 2020, n. 7 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 17 aprile - 1 giugno 2018, n. 117.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 10.

 

"Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:     

 

Art. 1

(Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa regionale e l'attuazione del DEFR 2017)

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2017).


 

2. In particolare la presente legge intende dare attuazione alle seguenti misure indicate nella parte seconda del DEFR 2017 recante "La strategia regionale e gli obiettivi caratterizzanti": misure 3.2 "La tutela della salute", 3.3 "L'armonizzazione contabile regionale, l'efficientamento amministrativo e la valutazione delle performance", 3.4 "Ambiente", 3. 5 "Trasporti e reti", 3.6 "Università, ricerca e innovazione", 3.8 "Sicurezza e legalità", 3.10 "La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive", 3.12 "Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere", 3.13 "Demanio e patrimonio", 3.14 "Patrimonio culturale".


 

3. L'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini.  Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32. Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) è così modificato:

a) al comma 2 le parole "di soggetti istituzionalmente qualificati." sono sostituite dalle seguenti: "del Presidente della Giunta, della Giunta, dell'autorità politica competente in materia, della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Ufficio previsto nell'articolo 1 può richiedere al soggetto da ispezionare documenti, atti, informazioni, notizie e chiarimenti pertinenti all'oggetto dell'ispezione. Ha libero accesso alle sedi, ai locali, agli atti e documenti del soggetto da ispezionare e può rivolgersi ad altri uffici pubblici regionali per acquisire informazioni e documenti. Nel corso delle verifiche può sentire i diretti interessati, gli utenti della struttura e quanti altri possono portare notizie utili alle indagini ed acquisire notizie anche mediante analisi, sotto il profilo amministrativo, dei verbali dei collegi sindacali degli enti oggetto di ispezione.";

c) al comma 4 le parole "gli atti e la documentazione richiesti." sono sostituite dalle seguenti: "i documenti, atti, informazioni, notizie e chiarimenti richiesti.";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'attività ispettiva ha inizio con l'atto di assegnazione della responsabilità dell'istruttoria all'incaricato. Nel caso di sopralluoghi copia dell'atto di assegnazione, nel quale è specificato l'oggetto, è consegnata agli interessati all'inizio dell'operazione ispettiva. Dei sopralluoghi è redatto un verbale nel quale sono descritte le operazioni compiute ed altresì riportate le dichiarazioni di coloro che hanno concorso oppure assistito alle operazioni stesse. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e copia dello stesso è rilasciata agli interessati. Nel caso in cui gli interessati si rifiutino di sottoscrivere ne viene dato atto unitamente all'indicazione dei motivi, ove dichiarati.";

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 

"5bis. Entro trenta giorni, prorogabili motivatamente a giudizio del dirigente, dall'inizio dell'attività ispettiva, l'Ufficio previsto dall'articolo 1:

a) provvede all'archiviazione, nella evenienza che non siano riscontrate irregolarità. L'atto di archiviazione, entro il sopraindicato termine, deve essere comunicato alla struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia ed al soggetto ispezionato;

b) redige una relazione in cui sono evidenziati gli esiti e le conclusioni, le irregolarità riscontrate nella gestione, nonché i fatti rilevanti sotto il profilo della legittimità e del merito. La relazione contiene una motivata valutazione dell'oggetto della verifica con l'indicazione delle misure che devono essere adottate per eliminare le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, nonché specifiche proposte, se sussistono i presupposti previsti dall'ordinamento, per l'emanazione di misure sanzionatorie. La relazione, entro il sopraindicato termine, è comunicata al soggetto ispezionato. La comunicazione deve avere il contenuto di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).  

5 ter. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b) del comma 5 bis, il soggetto ispezionato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, l'Ufficio, salva l'archiviazione nella evenienza che non siano riscontrate irregolarità all'esito del contraddittorio – trasmette la relazione ispettiva finale, completa della relazione di cui alla lettera b) del comma 5 bis e delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni, alla struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia per i provvedimenti di  competenza.";

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia, entro venti giorni dalla ricezione della relazione ispettiva finale adotta e comunica al soggetto ispezionato i provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'attività ispettiva. Con tali provvedimenti vengono prescritte le misure che devono essere adottate per eliminare le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, nonché adottate le misure sanzionatorie previste dall'ordinamento.";

g) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I Direttori Generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale, degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico pubblici, degli Enti pubblici ed i legali rappresentanti degli enti e delle strutture private accreditate oggetto di ispezione riferiscono all'Ufficio Ispettivo e alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale, in merito alle azioni intraprese a seguito dei provvedimenti di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione. Per le Aziende o gli Enti del Servizio sanitario regionali, il mancato adeguamento agli adempimenti richiesti a seguito delle verifiche ispettive, in assenza di adeguate e valide controdeduzioni, costituisce, elemento di valutazione in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell'articolo 3-bis  del decreto legislativo 502/1992.  Alle strutture private accreditate si applicano le sanzioni previste dalla normativa settoriale vigente.". 


 

4. Il comma 237 quater dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge   finanziaria regionale 2011) è così modificato:

a) dopo le parole "provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007," sono inserite le seguenti: "tenendo conto dell'organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta a tal data in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell'ambito delle specialità così come espresse e conseguenzialmente riconosciute"; (1)

b) dopo le parole "In caso di sussistenza di ulteriore fabbisogno" sono inserite le seguenti: "non destinato alle strutture pubbliche"; (1)

c) dopo le parole "fino alla copertura del fabbisogno dei posti letto" sono inserite le seguenti: "dando priorità al raggiungimento della soglia dei 60 posti letto di cui al punto 2.5 del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera).". (1)

 

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile - 1 giugno 2018, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2018, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.


 

5. Al fine di adeguare la normativa regionale alle disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 18, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) la parola "triennale" è sostituita con le seguenti "non inferiore a tre e non superiore a cinque anni". 


 

6. I contributi regionali alle associazioni di cui alla legge regionale 7 aprile 1990, n. 15 (Concessione di un contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori), all'articolo 53 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale) ed all'articolo 47 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), sono definiti nell'ammontare e concessi annualmente con delibera della Giunta regionale purché riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza e finalizzati ad attività di prevenzione e di supporto alle aziende sanitarie, nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario. 


 

7. La Giunta regionale della Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1073, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) nel pieno rispetto dei principi fissati dal Regolamento (CE) n. 852/2004. La Giunta regionale, provvede, altresì, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione del personale impiegato nei servizi sanitari e socio-sanitari con contratti di collaborazione o consulenza o con contratti a tempo determinato al fine di valutare, compatibilmente con la normativa nazionale vigente in materia e gli obblighi derivati dal piano di rientro sanitario e sulla base delle indicazioni impartite dal Commissario ad Acta per il piano di rientro, le modalità per la stabilizzazione del suddetto personale.


 

8. In fase di prima applicazione del piano di riassetto ed efficientamento della rete dei laboratori di analisi operanti in ambito regionale, su istanza dei soggetti che hanno già aderito ad una aggregazione rientrante esclusivamente nelle figure giuridiche disciplinate dai decreti del Commissario ad Acta per il piano di rientro, i termini per gli adempimenti intermedi previsti dai predetti decreti possono essere prorogati dalla competente ASL, acquisito il parere del Commissario ad Acta. I soggetti che, trascorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano al di sotto della soglia delle 70.000 prestazioni equivalenti e che non abbiano aderito ad un'aggregazione decadono dall'accreditamento istituzionale. In pendenza di motivata istanza di proroga del predetto termine presentata dalla struttura interessata e fino alla pronuncia della competente ASL, che deve provvedere nei 30 giorni successivi all'istanza, i termini sono sospesi. Nel provvedimento aziendale con cui l'ASL si pronuncia motivatamente sull'istanza, in caso di provvedimento favorevole, vengono ragionevolmente rideterminati i termini per gli adempimenti intermedi previsti dalle vigenti disposizioni commissariali. Al fine di garantire la progressiva piena attuazione del processo di riorganizzazione e efficientamento della rete laboratoristica ed il rispetto della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni equivalenti su base annua per tutti i soggetti accreditati, il termine per il conseguimento della predetta soglia minima è fissato al 30 giugno 2018. A partire dal primo luglio 2018, i laboratori che non raggiungono, in forma singola o aggregata, la soglia minima di efficienza di 200.000 prestazioni equivalenti su base annua decadono dall'accreditamento istituzionale.

 

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile - 1 giugno 2018, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2018, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


 

9. Al fine di assicurare il supporto alle politiche regionali per lo studio e la ricerca in materia di igiene e sanità animale è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di euro 1.000.000,00 per sostenere le opere di ristrutturazione e ampliamento della sede di Portici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.  Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante incremento per euro 1.000.000,00 della Missione 4, Programma 4, Titolo 2 per l'anno 2017 e corrispondente riduzione, di pari importo, per il medesimo anno della Missione 20, Programma 3, Titolo 1. 


 

10. Nelle more dell'attivazione del nuovo Policlinico Universitario di Caserta, al fine di incrementare i LEA della Provincia di Caserta, l'ASL e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", stipulano apposita convenzione volta a consentire l'utilizzo di spazi ospedalieri, per l'incremento di prestazioni aggiuntive a quelle già erogate.

 

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile - 1 giugno 2018, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2018, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


 

11. Le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania. Legge Finanziaria 2008), si applicano ai soggetti in possesso dei requisiti previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

12. Alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis (Pubblicazione e obbligo di trasparenza)

1. I nominativi dei soggetti che, ai sensi della presente legge, percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate annualmente, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale in una sezione specifica e facilmente accessibile.".


 

13. Nelle more dell'emanazione della normativa nazionale di cui all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), la Giunta regionale è autorizzata a definire, con propria delibera, i compensi degli amministratori e dei consiglieri delle società e agenzie regionali e degli enti strumentali regionali sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. 


 

14. Al personale trasferito nei ruoli della Giunta regionale ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 (Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190), nelle more della definizione del nuovo CCNL, si applicano gli istituti contrattuali vigenti. Il riconoscimento è complementare al trattamento accessorio già in godimento e grava sulle risorse del fondo di produttività del comparto della Giunta regionale della Campania. 


 

15. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 13/1996 continuano ad applicarsi conformemente a quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 


 

16. Le disposizioni previste dal comma 186 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2013) si applicano anche al personale incaricato delle azioni di ispezione, verifica e controllo degli impianti di distribuzione carburante effettuate ai sensi della legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti)."


 

17. L'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale) è così modificato:

a) al comma 2, sono soppresse le parole da "sentito" a "composta";

b) le lettere a), b), c), d) del comma 2 sono abrogate;

c) i commi 3, 4 e 7 sono abrogati.


 

18. L'articolo 18 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) è cosi modificato:

a) il comma 3 è abrogato;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente "4bis. In deroga a quanto previsto al comma 4, per i debiti correlati alla restituzione di contributi pubblici da parte di enti che non perseguono scopo di lucro, il numero di rate e le relative scadenze, entro il limite massimo di cinque anni dall'istanza di rateizzazione, sono determinate dalla competente struttura amministrativa regionale, tenuto anche conto degli eventuali obblighi di restituzione o di rendiconto della relativa provvista da parte della Regione."


 

[19. Al comma 4, dell'articolo 17, della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) le parole "sono concesse" sono sostituite dalle seguenti "devono essere concesse".]

 

(4) Comma abrogato dall'articolo 159, comma 2, lettera r) della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).


 

20.  Al comma 1, dell'articolo 10, della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono prioritariamente finanziati gli asili nido di comuni o ambiti che non hanno usufruito di contributi per progetti pilota.".


 

21. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.


 

22. L'intestatario del veicolo regolarmente iscritto al Pubblico registro automobilistico (PRA) che perde il possesso dello stesso per qualsiasi evento documentato da atto avente data certa non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) abbia perso il possesso entro il termine utile per il pagamento di ciascun periodo tributario;

b) abbia provveduto in ogni caso alla annotazione della perdita di possesso al PRA.


 

23. Al fine di rafforzare le attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate regionali, la Giunta regionale può individuare, attraverso procedure di evidenza pubblica, un soggetto esterno individuato sul mercato oppure un soggetto giuridico in house a cui affidare dette attività, anche disgiuntamente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

24. La fase liquidatoria dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) soppressa con l'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32. Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) cessa all'atto dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del rendiconto finale di liquidazione.


 

25. La società regionale in house Campania Ambiente e Servizi spa è destinataria di un intervento di rafforzamento patrimoniale per complessivi euro 5.000.000,00 composto da risorse finanziarie per conferimento di beni immobili del patrimonio immobiliare regionale per un valore complessivo non inferiore a euro 5.000.000,00. Il valore stimato dei beni è quello definito secondo quanto previsto dagli articoli 2343 e 2343-ter del codice civile e dalle norme vigenti in materia. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con delibera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, i beni immobili da conferire tra quelli che, per natura e dislocazione, sono coerenti con l'oggetto sociale e la missione della società. (5)

 

(5) Comma modificato dall'articolo 14, comma 5 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 

26. Al fine di correggere un mero errore materiale e chiarire la portata dell'efficacia delle disposizioni ivi contenute, la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5 (Interventi per favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive) è così modificata:

a) al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole "e ambientale" sono aggiunte le seguenti ", nel rispetto della normativa statale ed europea di disciplina delle rispettive produzioni e, in particolare, per i prodotti di uso alimentare, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti.";

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.


 

27. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) le parole da "emanazione" fino a "legge." sono sostituite dalle seguenti "approvazione dei bilanci consuntivi 2016 degli Istituti campani.".


 

28. La legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania), è così modificata:

a) al comma 2 dell'articolo 4, le parole "in deroga al comma 1," sono soppresse;

b) alla lettera a), del comma 4 dell'articolo 5, dopo la parola "categoria" sono inserite le seguenti "nell'ambito dello stesso Titolo e Tipologia" e dopo la parola "macroaggregato" sono inserite le seguenti "nell'ambito della stessa Missione, Programma e Titolo";

c) alla lettera d), del comma 4 dell'articolo 5, le parole "articolo 48, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti "articolo 48, lettera a)".


 

29. La legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) è così modificata:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente "3 bis. La Regione Campania valorizza il principio dello sviluppo sostenibile e degli acquisti pubblici verdi (green public procurement), in ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).";

b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini della presente legge ed ai sensi del decreto legislativo 50/2016, si applicano le definizioni che seguono.";

c) dopo il comma 51 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente: "51 bis. Per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione.";

d) al comma 3 dell'articolo 3 le parole "dalla direttiva europea unificata" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 50/2016.";

e) all'articolo 7:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano, approvano e pubblicano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto delle disposizioni del vigente codice degli Appalti.

2. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui al comma 1, con i relativi aggiornamenti sono redatti secondo gli schemi definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 50/2016.";

2) i commi 3, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

f) all'articolo 8 tra le parole "nonché" e "l'utilizzo" sono inserite le seguenti "la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità di opere e";

g) il comma 1 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente: "1. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali della Regione sono redatti ed approvati secondo le modalità stabilite con specifico atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale, sulla base delle disposizioni attuative di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 50/2016, e su proposta del competente ufficio regionale."; 

h) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 63 sono abrogati;

i) l'articolo 77 è abrogato;

l) dopo il comma 7 dell'articolo 78 è aggiunto il seguente: "7bis. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese. La struttura amministrativa regionale competente in materia assicura, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto dell'Osservatorio.".


 

30. La Regione Campania, al fine di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti sul territorio regionale destinate al consumo umano, vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la prospezione, la ricerca, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche, così come perimetrate ed evidenziate nella cartografia idrogeologica del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appenino Meridionale. (6)

 

(6) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile - 1 giugno 2018, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2018, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


 

31. Nelle more della riforma organica della normativa in materia di parchi, il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) è sostituito con il seguente: "1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dalla Giunta Regionale, su proposta degli Assessori all'Urbanistica e all'Ambiente, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, preferibilmente maturata nei settori della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sulla nomina il Consiglio regionale esprime il proprio gradimento ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto.".


 

32. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) le parole "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti "diciotto mesi" e la parola "comprensivi" è sostituita dalle seguenti "al netto".


 

33. L'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) è così modificato:

a) alla lettera a), del comma 8, la parola "almeno" è soppressa;

b) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli importi di cui al comma 8 costituiscono la base per le offerte al rialzo da presentare nelle gare per la concessione del diritto di sfruttamento delle acque minerali, naturali, di sorgente e termali e sono derogabili esclusivamente nell'ipotesi di rinnovazione del procedimento di gara a seguito di mancata presentazione di offerte. Le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta di cui al periodo precedente sono corrisposte alla Regione Campania.".


 

34. Le risorse derivanti dai proventi dei canoni demaniali relativi alle concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e al regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 sono impiegate, con destinazione specifica e vincolata, come contributo alla copertura dei costi ambientali e della risorsa di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, per l'attuazione dei programmi di misure stabiliti dal "Piano di tutela delle acque" di cui all'articolo 121 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oltre che per gli interventi relativi al risanamento e alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Campania. Le risorse di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio regionale a valere sul Titolo 3, Tipologia 100, e sono destinate all'attuazione delle misure ed interventi di cui al presente comma a valere sulla Missione 9, Programma 6, Titolo 1.


 

35. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 21 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano), è aggiunto il seguente: "9ter. Nelle more della piena operatività dell'EIC, le competenze in materia tariffaria di cui all'articolo 10 lettera g), relativamente alle tariffe all'ingrosso, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di ambiente ed ecosistema.".


 

36. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 (Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale) è aggiunto il seguente: "5bis. La delibera di cui al comma 5 può altresì prevedere l'attribuzione delle iniziative e dei progetti di cui ARCADIS è titolare, nel rispetto delle normative regionali vigenti, a Comuni singoli o associati, ad enti pubblici istituiti con legge regionale o a soggetti gestori di servizi pubblici.".


 

37. La legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) è cosi modificata:

a) al comma 4 dell'articolo 14, dopo le parole "ad uso pubblico" sono aggiunte le seguenti: "e dei terreni confiscati,";

b) dopo la lettera n), del comma 1, dell'articolo 16, è aggiunta la seguente: "n bis) direttive e linee guida alle strutture amministrative competenti e agli enti pubblici strumentali preposti, affinché, in conformità al principio di prossimità in materia dei rifiuti e nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente, i Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) siano inviati prioritariamente ad impianti di trattamento siti in Campania.".


 

38. L'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) è cosi modificato:

a) al comma 1 dopo la parola "esercitate" è inserita la seguente "preferibilmente";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Direttore generale è individuato tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).".


 

39. La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così modificata:

a) al comma 3 dell'articolo 14 le parole "quali castagneti da frutto," sono soppresse;

b) dopo la lettera c), del comma 1 dell'articolo 15 è aggiunta la seguente: "c bis) i castagneti da frutto in attualità di coltura.".


 

40. In considerazione delle peculiari caratteristiche strutturali, ecologiche ed ambientali, la Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura, con l'obiettivo di conciliare la funzione produttiva con la molteplicità dei servizi ecosistemici che questo particolare tipo di coltivazione legnosa permanente è in grado di assicurare. Dall'entrata in vigore del suddetto regolamento sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 6 e l'articolo 44 dell'Allegato C (Prescrizioni di massima e polizia forestale) della legge regionale 11/1996.


 

41. Al fine di sostenere le colture tradizionali, i possessori di alberate aversane sottoposte all'istituzione di un vincolo ambientale, di cui alla legge regionale 9 maggio 2016, n. 11 (Conservazione e valorizzazione delle Alberate aversane e delle viti maritate a pioppo. Istituzione vincolo ambientale) sono tenuti, per gli anni 2017 e 2018, al versamento delle sole somme richieste per la registrazione, senza il pagamento di alcuna ammenda o sanzione. 


 

42. Al fine di consentire lo sviluppo delle produzioni agro-alimentari tipiche e tradizionali, la coltivazione del "Limone di Sorrento IGP" è consentita nei Comuni interessati e nel rispetto del disciplinare di produzione secondo quanto disposto dalla Commissione europea con regolamento (CE) 10 gennaio 2011, n. 14.


 

43. La legge regionale 28 marzo 2002 n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) è così modificata:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo:

"Art. 6 bis (Comitato Tecnico per la Mobilità)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto istituisce presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità, il Comitato Tecnico per la Mobilità (CTM) con il compito di monitorare le misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto in ambito regionale e di esprimere, se richiesto dal responsabile del procedimento, pareri obbligatori ma non vincolanti, in merito alla valutazione tecnica ed economica dei progetti regionali di particolare complessità, relativi alle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e al materiale rotabile da acquisire.

2. Il Comitato è presieduto dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità.

3. Il Comitato, che potrà operare con un numero di presenti pari alla metà più uno, è composto da professionalità in possesso di specifiche ed elevate competenze tecniche ed esperti nel campo delle infrastrutture, così individuati:

a) un dirigente apicale, o suo delegato, di ciascuna delle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici, governo del territorio e ambiente;

b) un rappresentante ciascuno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Motorizzazione civile, dai VV.FF;

c) un rappresentante ciascuno designato dall'Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti (AcAMIR) e dall'EAV srl;

d) un dirigente e tre funzionari in servizio presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità in possesso di specifiche esperienze tecniche e competenza professionale nel settore.

4. La struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità assicura, nell'ambito delle proprie risorse umane e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza regionale, il supporto tecnico-amministativo al Comitato per le funzioni di segreteria.

5. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità o compenso, salvo, per i componenti esterni all'amministrazione regionale, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

6. Gli oneri derivanti dal comma 4, stimati in un massimo di 5.000,00 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, saranno liquidati a valere sulle risorse di cui alla Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019."

b) al comma 1 bis dell'articolo 7 dopo le parole "adotta gli" sopprimere la parola "eventuali";

c) al comma 1 bis dell'articolo 22 dopo la parola "progettazione" sono inserite le seguenti "e realizzazione di opere" e dopo la parola "rete" sono inserite le seguenti "nonché nell'acquisto di materiale rotabile,";

d) l'articolo 40 è cosi modificato:

1) alla lettera b) del comma 4 la parola "cento" è sostituita con "centoventi" e le parole "di corsa semplice di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti "extraurbana di corsa semplice di valore più basso, prevista dal sistema tariffario regionale";

2) al comma 8 le parole "alla terza parte della sanzione" sono così sostituite "al cinquanta per cento della sanzione"; le parole "Tale somma è ridotta del trenta per cento" sono soppresse e dopo la parola "notificazione" sono aggiunte le seguenti: "è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al trenta per cento della sanzione, oltre alle spese del procedimento";

3) il comma 10 è così sostituito: "10. Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria, le attività di controllo, prevenzione, accertamento e contestazione delle disposizioni di viaggio, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, sono esercitate dal personale dei gestori del servizio di trasporto o da altri soggetti a ciò espressamente incaricati dai medesimi gestori, che mantengono la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica. Gli agenti accertatori, aventi la qualifica di agente di polizia amministrativa attribuita dalla Regione secondo quanto previsto al comma 11, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal gestore e sono abilitati ad effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II della legge 689/1981.". 


 

44. La Giunta regionale della Campania provvede alla ricognizione degli interventi per il completamento della linea Metro Campania NordEst, per mezzo della ricostruzione della vecchia ferrovia Alifana chiusa nel 1976, che deve collegare il Centro Direzionale di Napoli con i Comuni dell'area nord, fino a Santa Maria Capua Vetere, alla relativa attuazione si procede anche mediante stralci funzionali.


 

45. La legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) è così modificata:

a) sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le seguenti parole: "Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario della Campania" con "Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania"; "delle ADISUC" con "dell'ADISURC"; "di ciascuna ADISUC" con "dell'ADISURC"; "le ADISUC" con "l'ADISURC"; "ciascuna ADISUC" con "l'ADISURC"; "alle singole ADISUC" con "all'ADISURC"; "alle ADISUC" con "all'ADISURC"; "dalle ADISUC" con "dall'ADISURC"; "di ogni singola ADISUC" con "dell'ADISURC"; "delle stesse ADISUC" con "dell'ADISURC";

b) al comma 2 dell'articolo 6 secondo capoverso sopprimere le parole "di riferimento";

c) al comma 2 dell'articolo 8 sostituire la parola "possono" con la parola "può", e la parola "sostengono" con la parola "sostiene";

d) al comma 4 dell'articolo 8 sostituire la parola "esercitano" con la parola "esercita";

e) al comma 6 dell'articolo 8 sostituire la parola "provvedono" con la parola "provvede";

f) al comma 7 dell'articolo 8 sostituire la parola "trasmettono" con la parola "trasmette";

g) alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 10 sostituire le parole "dai presidenti" con le parole "dal presidente";

h) al comma 1 dell'articolo 12 sostituire la parola "dispongono" con la parola "dispone";

i)  al comma 3 dell'articolo 12 sostituire la parola "possono" con la parola "può";

l) al comma 6 dell'articolo 12 sostituire la parola "conformano" con la parola "conforma";

m) al comma 4 dell'articolo 13 sostituire le parole "alle tesorerie" con le parole "alla tesoreria";

n) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania - ADISURC)

1. Per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, è istituita l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC), con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale in Regione Campania.

2. L'ADISURC è dotata di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e organizzativa, il suo funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, dallo statuto approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ADISURC.

3. L'ADISURC si avvale di due centri di responsabilità amministrativa (CRA), uno per la gestione dei servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Napoli ed uno per la gestione dei servizi e i benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

4. A ciascun centro di responsabilità amministrativa (CRA) è preposto un dirigente, individuato secondo le procedure ed i requisiti previsti all'articolo 6.

5. L'ADISURC si avvale di sedi operative per l'erogazione dei servizi secondo quanto stabilito nello statuto.

6. L'ADISURC assicura la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 8";

o)  al comma 4 dell'articolo 5 dopo la parola "previsti" sono aggiunte le seguenti ", salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 1";

p) dopo il comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente: "4 bis. Il direttore generale si avvale del supporto dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità amministrativa (CRA) previsti dall'articolo 3, comma 3. L'incarico di dirigente del centro di responsabilità amministrativa (CRA) è conferito con procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, il dirigente è rimosso dall'incarico nelle ipotesi previste al comma 4. L'incarico di dirigente del centro di responsabilità amministrativa (CRA) è conferito dal CdA dell'ADISURC che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso il trattamento economico omnicomprensivo, comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore al trattamento previsto per il dirigente apicale delle strutture amministrative regionali.";

q) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Norme transitorie, finali e di abrogazione)

1. Entro il 30 marzo 2017, le università ed il CUR assicurano l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle università nel CdA dell'ADISURC, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c).

2.  Entro il 10 aprile 2017, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, nomina i membri del CdA dell'ADISURC, a seguito della designazione della maggioranza dei componenti. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 6 da concludersi entro novanta giorni dall'insediamento del CdA dell'ADISURC, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, entro il 10 aprile 2017, il Direttore generale facente funzioni dell'ADISURC ed i due dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa, scelti sulla base dei requisiti di cui al medesimo articolo 6. Il CdA dell'ADISURC s'insedia entro il 15 aprile 2017 ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Entro il 20 giugno 2017 il CdA dell'ADISURC approva tutti i regolamenti di propria competenza, entro il 15 ottobre approva il piano delle attività ed il bilancio di previsione per l'anno 2018 in linea con gli indirizzi della programmazione regionale.

4. Alla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, sono sciolte e poste in liquidazione le Aziende per il diritto allo studio universitario (ADISU), previste dalla precedente normativa regionale. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla liquidazione delle suddette ADISU, il Presidente della Giunta regionale nomina per ciascuna ADISU, con decreto, il Commissario liquidatore, l'incarico non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità, compenso e rimborso spese. Le procedure di liquidazione si concludono entro il 31 dicembre 2017 data in cui il Commissario cessa dal suo incarico.     

5. Il personale delle disciolte ADISU con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei ruoli del personale dell'ADISURC con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione di continuità. Allo stesso personale è riconosciuto il mantenimento del trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento nell'organico dell'ADISURC.

6. Entro il termine indicato al comma 4, il Commissario liquidatore provvede:

a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso eventualmente pendenti;

c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'assolvimento dei compiti connessi alla soppressione degli enti.

7. Il commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.

8. L'ADISURC, entro il 1 gennaio 2018, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte ADISU secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano tutti i contratti di collaborazione, consulenza, libero professionali nonché gli incarichi dirigenziali esterni di ciascuna ADISU di cui all'articolo 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 fatta eccezione per i direttori amministrativi di ciascuna di esse che restano in carica fino al termine del commissariamento.

10. L'ADISURC adotta per il personale in esubero gli opportuni provvedimenti in conformità della vigente normativa.

11.  Per l'esercizio 2017 gli oneri derivanti dalla costituzione dell'ADISURC gravano, in misura proporzionale al numero degli iscritti, sul bilancio delle relative ADISU. Le sette ADISU autorizzano le proprie spese, fino alla conclusione del processo di liquidazione, attraverso il bilancio 2017 per i dodicesimi corrispondenti.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

a) la legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari. Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390);

b) i commi da 18 a 24 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo. Collegato alla legge di stabilità regionale 2014).".


 

46. Al fine di semplificare le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'ADISURC di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 12/2016 così come modificata dal comma 45, le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui alla suddetta disposizione si svolgono, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) provvede a nominare, se non presente, un revisore unico dei conti per ciascuna delle sette ADISU già previste dalla legge regionale 21/2002. A tal fine il Consiglio regionale provvede alla nomina tra le candidature dei revisori dei conti già disponibili presso il Consiglio regionale presentate nel rispetto della vigente normativa. I Revisori dei conti restano in carica fino all'avvenuta liquidazione delle suddette ADISU. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1996, provvede a nominare, inderogabilmente entro il 30 aprile 2017, il Collegio dei revisori dei conti dell'ADISURC utilizzando le candidature dei revisori dei conti già disponibili presso il Consiglio regionale e presentate nel rispetto della vigente normativa. In ogni caso qualora il Consiglio, entro il 30 aprile 2017, non provveda a nominare i revisori di cui al presente comma, gli stessi sono individuati dal Consiglio mediante sorteggio tra le suddette candidature disponibili presso il Consiglio regionale.


 

48. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il comma 9 dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0).


 

49. La Regione Campania, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2014, n. 57, riconosce il rating di legalità quale strumento volto ad incentivare le imprese ad operare nel rispetto del principio di legalità, attuando comportamenti aziendali improntati alla correttezza, alla trasparenza e alla eticità.


 

50. Per le finalità di cui al comma 49, la regione Campania, nell'ambito dei procedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tiene conto del rating di legalità, applicando almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 57/2014.


 

51. Il SURAP, di cui all'articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), anche avvalendosi di un elenco telematico regionale delle imprese in possesso del rating di legalità, svolge attività di promozione e divulgazione sul territorio regionale al fine di incentivare, tra l'altro, il conseguimento del rating di legalità da parte delle imprese.


 

52. La Regione Campania promuove il rating di legalità anche nei procedimenti di competenza dei propri enti strumentali, agenzie e società partecipate. A tal fine, con proprio provvedimento adotta, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo nei confronti degli enti strumentali, delle agenzie e delle società partecipate.


 

53. Allo scopo di valorizzare la legalità delle imprese, la Regione, d'intesa con le autorità nazionali competenti, promuove altresì la conclusione di accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità anche alle imprese del territorio regionale con fatturato inferiore a due milioni di euro.


 

54. La Regione Campania realizza interventi volti a sostenere azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata. A tal fine sostiene iniziative di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione e di solidarietà alle vittime del reato di usura o di estorsione.


 

55. Per le finalità di cui ai commi 52, 53 e 54 e allo scopo di sostenere le azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata è istituito il "Fondo speciale per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata" di importo pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente comma, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 ed incremento, di pari importo per il medesimo anno, della Missione 14, Programma 1, Titolo 2. Il Fondo potrà essere incrementato delle ulteriori disponibilità di bilancio derivanti dalle programmazioni statali e comunitarie in coerenza con la normativa vigente in materia.  


 

56. È istituito l'Osservatorio regionale delle attività produttive (industria, commercio, artigianato) di seguito denominato Osservatorio. L'Osservatorio, istituto presso la Giunta regionale, svolge attività di monitoraggio, studio e ricerca delle strategie di sviluppo regionale ed effettua attività di analisi in materia di sviluppo economico. A supporto della programmazione regionale, l'Osservatorio svolge, in particolare, attività di rilevazione statistica e di raccolta, aggiornamento e analisi dei dati concernenti le politiche di sviluppo a livello settoriale e territoriale, nonché attività di impulso e attività consultiva. L'Osservatorio, in particolare, a supporto e in raccordo con le strutture regionali competenti:

a) svolge attività di studio e di analisi delle problematiche strutturali e congiunturali concernenti il settore delle attività produttive nel contesto economico regionale e nazionale;

b) conduce indagini statistiche sulle dinamiche economiche produttive;

c) svolge attività consultiva e attività di impulso, formulando proposte e supportando le strutture regionali competenti;

d) effettua attività di monitoraggio delle attività di comparto e di valutazione della efficacia delle iniziative intraprese.


 

57. Per il raggiungimento delle finalità indicate nel comma 56, l'Osservatorio:

a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni, acquisendo sistematicamente i dati dalle fonti già disponibili anche attraverso collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

b) realizza le indagini, le ricerche, gli studi e le pubblicazioni, sui temi di particolare rilevanza per i settori.


 

58. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, delibera le modalità di funzionamento e la composizione interna dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti ed esperti della materia delle attività produttive e di rappresentanti delle strutture regionali competenti. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese. La struttura amministrativa regionale competente in materia assicura, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto dell'Osservatorio. L'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana) è abrogato. 


 

59. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) sono inseriti i seguenti:

"1bis. I procedimenti amministrativi per il rilascio della autorizzazione unica di cui all' articolo 12, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti amministrativi avviati dopo tale data, si perfezionano nel rispetto delle previsioni dettate nella delibera di Giunta regionale di cui al comma 1.

1ter. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 387/2003 si intende rilasciata fino alla data indicata come termine della vita utile dell'impianto e comunque entro e non oltre 25 anni dal suo rilascio.".


 

60. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuova imprenditorialità, la Regione Campania concede, in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente in materia, un contributo alle imprese che realizzano un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente comma, il regime di aiuto, le tipologie di beneficiari e i relativi stanziamenti e determina, nei limiti delle intensità di aiuto sulle spese ammissibili previste dai regolamenti comunitari, il valore massimo del contributo commisurandolo percentualmente al valore dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta. In considerazione degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la Giunta regionale individua, per le iniziative localizzate nelle Zone Economiche Speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 123/2017, maggiori livelli di contribuzione fino ad un massimo del cento per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al fine di evitare comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività sia riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nel periodo di imposta cui è riferito il vantaggio economico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte attraverso uno stanziamento di euro 300.000,00 per l'annualità 2017 e di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 2 mediante corrispondente prelievo di pari importo e per le medesime annualità dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1. Lo stanziamento potrà essere incrementato delle ulteriori disponibilità di bilancio derivanti dalle programmazioni statali ed europea in coerenza con la normativa vigente in materia. (7)

 

(7) Comma modificato dall'articolo 10, comma 4 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 

61. La legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere) è così modificata:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5bis. Ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, i centri antiviolenza e le case di accoglienza, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da  enti locali, in forma singola o associata ovvero da associazioni e organizzazioni, in forma singola o associata, operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato.";

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Registro dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza di cui al presente articolo. La Giunta regionale, con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i requisiti e le procedure di iscrizione nel suddetto Registro nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente "3bis. La Regione, al fine di assicurare la qualità e la crescita delle competenze professionali in modo omogeneo su tutto il territorio, monitora le attività formative realizzate e in corso di realizzazione.";

c) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente: "2bis. Possono fruire dei finanziamenti di cui al comma 2 i soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 3, comma 6.".


 

62. Il comma 3bis dell'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) è sostituito dal seguente: "3bis.  I Comuni che compongono gli ambiti territoriali, così come individuati dalla presente legge, individuano, attraverso i propri rappresentanti, il Comune capofila con un sistema di votazione con maggioranza rinforzata, che sia determinata tenendo conto sia del numero dei Comuni votanti che del relativo peso demografico. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, sentita la Commissione competente per materia, i criteri del sistema di votazione per le finalità di cui alle presenti disposizioni.".


 

63. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del regolamento di cui al comma 64,  individua l'elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, da locare o alienare con le modalità e le agevolazioni previste dall'articolo 66, commi 2, 3, 4, 4-bis e 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. I destinatari dell'affidamento dei beni individuati sono:

a) gli imprenditori, in forma singola o associata, che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

b)  le categorie riconosciute dall'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo).


 

64. La Giunta regionale definisce con regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 63, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il diritto al rinnovo dei contratti di locazione agricoli tuttora vigenti;

b) favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile attraverso le operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura);

c) determinare il relativo canone sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

d) assicurare che una quota minima del 55 per cento dei terreni di cui al comma 63 sia destinata all'affidamento in favore di giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, che, individualmente o in forma associata, intendano costituire o avviare un'impresa, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, che presentano il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale e che si impegnano a regolarizzare l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto. 


 

65.  Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo dell'agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole, la Regione individua i terreni agricoli o a vocazione agricola in propria disponibilità non utilizzabili per altre finalità istituzionali e li inserisce all'interno di un elenco denominato: Banca della terra Campana, avente l'obiettivo di:

a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali;

b) favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;

c) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;

d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente sul territorio regionale;

e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola, in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;

f) proteggere l'ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;

g) promuovere l'accesso della popolazione ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;

h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;

i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agroforestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale e sostenibile.


 

66. La legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani) è abrogata. 


 

67. In attuazione della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5 (Interventi per favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive) e della legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati), nonché della legge 2 dicembre 2016, n. 242  (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroalimentare della canapa), la Giunta regionale, nell'ambito della valorizzazione dei beni immobili di proprietà regionale, dispone che tali beni immobili, già in origine utilizzati come canapifici, vengano destinati prevalentemente alla tutela e alla valorizzazione della cultura e della coltivazione della canapa, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia. (8)

 

(8) Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera g) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.


 

68. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale possono concludere con i Comuni territorialmente competenti accordi, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), finalizzati alla concessione di beni immobili di proprietà, non destinati a finalità istituzionali e non utilizzati, per la realizzazione di attività di interesse sociale. Gli accordi sono conclusi sulla base di progetti condivisi e sono trasmessi, prima della loro conclusione, alle strutture amministrative regionali competenti in materia di sanità e demanio e patrimonio.


 

69. Nell'ambito del processo di razionalizzazione della gestione del Ciclo integrato delle acque, la rete idrica di Licola Borgo e Licola mare ricadente nel territorio del Comune di Pozzuoli, acquisita in proprietà dalla Regione Campania a seguito del suo subentro alla disciolta Opera Nazionale Combattenti (ONC), ai sensi delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382), del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 (Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 361500, è trasferita, sulla base degli atti tecnici e amministrativi esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Pozzuoli, attuale gestore del ciclo integrato delle acque, salvo il suo successivo trasferimento all'Organismo competente in base alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano). I proventi derivanti dalla contrattualizzazione degli allacci esistenti, come risultanti dall'ultimo censimento eseguito congiuntamente dagli enti territoriali, sono riscossi dal Comune di Pozzuoli che provvede anche al recupero dei corrispettivi dei consumi pregressi in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, e sono vincolati nella destinazione a fronteggiare le nuove o maggiori spese di allestimento del servizio ed ai primi interventi tecnico manutentivi da realizzarsi sulle condotte in questione, fatto salvo il successivo reperimento, d'intesa con la Regione, delle ulteriori provviste finanziarie atte a garantire i necessari interventi di ammodernamento e potenziamento della rete esistente. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consumi rilevati sulla condotta in oggetto saranno fatturati dalla Regione Campania al soggetto subentrante. Per garantire la corretta erogazione dell'acqua nel territorio puteolano è autorizzata la consegna al Comune di Pozzuoli del serbatoio dismesso in località Solfatara, nonché l'esecuzione delle opere atte a consentire l'allacciamento sulla condotta da mm. 1.000 di proprietà regionale in località La Schiana e la predisposizione di un punto di presa in località Villa Cariati di via S. Francesco a Gerolomini. Sono e rimangono trasferite ai Comuni, che provvedono alla loro gestione e manutenzione e all'esercizio delle relative funzioni amministrative, le strade vicinali e le strade classificate comunali ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 


 

70. In attuazione dell'articolo 6, comma 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), convertito, con modificazione, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 122, al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri. Per le medesime finalità, tra i beni immobili individuati possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalità organizzata.


 

71. I beni individuati ai sensi del comma 70 sono assegnati in comodato gratuito, mediante procedure ad evidenza pubblica, a cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'assegnatario. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche.


 

72. In attuazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) e dell'articolo 4 della legge regionale 6/2016, al fine di valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni gli antichi saperi tradizionali, l'ingegno e i mestieri delle produzioni artigianali tipiche e tradizionali, la Giunta regionale, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà regionale che possono essere destinati ad ospitare insediamenti artigiani di imprenditori ed imprese artigiane italiani e stranieri e ne definisce le modalità di utilizzo.


 

73. I beni individuati ai sensi del comma 74 sono locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, in favore di cooperative di artigiani e associazioni tra artigiani, italiani e stranieri, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare di porre in essere attività artistiche tradizionali e artigianali secondo metodiche di produzioni riconosciute a livello nazionale come tipiche.


 

74. La Giunta regionale, con una o più delibere, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di utilizzo dei beni di cui al comma 70 per le finalità artistiche nonché dei beni di cui al comma 72 per le finalità artigianali tradizionale e tipiche.


75. La legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva) è così modificata:

a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 le parole da "destinando" a "audiovisiva" sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 6 le parole "31 marzo" sono sostituite con le seguenti "30 aprile";

c) l'articolo 12 è abrogato.


 

76.  Al fine di sostenere il funzionamento di enti, associazioni e fondazioni che svolgono  attività di analisi, studio e ricerca, nonché di tutela e promozione del patrimonio archivistico e librario, finalizzate alla diffusione e valorizzazione della cultura meridionalistica, con particolare riguardo agli aspetti storici, sociali, economici e istituzionali, è istituito il "Fondo per lo studio e la  conoscenza della storia, dell'economia e delle idee sociali del Mezzogiorno", con una dotazione pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contribuiti a valere sul suddetto Fondo, da concedere a enti, associazioni e fondazioni con sede in Regione Campania e operanti da almeno dieci anni, il cui scopo sociale sia coerente con le finalità del presente comma, prevedendo, comunque, la presenza, con oneri a valere sul bilancio degli enti beneficiari, di un revisore dei conti di nomina regionale negli enti beneficiari con funzione di esclusivo controllo contabile dei contributi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento di pari importo, della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1.


 

77. Al fine di sostenere gli interventi per la promozione e il sostegno dello spettacolo di cui all'articolo 12, comma 1 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) è autorizzato, per l'anno 2017, uno stanziamento aggiuntivo pari ad euro 2.000.000,00. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante incremento di euro 2.000.000,00, della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e corrispondente riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019. 


 

78. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo nonché le società concessionarie a totale partecipazione pubblica, per le opere che eseguono direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). (9)

 

(9) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 6.


 

79. Al fine di sostenere il piano di risanamento della Fondazione Teatro di San Carlo ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b) del decreto-legge 91/2013, convertito con modificazioni dalla legge 122/2013, al comma 87, dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della regione Campania. Legge finanziaria regionale 2013) le parole "3.770.000,00" sono sostituite dalle seguenti "5.770.000,00". All'onere derivante dal presente comma pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento di euro 2.000.000,00 della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 per il triennio 2017-2019 del bilancio e corrispondente riduzione di una somma di pari importo, per ciascun anno, sulla Missione 9, Programma 4, Titolo 1. 


 

80. Al fine di garantire continuità al sostegno ai giovani talenti campani nel settore del design artistico e industriale, la Giunta regionale provvede ad assegnare, per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, il Premio di design "Massimo Vignelli" con le modalità di cui all'articolo 10, comma 5 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016). Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento di pari importo, della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 e corrispondente riduzione di pari importo, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del medesimo bilancio.


 

81. Al fine di consentire adeguata ristrutturazione della società in house Sviluppo Campania spa e i correlati interventi sul capitale, è stanziata la somma di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 mediante incremento della Missione 14, Programma 1, Titolo 3 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.


 

82. Il comma 4 dell'articolo 36, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) è così modificato:

a) dopo le parole: "di assistenza tecnica e amministrativa" sono aggiunte le seguenti: "il segretario non è computato tra i componenti del comitato di gestione degli ATC";

b) le parole "diciassette rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti "diciannove rappresentanti".


 

83. Alla lettera r), del comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionale di promozione dello spettacolo) la parola "ottocento" è sostituita dalla seguente "novecento".


 

84. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca