Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla leggi regionali 8 agosto 2016, n. 22, 23 dicembre 2016, n. 38, 31 marzo 2017, n. 10, 8 agosto 2018, n. 2929 dicembre 2018, n. 60 e  7 agosto 2019, n. 16 e 29 dicembre 2020, n. 3828 dicembre 2021, n. 31 e 7 agosto 2023, n. 19.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14.                

 

"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare" (1)

 

(1) Titolo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.


 

 IL CONSIGLIO  REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:       

 

TITOLO I

Principi e Finalità

 

 

Art. 1

(Principi fondativi)

1. La Regione Campania riconosce che una corretta gestione dei rifiuti concorre in modo rilevante a tutelare l'ambiente ed a garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future con le risorse naturali del territorio campano.

2. La Regione Campania assume come riferimento delle proprie azioni in materia di rifiuti la gerarchia delle priorità stabilite dalle direttive dell'Unione Europea e dalla legislazione statale in campo ambientale:

a) prevenzione, quale insieme degli interventi volti a ridurre all'origine la produzione di rifiuti;

b) preparazione per il riutilizzo, volta a favorire il reimpiego di prodotti o componenti da non considerarsi rifiuti;

c) recupero, con finalità diverse dal riciclo, compresa la produzione di energia;

d) smaltimento, quale sistema residuale e minimale per i rifiuti non trattabili di cui alle lettere b) e c).

 

 

Art. 2

(Economia circolare)

1.  La Regione Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare, per cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo dando vita ad un nuovo modello di produzione e consumo che mira alla eliminazione dei rifiuti, attraverso una progettazione innovativa di alto livello di materiali, riutilizzo delle merci, ricondizionamento del prodotto, rigenerazione dei componenti.

 

 

Art. 3

(Misure per l'economia circolare)

1. La Regione Campania persegue attraverso azioni concrete la realizzazione di un modello di economia circolare e sostiene, anche con criteri premiali nell'assegnazione di risorse europee, statali e regionali, la ricerca scientifica volta alla progettazione e produzione di beni riutilizzabili, riparabili e riciclabili e la ricerca su materiali utilizzati nei cicli produttivi al fine di minimizzare gli effetti ambientali della loro produzione e della loro gestione post consumo, contribuendo ad incentivare la riduzione dell'uso di materie prime vergini e il mantenimento delle risorse all'interno del ciclo produttivo il più a lungo possibile, per offrire ai consumatori prodotti durevoli ed innovativi in grado di generare risparmi e migliorare la qualità della vita.

 

 

Art. 4

(Sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità ambientale)

1. La Regione incentiva le attività di informazione e di educazione aventi ad oggetto le misure di economia circolare dirette alla riduzione dei rifiuti, al riuso, al riciclo e al recupero della materia prima in essi contenuta, anche attraverso l'istituzione del Sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità ambientale della Regione Campania (SIESARC), quale organizzazione reticolare che coinvolge una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio regionale con l'obiettivo di promuovere il coordinamento, la qualificazione e la continuità delle attività di educazione alla sostenibilità socio-ambientale.

2. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo del SIESARC anche attraverso la promozione di funzioni e azioni di sistema. I Comuni e le loro forme associative svolgono, di norma, funzioni di gestione delle strutture di educazione alla sostenibilità sul territorio e in particolare, redigono annualmente un programma di iniziative di informazione ed educazione cui può essere dedicata una quota degli introiti derivanti dall'applicazione della tariffa e dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste per le inosservanze in materia di rifiuti.

3. Partecipano necessariamente al SIESARC la Regione, i Comuni e le loro forme associative, l'Agenzia regionale prevenzione e ambiente della Campania (ARPAC), gli enti di gestione delle aree protette e i rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste presenti sul territorio regionale.

4. Sono chiamati a concorrere al sistema regionale anche le scuole, gli istituti scolastici, le università, le associazioni del volontariato, le associazioni professionali, le associazioni di impresa e tutti gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

5. La Regione promuove specifici protocolli di intesa, accordi di programma e convenzioni con i diversi soggetti che concorrono al sistema regionale al fine di formalizzare la collaborazione e le relazioni tra gli stessi.

6. La Regione approva entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento relativo alle modalità di organizzazione e funzionamento del SIESARC, che prevede altresì la disciplina dei Centri di informazione ed educazione alla sostenibilità ambientale della regione Campania (CIESARC). I CIESARC sono organizzati in rete a livello regionale e operano in prevalenza a livello comunale e intercomunale e, se dotati di particolari competenze e specializzazioni, possono curare la gestione di attività e azioni che coinvolgono più soggetti che concorrono al sistema regionale e supportare le campagne di comunicazione a valenza educativa di livello regionale. I CIESARC sono attivi nella progettazione e realizzazione di percorsi e programmi educativi per istituti scolastici e cittadini; di corsi e momenti di formazione e aggiornamento; di soggiorni educativi e turismo ecologico; di materiali didattici e divulgativi; di seminari; di convegni ed eventi pubblici; di attività di ricerca; di analisi e monitoraggio in campo ambientale; di attività di documentazione e gestione di biblioteche specializzate; di servizi di informazione ai cittadini; di supporto alla gestione di processi partecipativi sul territorio; di gestione sostenibile di ambienti e strutture; di campagne di sensibilizzazione sugli stili di vita sostenibili.

 

 

Art. 5

(Finalità)

1.  La presente legge reca disposizioni di riassetto della gestione dei rifiuti solidi urbani e di pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali e per la bonifica dei siti inquinati in coerenza con la normativa dell'Unione Europea e con la legislazione statale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.

 

 

Art. 6

(Obiettivi e azioni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, la pianificazione regionale, comprensiva della programmazione impiantistica ed infrastrutturale, assume i seguenti obiettivi minimi da raggiungere nei termini previsti dalle normative vigenti: (1)

a) la raccolta differenziata al 65 per cento;

b) per ciascuna frazione differenziata, il 70 per cento di materia effettivamente recuperata.

2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:

a) assicura incentivi economici e misure premiali sulla tariffa per i Comuni che fanno registrare i migliori risultati di riduzione dei rifiuti, con particolare riferimento alla minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano, nonché i migliori risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata e di materia riciclata e con i maggiori scostamenti positivi rispetto alle annualità precedenti;

b) favorisce i progetti di riduzione degli sprechi alimentari a partire dalla fase della produzione e della commercializzazione dei prodotti, anche attraverso la stesura di apposite linee guida;

c) promuove i progetti e le azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani e i progetti di riuso dei beni a fine vita;

d) favorisce i sistemi di raccolta differenziata che garantiscono la massima  differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti;

e) incentiva l'applicazione della tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;

f) promuove lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale;

g) promuove la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato;

h) adotta quale criterio di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche realizzate, il livello di riduzione dei Rifiuti urbani residui (RUR).

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

 

 

Art. 7

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) Ciclo industriale dei rifiuti solidi urbani: l'insieme dei segmenti del servizio, costituiti dallo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;

b) Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani: la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti mediante l'eventuale realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento secondo le migliori tecniche disponibili;

c) Ambito Territoriale Ottimale (ATO): la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;

d) Sub – Ambito Distrettuale (SAD): la dimensione territoriale, interna all'ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l'organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale;

e) Ente d'Ambito (EdA): l'Autorità d'Ambito costituita dai Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei rifiuti;

f) PRGR: lo strumento di pianificazione e programmazione degli interventi relativi al Ciclo Integrato dei rifiuti su scala regionale, adottato ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

g) PRGRU: Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani;

h) PRGRS: Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, ricompreso nel PRGR;

i) PRB: Piano regionale per le bonifiche nelle aree inquinate, ricompreso nel PRGR;

l) Tariffa del servizio: la tariffa determinata dall'EdA ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006, applicata all'utenza per la copertura dei costi complessivi correlati ai diversi segmenti del ciclo nel territorio dell'ATO o dei SAD, eventualmente individuati, modulata, per ciascun Comune, tenuto conto delle percentuali raggiunte di riduzione, riutilizzo, raccolta differenziata e qualità del materiale raccolto, valutate secondo i parametri individuati con le linee guida stabilite dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera i);

m) Piano d'ambito: l'atto di pianificazione adottato ai sensi dell'articolo 203, comma 3 del decreto legislativo 152/2006;

n) ORGR: Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti.


 

 

TITOLO II

ASSETTO DELLE COMPETENZE

 

 

Art. 8

(Oggetto)

1. In attuazione delle norme di cui alla Parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della salute, salvaguardia dei diritti degli utenti, protezione dell'ambiente, efficienza ed efficacia del servizio di gestione dei rifiuti, contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e uso efficiente delle risorse, la presente legge:

a)  individua gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

b)  disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nella Regione Campania in conformità con i principi definiti dalla disciplina comunitaria e nazionale;

c)  individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;

d)  definisce la disciplina transitoria volta a garantire il funzionamento del ciclo dei rifiuti;

e)  disciplina l'individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale.

 

 

Art. 9

(Competenze della Regione)

1.La Regione esercita le competenze previste dall'articolo 196 del decreto legislativo 152/2006 e, in particolare:

a)   predispone, adotta ed aggiorna il PRGR, cosi come definito all'articolo 11;

b)   promuove interventi per ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le attività di prevenzione, recupero di materia prima e riutilizzo, anche in riferimento ai principi dell'economia circolare;

c)   esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni amministrative agli stessi conferite dalla presente legge;

d)   concede contributi e incentivi per la realizzazione e il completamento del sistema impiantistico e per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione nonché di recupero di materia prima e riutilizzo di rifiuti;

e)   verifica la conformità dei Piani d'ambito al PRGRU, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio in materia;

f)   definisce i criteri di ripartizione e coordina la gestione dei rifiuti destinati al termovalorizzatore di Acerra e di quelli per i quali è prevista la competenza regionale;

g)   predispone lo Statuto tipo degli EdA;

h)   predispone linee guida per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la determinazione della tariffa puntuale su scala comunale, tenuto conto dei costi correlati ai diversi segmenti del ciclo, anche con riferimento alla raccolta differenziata ed agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 224, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, al fine di favorire la prevenzione, il riutilizzo ed il recupero di materia prima con modalità omogenee sull'intero territorio regionale;

i) predispone linee guida e schemi tipo per l'elaborazione dei Piani di Ambito e degli eventuali atti necessari per l'affidamento del servizio integrato da parte degli EdA con particolare riferimento  all'attuazione delle misure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006 per incentivare la raccolta differenziata e individua i parametri in base ai quali l'Eda valuta le performance dei Comuni rispetto alla riduzione, al riutilizzo, alle percentuali di raccolta differenziata e alla qualità del materiale raccolto, ai fini della modulazione della tariffa del servizio per ciascun Comune; (1)

l) definisce e coordina le modalità di gestione dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra;

m) definisce la percentuale minima annua di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare.

2. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati all'articolo 1. A tal fine, la Giunta regionale, entro il mese di dicembre di ciascun anno, avvalendosi anche del contributo dell'ARPAC, presenta alla commissione consiliare permanente competente in materia una relazione che fornisce informazioni che riguardano:

a)    gli obiettivi raggiunti sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulla gestione dei rifiuti elaborato annualmente dall'ARPAC;

b)    i ricavi ottenuti dalla vendita dei materiali e gli effetti prodotti sulla tariffa agli utenti;

c)     le percentuali di riduzione dei rifiuti prodotti e i quantitativi di rifiuti residuali smaltiti;

d)    le quantità di materia prima effettivamente riciclata per ciascun Ambito o Sub Ambito.

3. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano sugli elementi da inserire nella valutazione ed ogni ulteriore adempimento necessario per la migliore valutazione dell'attuazione della presente legge.

 

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

 

 

Art. 10

(Competenze dei Comuni)

1.   Le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme di cui al Titolo III.

2.   I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, redatti in conformità alle linee guida regionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e con i Piani d'ambito, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi e l'utilizzo, in particolare, della frazione organica affinchè sia destinata al recupero per la eventuale produzione di compost di elevata qualità o per la produzione di biogas/biometano;

c) le norme volte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 152/2006;

d) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione e alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, in uno ai i regolamenti di cui al comma 2.

4. I Comuni svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dalla legge.

 

 

TITOLO III

Pianificazione regionale

 

 

Art. 11

(Piano regionale dei Rifiuti)

1.   Il Piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 si compone di:

a) Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (PRGRU);

b) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS);

c) Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB).

2. Il Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani è integrato con il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico).

3. I piani di gestione dei rifiuti sono integrati con un dettagliato programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera r) del decreto legislativo 152/2006.

3bis. Le garanzie finanziarie e la relativa polizza fideiussoria in favore del Presidente della Regione Campania, per eventuali danni all'Ambiente, a seguito dell'attività svolta dagli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, devono essere emesse esclusivamente da imprese di assicurazione iscritte all'Istituto di vigilanza per le assicurazioni (IVASS). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un Regolamento che gradua il possesso dei requisiti economico-finanziari dei soggetti garanti, in relazione alla rilevanza ed alla tipologia degli impianti.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

 

 

Art. 12

(Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti)

1. Il PRGRU, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al decreto legislativo 152/2006 stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

2. Il PRGRU è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

3. Il PRGRU prevede:

a) le misure volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;

b) le condizioni e i criteri tecnici generali in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, devono essere localizzati gli impianti per la gestione dei rifiuti, inclusi i criteri per l'individuazione delle aree non idonee;

c) l'identificazione degli ATO e dei criteri utili all'eventuale individuazione dei SAD;

d) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero della materia prima da parte del sistema industriale, adottando, in ogni caso, l'opzione impiantistica che garantisca il minore impatto ambientale e il più elevato livello di tutela della salute pubblica;

e) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio regionale al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;

g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e in via prioritaria rispetto al recupero di energia in conformità al decreto legislativo 152/2006;

h) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225, comma 6 del decreto legislativo 152/2006;

i) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

l) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, delle loro caratteristiche, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte;

m) l'organizzazione, al fine di potenziare i controlli opportuni sulla raccolta differenziata e sui flussi di rifiuti, di un servizio di vigilanza espletato da guardie ambientali volontarie, di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), i cui corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione sono da tenersi presso i Comuni, singoli o in concorso tra loro, oppure presso la Scuola regionale di polizia locale di Benevento. Ai volontari che hanno già svolto attività di vigilanza sui propri territori comunali con decreto del Sindaco è riconosciuta la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria.

4. Nelle more della definizione e/o aggiornamento dei criteri per l'individuazione da parte delle Province, sentiti gli Enti d'Ambito ed i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale, delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 196, comma 1, lettera n), 197, comma 1, lettera d) e 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 152/2006 e dell'adeguamento ed aggiornamento del PRGRU, in coerenza con le norme sulla pianificazione paesaggistica di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018)  e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree individuate come: A- sistemi a dominante naturalistica- tra i sistemi territoriali di sviluppo del Piano territoriale regionale (PTR), non è consentita la realizzazione di nuovi impianti che prevedano il trattamento anaerobico, nonché in tutto o in parte, il trattamento di rifiuti speciali, ove il Comune interessato, previa delibera del Consiglio comunale, comunichi la propria motivata contrarietà durante le procedure autorizzative o di approvazione dei progetti. Nelle medesime aree l'autorizzazione regionale è comunque rilasciata per impianti previsti in conformità alle norme vigenti e riguardanti:

a) il trattamento dei rifiuti da attività agricole e agro - industriali, codici CER con primi numeri 02 01, esclusi quelli contenenti sostanze pericolose;

b) il trattamento dei rifiuti da demolizione e costruzione, nonché da attività di scavo, codici CER con primi numeri 17, esclusi quelli provenienti da siti contaminati o contenenti sostanze pericolose;

c) lo smantellamento dei veicoli fuori uso codici CER con primi numeri 16 01. (1)

4bis. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o nei quali è ancora in vigore il Programma di fabbricazione, in riferimento agli impianti di trattamento, in tutto o in parte, dei rifiuti speciali, restano comunque fermi i limiti di edificabilità disposti dal comma 4 bis dell'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio). Tali limiti non operano ove si tratti d'impianti dichiarati di pubblica utilità con apposita delibera dell'organo competente ovvero con accordo di programma fra pubbliche amministrazioni, ai sensi delle norme vigenti. (2)

4ter. Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. (2)

4quater. La Giunta regionale, sentita l'ARPAC, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio sulla base del quadro regolatorio definito dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti, anche in attuazione di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 4064 del 15 marzo 2018, con  particolare riferimento  alla video-analisi  e alla vigilanza 24 ore su 24. Le linee guida disciplinano i termini di adeguamento alle prescrizioni per gli impianti già autorizzati, in ragione delle relative caratteristiche e classificazione di rischio. Le prescrizioni di adeguamento per l'esercizio degli impianti esistenti sono comunicate ai soggetti titolari di autorizzazione entro trenta giorni dall'approvazione delle linee guida con indicazione dei termini di adempimento. L'accertato inadempimento alle prescrizioni entro i termini previsti comporta la revoca dell'autorizzazione. La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme è esercitata dall'ARPAC che propone agli uffici competenti l'adozione delle misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti inadempienti. La Giunta regionale sottoscrive apposita convenzione con il corpo nazionale dei Vigili del fuoco, finalizzata ad incrementare i controlli preventivi in materia di rispetto della normativa antincendio presso gli impianti di gestione rifiuti. Nelle more della sottoscrizione della convezione i Vigili del fuoco forniscono supporto, in collaborazione con l'ARPAC, per la redazione delle linee guida in materia antincendio di cui al presente comma, con particolare riferimento ad un sistema integrato di videosorveglianza periferico/remoto ed alla definizione di parametri vincolanti nel rapporto tra superfici destinate a deposito di rifiuti e superfici globali dello stabilimento, sia con riferimento alle superfici coperte che scoperte. (3)

5. Non possono essere autorizzati l'avvio e l'ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per i rifiuti solidi urbani in Campania non conformi al nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali. (4)

6. La Regione adegua il PRGRU con cadenza triennale in relazione alle caratteristiche della produzione ed allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, secondo la normativa statale vigente.

7. Le disposizioni contenute nel PRGRU e negli adeguamenti hanno efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge.

 

(1) Comma così integralmente sostituito dapprima dall'articolo 1, comma 4, lettera b) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 41 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.

(4) Comma integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.


 

 

Art. 12 bis (1)

(Piano annuale dei controlli)

1.   La Giunta regionale, in collaborazione con l'ARPAC, approva entro il 30 novembre 2018 ed entro la medesima data per le annualità successive, il Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

2.  Nel determinare la frequenza dei controlli per gli impianti di gestione rifiuti, si tiene conto:

a) del contesto ambientale del territorio e del prevedibile impatto sulle matrici ambientali nel caso di incidenti;

b) delle tipologie dei rifiuti che ogni singolo impianto è autorizzato a gestire.

3. Gli esiti dei controlli e il rapporto finale di ispezione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ARPAC.

4. Il Piano è approvato e periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni ambientali integrate statali ricadenti nel territorio regionale.

5. La Giunta regionale, entro il 30 novembre 2018 ed entro la medesima data per le annualità successive, adotta uno specifico programma di controlli per gli impianti di gestione rifiuti, autorizzati in via ordinaria ovvero semplificata, con frequenze di controllo stabilite in base agli stessi8 criteri utilizzati per gli impianti soggetti ad AIA. L'ARPAC rende pubblici gli esiti dei controlli mediante pubblicazione delle relazioni finali di ispezione sul sito istituzionale della stessa.

6. La Giunta regionale, nei casi in cui all'esito dell'acquisizione dei dati raccolti nell'atlante regionale dei dati ambientali dei suoli e delle acque sotterranee risulti la presenza di aree caratterizzate da inquinamento diffuso predispone ed attua i piani di competenza regionale previsti dall'articolo 239, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

 

 

Art. 13

(Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi)

1. Il PRGRS:

a)  promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;

b)  stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;

c)  indica i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;

d) definisce le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti nonché della previsione di utilizzo delle linee ferroviarie e dell'opportuna distanza dai centri abitati;

e) identifica linee attuative della realizzazione di nuovi impianti, anche privati, idonei al soddisfacimento delle esigenze in ambito regionale;

f) indirizza la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle principali filiere produttive sul territorio regionale anche al fine di individuare soluzioni consortili obbligate di gestione e corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.

2. Il Piano prevede, inoltre:

a) la normativa di attuazione;

b) la stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari per le differenti quantità e caratteristiche dei rifiuti prodotti;

c) gli strumenti utili al controllo del corretto smaltimento, anche in collaborazione con gli enti di controllo.

3. Il rifiuto speciale costituito da terriccio proveniente dal procedimento industriale di pulizia e primo lavaggio di prodotti ortofrutticoli può essere avviato a recupero ed utilizzato nelle operazioni di ricomposizione ambientale delle cave secondo la normativa vigente.

 

 

Art. 14

(Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate)

1.   Il PRB è lo strumento di programmazione e pianificazione attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali, provvede ad individuare, anche su segnalazione proveniente dai Comuni, i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.

2.   Il Piano delle bonifiche costituisce, ai sensi dell'articolo 199, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, parte integrante del Piano regionale dei rifiuti.

3.   Il PRB comprende, inoltre:

a) le linee guida sull'iter procedurale da attuare a seguito di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito o di riscontro di contaminazioni storiche con rischio di aggravamento della contaminazione;

b) le linee guida per le procedure tecniche degli interventi, nelle quali sono fornite indicazioni di carattere generale sulle modalità per l'esecuzione degli interventi previsti dal Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 152/2006, dalla adozione delle prime misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza sino agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale;

c) il Programma di misure per il monitoraggio ambientale, che contiene gli elementi minimi da adottare;

d) la definizione delle procedure per il censimento dei siti da bonificare e per l'individuazione della priorità dell'intervento di bonifica;

e) lo stato di attuazione del precedente Piano di bonifica;

f) la lista dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale individuati ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 152/2006;

g)    la definizione dei criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di bonifica stesso.

4.   La Regione può concedere contributi fino al cento per cento del costo complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e dei terreni confiscati, individuate nel Piano regionale delle bonifiche. (1)

5.   Per l'attuazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati con utilizzo di fondi regionali, gli atti di affidamento prevedono, nel rispetto della normativa vigente, apposite clausole sociali volte all'utilizzo del personale che ha svolto per almeno cinque anni, ed in servizio entro il 31 dicembre 2009, attività di bonifica dei siti inquinati della Regione a seguito di specifici accordi di programma tra Governo e Regione Campania e finanziati con fondi pubblici.

6. Nelle aree di cui al comma 1 è consentito l'insediamento produttivo, limitatamente alle porzioni di area risultanti non contaminate, a seguito di indagini ambientali effettuate dal proponente presso organismi certificatori riconosciuti, con impegno dello stesso proponente ad implementare un adeguato monitoraggio ambientale.

7. Ogni nuovo insediamento industriale che riguarda un sito contaminato è subordinato alla preventiva approvazione del progetto di bonifica.

7 bis. Per l'aggiornamento del piano regionale delle bonifiche al fine d'includere la previsione di nuovi siti da bonificare e la programmazione degli interventi anche secondo criteri di priorità, si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 15. In sede di aggiornamento sono individuati i siti per i quali è in facoltà dei soggetti attuatori assumere le funzioni di autorità espropriante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Espropriazioni per pubblico interesse o pubblica utilità) al fine di acquisire la proprietà delle aree interessate, ai sensi del comma 7 ter. (2)

7 ter. Per le aree da bonificare, non già incluse a tal fine in eventuali previsioni degli strumenti urbanistici comunali e relativa pianificazione attuativa, le funzioni di autorità espropriante possono essere assunte dal soggetto attuatore in esito di accertata inerzia dei soggetti responsabili all'uopo intimati, con espressa avvertenza dell'applicazione delle presenti norme anche in ordine alla determinazione dell'indennità d'esproprio. (2)

7 quater. Per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ove l'area ne sia sprovvista, si può procedere ai sensi dell'articolo 10 del d.p.r. 327/2001. L'approvazione dei progetti definitivi degli interventi di bonifica da parte dei soggetti attuatori che agiscono in via surrogatoria dei responsabili inadempienti comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi e l'applicazione della procedura espropriativa di cui al citato d.p.r. 327/2001. Nella determinazione dell'indennità d'esproprio sono computati in detrazione i costi degli interventi di bonifica. (2)

7 quinquies. Per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Regionale delle bonifiche o comunque connessi all'attuazione delle azioni previste dal decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate) convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per quanto riferito ad attività d'indagine ed analisi del rischio con occorrenti caratterizzazioni, di redazione di studi ed elaborazione ed aggiornamento di piani e programmi, di redazione di progetti d'intervento, di svolgimento delle funzioni di stazione appaltante e soggetto preposto alle procedure espropriative, la Regione Campania si avvale prioritariamente di Enti, Istituti accademici e di ricerca, Agenzie di diritto pubblico e società a totale capitale pubblico, previa stipula di Accordi di programma o convenzioni nel rispetto delle norme vigenti. (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.


 

 

Art. 15

(Procedure per l'adozione e l'approvazione del piano regionale e relative varianti)

1. Per l'approvazione del Piano regionale dei rifiuti e per le sue modifiche sostanziali si applica la procedura di valutazione ambientale strategica.

2. La Giunta regionale adotta la proposta di Piano Regionale di cui all'articolo 11.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, le province, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e regionale possono presentare osservazioni sulla proposta di Piano. Entro i successivi quindici giorni la Giunta regionale propone di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni al Piano e lo trasmette per la definitiva approvazione al Consiglio regionale.

4. Il Piano approvato entra in vigore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

5. Gli aggiornamenti e le modifiche non sostanziali del Piano ovvero quelle necessarie per l'adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di Giunta regionale.

6. La Giunta regionale con cadenza triennale e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del Piano e propone al Consiglio le modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso. L'adozione ed approvazione del PRGR, ovvero gli aggiornamenti e le modifiche, incluse quelle previste al comma 5, possono riguardare distintamente i piani di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).

 

 

TITOLO IV

AZIONI REGIONALI

 

 

Art. 16

(Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti e il loro recupero)

1.   La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti e recupero degli stessi mediante:

a) campagne informative, formative ed educative rivolte all'intera popolazione e alle scuole, promuovendo l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

b) direttive per la promozione presso gli uffici e gli enti strumentali dell'uso esclusivo di carta e cartoni riciclati nonché per la raccolta differenziata della carta, del cartone, delle cartucce di inchiostro, dei toner, del materiale d'ufficio e degli altri beni mobili dismessi, individuati e disciplinati come beni durevoli ai sensi della normativa vigente;

c) direttive per uniformare i colori della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale;

d) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti e agli artigiani che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;

e) divulgazione di linee guida ed incentivazione della pratica di compostaggio domestico e non, e di compostaggio di comunità, degli scarti alimentari e di giardinaggio;

f) monitoraggio dei rifiuti speciali prodotti dalle filiere industriali attive sul territorio regionale e specifica regolamentazione indirizzata alla loro prevenzione o recupero;

g) direttive per gli EdA volte ad incentivare i Comuni e l'utenza, anche con misure premiali sul regime tariffario, a ridurre la produzione dei rifiuti, a sviluppare iniziative di riutilizzo dei beni, ad incrementare gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo ed ad incrementare gli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto previsto nel PRGRU;

h) linee guida volte a favorire le pratiche di auto compostaggio e il compostaggio di comunità per utenze domestiche e non;

i) linee guida volte ad assicurare l'attivazione in ogni ATO di sistemi di gestione dei rifiuti agricoli;

l) direttive per l'avvio da parte dei Comuni di centri per il riutilizzo, la riparazione, lo scambio o la vendita di beni dismessi e rigenerati prevedendo tra le possibili modalità di gestione dei centri la eventualità di avvalersi di associazioni di volontariato o cooperative sociali da individuare mediante procedura pubblica;

m) favorire i progetti e le azioni di riduzione dello spreco alimentare anche supportando la redazione di linee guida per le imprese, le attività commerciali, le associazioni e gli enti locali e la condivisione di buone prassi quali la distribuzione a fine giornata degli alimenti ad organizzazioni, associazioni od enti benefici;

n) promozione di marchi regionali di qualità ecologica.

n bis) direttive e linee guida alle strutture amministrative competenti e agli enti pubblici strumentali preposti, affinché, in conformità al principio di prossimità in materia dei rifiuti e nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente, i Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) siano inviati prioritariamente ad impianti di trattamento siti in Campania. (1)

2. La Regione, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un Piano di prevenzione della produzione dei rifiuti, e promuove accordi con i Comuni singoli e associati, al fine d'incentivare iniziative finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero di materia prima.

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 37, lettera b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

 

 

Art. 17

(Misure a sostegno delle azioni di prevenzione e riuso)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi, promuove l'acquisto e l'utilizzo di beni riutilizzabili per i servizi di refezione al fine di ridurre al minimo l'uso di contenitori e stoviglie monouso.

 

 

Art. 18

(Misure a sostegno delle azioni di prevenzione, raccolta differenziata e riuso)

1. In relazione alle azioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 16, la Regione, i Comuni e gli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti, preferibilmente, a impiegare, per le proprie necessità e in misura non inferiore al 40 per cento del fabbisogno, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili, nonché a utilizzare, nella misura del 40 per cento del fabbisogno annuale relativo, manufatti in plastica riciclata.

 

 

Art. 19

(Incentivi per lo sviluppo del recupero di materia prima)

1. La Regione promuove, anche attraverso la concessione di contributi alle imprese, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea:

a) l'effettuazione di ricerche per la progettazione di beni e imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti e imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;

b) la definizione di sistemi omogenei di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti da imballaggio;

c) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;

d) la realizzazione di progetti finalizzati al riutilizzo e recupero dei rifiuti che hanno significative incidenze rispetto agli obiettivi di recupero di materia prima;

e) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione di rifiuti.

 

 

Art. 20

(Sezione regionale del catasto dei rifiuti)

1.   L'ARPAC cura la Sezione regionale del catasto dei rifiuti (SRCR) di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, in collaborazione con l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti.

2.   Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, l'ARPAC raccoglie le informazioni ricevute secondo le modalità previste dalla normativa vigente, elabora i relativi dati e li trasmette alla Sezione nazionale del catasto dei rifiuti (SNCR) e all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 21 entro trenta giorni dal ricevimento.

3.   La SRCR è articolata territorialmente su base degli ATO.

3bis. La Regione Campania, nell'ambito delle competenze del Catasto Rifiuti Regionale e dell'Osservatorio Regionale Rifiuti, si dota di un catasto impianti georeferenziato aggiornato tempestivamente, completo di ogni informazione relativa all'attività dell'impianto, ai controlli effettuati, alle autorizzazioni,  integrazioni o variazioni successive, integrato nella piattaforma ITER e fruibile da tutti i soggetti interessati, per l'individuazione, il monitoraggio ed il controllo delle attività del sistema impiantistico regionale dei rifiuti. (1)

3ter. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità di funzionamento del Catasto e di registrazione dei dati in possesso di ciascuna autorità o soggetto gestore. (1)

3quater. La Regione si dota, inoltre, dell'Atlante dei dati ambientali dei suoli e delle acque sotterranee regionali, in gestione all'ARPAC, dove confluiscono tutti i dati prodotti, acquisiti e gestiti dagli Enti regionali, anche attraverso specifici progetti, al fine di definire i valori di fondo. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

 

 

Art. 21

(Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti)

1. È istituito l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti (ORGR), presso la competente Struttura regionale di riferimento.

2. La composizione e le modalità di funzionamento dell'ORGR, cui comunque partecipano per le funzioni inerenti la carica istituzionale rivestita, l'Assessore regionale all'Ambiente ed il Presidente della commissione consiliare competente per materia, sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Osservatorio:

a) approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;

b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal Piano regionale dei rifiuti;

c) provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso l'acquisizione di dati dagli EdA e dai soggetti gestori;

d) promuove iniziative volte a garantire l'effettiva conoscenza delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;

e) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

f) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli impianti;

g) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;

h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;

i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;

l) propone agli EdA la carta dei diritti e dei doveri dell'utente entro sessanta giorni successivi al suo insediamento;

m)  organizza e disciplina un tavolo di partenariato per il diritto alla trasparenza e alla partecipazione dei processi decisionali relativi alla proposta di piano o programma a favore di portatori di interessi per consentire loro anche la formulazione di proposte ed osservazioni.

4. L'ORGR presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull'attività svolta.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Osservatorio può avvalersi dell'ARPAC.

6. L'Osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 3 sul sito istituzionale della Regione.


 

 

Art. 21bis (1)

(Osservatorio ambientale regionale del termovalorizzatore di Acerra)

1. È istituito l'Osservatorio ambientale regionale del termovalorizzatore di Acerra presso la competente struttura regionale di riferimento.

2. L'Osservatorio acquisisce analisi e sintesi dei dati tecnici e scientifici riguardanti le caratteristiche ed il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra nonché quelli derivanti dal monitoraggio ambientale e sanitario e promuove la trasparente e documentata divulgazione delle informazioni sul funzionamento dell'impianto.

3. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio da parte dei componenti è svolta a titolo gratuito.

5. L'Osservatorio redige e trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte. La suddetta relazione è trasmessa dall'Osservatorio anche al Comune di Acerra per la pubblicazione nella sezione informazioni ambientali del sito istituzionale.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 19.

 

 

Art. 21ter (1)

(Implementazione delle azioni di monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico per i Comuni sede di impianti di trattamento rifiuti)

1. Presso l'Unità di Coordinamento Ambientale (UCA), costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 25 maggio 2020, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 243 del 19 maggio 2020, sono implementate azioni di monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico per i Comuni sede di impianti di Termovalorizzatore (TMV), di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e di compostaggio, attraverso campagne di misurazione finalizzate ad ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente in base alle quali individuare misure di prevenzione e contrasto all'inquinamento atmosferico e mitigazione degli effetti.

2. L'UCA acquisisce analisi e sintesi dei dati tecnici e scientifici derivanti dal monitoraggio ambientale e sanitario e promuove la trasparente e documentata divulgazione delle informazioni sul funzionamento degli impianti.

3. È predisposto annualmente un rapporto sulla matrice ambientale aria da trasmettere alla Giunta Regionale e ai Comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adeguamenti della struttura e delle azioni dell'UCA per l'attuazione del presente articolo.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 19.

 

Art. 22

(Tracciabilità dei rifiuti)

1. La Regione Campania garantisce la tracciabilità dei rifiuti in attuazione della normativa statale e regionale di settore, sentito l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti.

 

 

TITOLO V

GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

 

 

Art. 23

(Articolazione in ambiti territoriali ottimali regionali - ATO)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, il territorio regionale è ripartito nei seguenti Ambiti territoriali ottimali (ATO):

a) Ambito territoriale ottimale Napoli 1;

b) Ambito territoriale ottimale Napoli 2;

c) Ambito territoriale ottimale Napoli 3;

d) Ambito territoriale ottimale Avellino;

e) Ambito territoriale ottimale Benevento;

f) Ambito territoriale ottimale Caserta;

g) Ambito territoriale ottimale Salerno.

2. Gli ATO sono delimitati in riferimento all'obiettivo del raggiungimento di economie di scala e differenziazione, tenuto conto prioritariamente dei principi di autosufficienza e di prossimità, secondo i seguenti parametri:

a) caratteristiche di ciascun territorio in base ai fattori fisici, demografici, tecnici e di ripartizione politico-amministrativa che si conciliano con il principio di autosufficienza nella gestione delle principali fasi di gestione dei rifiuti ad eccezione della fase residuale di smaltimento finale da realizzare su scala regionale e minimizzare progressivamente;

b) localizzazione delle strutture di supporto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;

c) localizzazione e potenzialità autorizzata ed effettiva degli impianti di compostaggio e di trattamento meccanico manuale, attuali e programmati;

d) esigenze specifiche di raccolta e smaltimento in relazione a dislivello altimetrico: pianura, collina montagna; distribuzione degli insediamenti abitativi e densità abitativa: centri, nuclei e case sparse; tipologia di edifici: condomini, case isolate, villette a schiera; struttura rete viaria: tempi di percorrenza; presenza di attività commerciali e terziarie: centri commerciali, attività turistica.

3. La Giunta regionale con deliberazione, sentite tutte le parti interessate, può su richiesta motivata di uno o più Comuni modificare la composizione o la perimetrazione degli Ambiti territoriali già esistenti ovvero procedere al riconoscimento di nuovi Ambiti territoriali autonomi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006; allo stesso modo può procedere in caso di istituzione di nuovi Comuni o di modificazione dei Comuni esistenti.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delimita i territori degli Ambiti territoriali ottimali di Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3.

 

 

Art. 24

(Sub Ambiti Distrettuali - SAD)

1. Al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200 commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006.

2. L'articolazione dell'ATO in Sub Ambiti Distrettuali è deliberata dall'Ente d'Ambito, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto delle indicazioni generali del PRGRU e sentita la Regione.

3. I Comuni compresi nell'ATO, o parte di essi, possono avanzare all'EDA proposte motivate di delimitazione di SAD per l'ottimizzazione del ciclo o di segmenti dello stesso nel rispetto delle indicazioni stabilite nel PRGRU; se l'EdA ritiene di non poter autorizzare il SAD è tenuta a fornire le opportune motivazioni tecniche e oggettive a supporto di tale diniego.

4. I Comuni ricadenti nel SAD possono regolare i rispettivi rapporti di collaborazione per la gestione associata di servizi su base distrettuale mediante stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. Lo Statuto dell'EdA disciplina le modalità di esercizio della rappresentanza dei Comuni ricadenti nel SAD nei rapporti con gli organi di governo dell'Ente.

6. I Comuni di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno possono costituirsi in SAD ai fini della presente legge. L'EdA prende atto della eventuale richiesta dei predetti enti e definisce con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, i rapporti tra i Comuni interessati e gli ATO competenti per lo svolgimento delle relative funzioni anche per quanto riferito ai modelli operanti di svolgimento del servizio, al regime tariffario ed all'individuazione del soggetto gestore.

6bis. I Comuni capoluogo costituiti in SAD procedono all'individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, salve diverse determinazioni in sede di convenzione con l'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo. In deroga alle competenze attribuite all'EdA dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26, i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo. (1)

6ter. In caso di affidamento in house del servizio di gestione di nuovo impianto rientrante nella programmazione economica regionale, al servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, nel sub ambito distrettuale interessato, negli atti di costituzione della società preposta alla gestione dell'impianto è garantita la partecipazione al capitale sociale del Comune sede dell'impianto ove lo stesso ne faccia richiesta. Le presenti norme si applicano sia per gli affidamenti disposti dagli EdA, sia per quelli disposti dal SAD in conformità alla presente legge. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

 

 

Art. 25

(Ente d'Ambito)

1. È fatto obbligo ai Comuni della Campania di aderire all'Ente d'Ambito territoriale (EdA) in cui ricade il rispettivo territorio per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla presente legge. 

2. La delibera consiliare di presa d'atto dello Statuto tipo è comunicata alla Regione Campania con nota a firma del Sindaco entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione dello Statuto tipo sul Burc. Decorso tale termine, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di Commissario ad acta e addebita le relative spese a carico dell'ente inadempiente. 

3. Il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EdA. Con la presente legge sono istituiti i seguenti Enti d'Ambito:

a) EdA NA 1;

b) EdA NA 2;

c) EdA NA 3;

d) EdA AV;

e) EdA BN;

f) EdA CE;

g) EdA SA.

4. L'EdA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

5. L'EdA è dotato di un proprio patrimonio costituito da:

a) un fondo di dotazione istituito all'atto della costituzione dagli enti locali nella misura definita dallo Statuto;

b) eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;

c) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

6. L'EdA impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ed ha una contabilità di carattere finanziario. Nel perseguimento degli indicati obiettivi, gli EdA possono convenire l'individuazione di un Tesoriere unico ovvero altre forme di coordinamento dei servizi economico-finanziari. (1)

7. La Giunta regionale approva lo Statuto tipo dell'EdA entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge. Lo Statuto definisce l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione dei Comuni agli organi dell'Ente medesimo, attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra i Comuni dei conferimenti patrimoniali in favore dell'EdA, sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti nella Regione Campania alla data di approvazione dello Statuto tipo.

8. Gli EdA possono stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, con particolare riguardo all'ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche ed alle previsioni della pianificazione regionale. Tali accordi sono regolati mediante convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), cui possono partecipare, su loro richiesta, i Comuni capoluogo che deliberano di costituirsi in sub ambito distrettuale ai sensi dell'articolo 24, comma 6. La gestione associata può prevedere l'individuazione di un unico soggetto gestore di singoli segmenti del ciclo e comprendere le relative dotazioni impiantistiche. Le modalità di individuazione del soggetto gestore sono regolate dalla convenzione nel rispetto dei principi di evidenza pubblica. Ove tale individuazione avvenga ai sensi delle vigenti norme in materia di affidamenti in house, gli enti convenzionati esercitano il controllo analogo in forma congiunta. Salve diverse determinazioni contenute nella convenzione, il capitale sociale della società in house è ripartito, sia in caso di società di nuova costituzione che in caso di acquisizione delle quote di società pubblica già esistente, in base alla popolazione degli enti partecipanti. Al fine di tale riparto alla popolazione dell'EdA è detratta la popolazione del comune capoluogo ricadente nell'ATO interessato. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate, per quanto compatibili e consentito dalla presente legge, anche per la regolazione delle convenzioni fra gli EdA ed i SAD. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato al soggetto affidatario del medesimo servizio ai sensi delle presenti norme, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006. Per rimuovere accertati e reiterati inadempimenti degli Enti competenti nell'attuazione delle presenti disposizioni si applicano i poteri sostitutivi di cui comma 3 dell'articolo 204 del decreto legislativo 152/2006, come regolati dalla presente legge. (2)

 

(1) Periodo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

 

 

Art. 26

(Competenze dell'Ente d'Ambito)

1.  Per ciascun ATO, l'Ente d'Ambito:

a) predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito entro 60 giorni dalla sua costituzione in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU;

b) ripartisce, se necessario al perseguimento di economie di scala e di efficienza del servizio, il territorio dell'ATO in SAD;

c) individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti;

d) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e ne indica i relativi standard;

e) definisce gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche;

f) determina la tariffa d'ambito o di ciascun Sub Ambito distrettuale, individuando per ogni Comune la misura della tariffa dovuta, tenuto conto dei servizi d'ambito resi, della specifica organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, delle politiche di prevenzione, riutilizzo, delle percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità della raccolta, da valutare secondo i parametri stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i);

g) in base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche, può autorizzare, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi nei sub-Ambiti;

h) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 152/2006 e dalla presente legge.

2. Alle deliberazioni e ad ogni ulteriore atto adottato dall'EdA è data la più ampia pubblicità anche attraverso la pubblicazione sui siti internet dei Comuni dell'ATO e dei SAD.

 

 

Art. 26bis (1)

(Rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli EdA individuano le forme di gestione dei servizi e le dotazioni essenziali per la loro gestione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), con riferimento al bacino dell'ATO o di ciascun SAD, articolati anche per singoli segmenti del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 201/2022.

2. Entro i successivi centocinquanta giorni, gli EdA deliberano l'affidamento dei servizi in conformità alle forme di gestione individuate e provvedono alla stipula dei contratti di servizio nel rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti ove trattasi di gestione in house.

3. Se i Comuni costituiti in SAD, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24, si avvalgono della facoltà di cui al comma 6bis del medesimo articolo, sottoscrivendo all'unanimità la convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli adempimenti di cui al comma 1 sono approvati dal SAD entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Gli adempimenti di cui al comma 2 sono espletati dal Comune all'uopo designato in convenzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, entro i successivi  centocinquanta giorni.

4. I Comuni dei SAD che non si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 24, comma 6bis, possono proporre all'EdA la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione. L'EdA è tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato.

5. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, gli EdA indicono la gara entro i successivi sessanta giorni, per pervenire alla delibera di affidamento nel rispetto dei termini di cui al comma 2.

6. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società  a  partecipazione mista pubblico-privata, gli EdA le trasmettono tempestivamente ai Comuni, che, entro sessanta giorni dalla ricezione, approvano gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e del decreto legislativo 201/2022. Gli EdA selezionano il socio privato con procedure di evidenza pubblica, provvedendo alla indizione della gara, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2.

7. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società in house,  partecipate dai Comuni, a totale capitale pubblico, di nuova costituzione o già esistenti, gli EdA le trasmettono tempestivamente ai Comuni, che, entro novanta giorni dalla ricezione, approvano gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge 138/2011, del decreto legislativo 175/2016 e del decreto legislativo 201/2022, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2.

8. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società in house attraverso il subentro dei Comuni nella titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, gli EdA le trasmettono tempestivamente alla Città metropolitana o alle Province, che, entro trenta giorni dalla ricezione, dispongono la eventuale cessione delle quote richieste ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 175/2016 comunicandolo agli EdA. Entro i successivi sessanta giorni, i Comuni approvano gli atti deliberativi di acquisizione della partecipazione come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge 138/2011, del decreto legislativo 175/2016 e del decreto legislativo 201/2022, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2.

9. Gli EdA, nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, approvano gli schemi di Statuto delle nuove società prevedendo le modalità di ripartizione e acquisizione delle quote da parte dei Comuni, anche in modalità progressiva, in base alla popolazione degli enti partecipanti, ai sensi del comma 8 dell'articolo 25 della presente legge, entro lo stesso termine previsto dal comma 1 per l'individuazione delle forme di gestione.

10. Entro i termini stabiliti dagli EdA con le delibere di cui al comma 1, la Città metropolitana e le Province assicurano gli adempimenti di cui all'articolo 40, comma 3 della presente legge.

11. Decorsi uno o più termini previsti dal presente articolo, la Regione esercita nei confronti degli Eda, dei Comuni convenzionati in SAD, della Città metropolitana, delle Province e dei Comuni inadempienti, i poteri sostitutivi ai sensi degli articoli 39 e 40, comma 3, della presente legge.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 19.


 

 

Art. 27

(Organi dell'Ente d'Ambito)

1. Sono organi dell'Ente d'Ambito:

a) il Presidente;

b) il Consiglio d'Ambito;

c) l'Assemblea dei sindaci;

d) il Direttore generale;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Fatto salvo quanto previsto in fase di primo insediamento del Consiglio d'Ambito di cui all'articolo 28, le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Ente d'ambito sono stabilite dallo Statuto.

3. L'Assemblea dei sindaci si esprime in sede consultiva sui seguenti argomenti:

a) articolazione dell'ATO in sub - Ambiti distrettuali di cui all'articolo 24;

b) approvazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 34;

c) approvazione del bilancio dell'EdA di cui all'articolo 29, comma 1, lettera m);

d) su ogni argomento proposto dall'EdA o ad iniziativa di un terzo dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ATO.

4. L'Assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti fra quelli ricadenti nell'Ambito.

 

 

Art. 28

(Consiglio d'Ambito e Presidente)

1. Il Consiglio d'Ambito si compone di un numero di membri in misura proporzionale ad uno per ogni 50.000 abitanti residenti e comunque, non inferiore a 12 e non superiore a 30 e dura in carica cinque anni. Lo Statuto dell'EdA disciplina le modalità di elezione e di composizione del Consiglio d'Ambito in modo da garantire la rappresentanza dei Comuni appartenenti a ciascun ATO sulla base del rispettivo peso demografico per tre fasce di rappresentanza.

2. Il Consiglio di Ambito è eletto dall'Assemblea dei Sindaci appartenenti a ciascun ATO, costituiti in seggio elettorale su convocazione del Presidente della Regione Campania, che provvede alla convocazione entro trenta giorni dal completamento delle procedure di adesione all'EdA di cui all'articolo 25. Se l'Assemblea non provvede alla elezione del Consiglio di Ambito, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario per il governo dell'ente fino alla costituzione degli organi ordinari.

3. Il Consiglio d'Ambito, convocato in prima seduta dall'Assessore regionale competente entro trenta giorni dalla avvenuta nomina, elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Ente d'Ambito. Il Presidente dura in carica cinque anni. Fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni del direttore generale, la rappresentanza legale dell'Ente d'Ambito è attribuita al Presidente.

4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta un proprio regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni, nel rispetto delle norme dello Statuto.

 

 

Art. 29

(Competenze del Consiglio d'Ambito)

1. Il Consiglio d'Ambito:

a) adotta, sentita l'Assemblea dei Sindaci, il Piano d'ambito, in conformità alle direttive programmatorie del Piano regionale di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006;

b) approva le forme di gestione del servizio nell'ATO o nei SAD nei quali lo stesso si articola, compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già espletati dalle società provinciali, garantendo, per profili professionali corrispondenti, la continuità occupazionale del personale addetto e che risulti dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'Ambito;

d) definisce gli standard qualitativi del servizio;

e) formula indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente e l'organizzazione del servizio e provvede alla valutazione annuale dell'operato del direttore generale nei termini di rispondenza dell'attività svolta da quest'ultimo agli indirizzi conferiti;

f) approva, sulla base dell'istruttoria svolta dal direttore generale, la tariffa di base, quale componente della tariffa da applicarsi all'utenza, eventualmente integrata per SAD, in conseguenza delle indicazioni del Piano d'Ambito e in applicazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

g) approva, all'esito dell'istruttoria svolta dal direttore generale, la pianta organica dell'EdA;

h) approva la carta dei servizi;

i) approva il contratto con il direttore generale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale ed allegato allo Statuto dell'EdA;

l) verifica lo stato di attuazione del Piano d'Ambito e il raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché il livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza e informa il direttore generale sulle eventuali criticità riscontrate;

m) approva il bilancio dell'Ente;

n) esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto.


 

 

Art. 30

(Compensi e durata degli incarichi)

1. Lo Statuto dell'EdA definisce e disciplina i compensi agli organi dell'Ente per l'esercizio delle funzioni svolte, in conformità alle previsioni della vigente normativa statale. (1)

2. L'incarico di componente del Consiglio d'Ambito nonché di Presidente cessa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente decade, per qualsiasi motivo, dalla carica di Sindaco. In tal caso, si procede alla sostituzione dello stesso secondo le norme dello Statuto. (2)

2 bis. Per garantire la funzionalità e continuità dell'azione amministrativa, il Presidente dell'EdA, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco, può permanere nelle funzioni di Presidente, ove previsto dallo Statuto e per il periodo ivi indicato, comunque non superiore a dodici mesi, in fase transitoria fino alla nuova nomina, previa delibera del Consiglio d'ambito da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti. (3)

3. Per l'accesso alla carica di membro del Consiglio d'Ambito si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190).


(1) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1), legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2), legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

 

 

Art. 31

(Direttore generale)

1. L'individuazione del direttore generale avviene mediante interpello rivolto ai dipendenti dei Comuni ricompresi nell'ATO. In mancanza di professionalità adeguate all'incarico, si procede a mezzo avviso pubblico. L'EdA, in alternativa a tali procedure, può procedere all'individuazione del Direttore Generale, attingendo, ove predisposto, dall'elenco di idonei all'incarico, selezionati con procedura indetta dalla Giunta regionale. (1)

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'EdA con riferimento ai parametri della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.

3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

4. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause d'inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo 39/2013. In ogni caso, ai fini della nomina di direttore generale trovano applicazione le norme di preclusione previste dal decreto legislativo 39/2013.

 

(1) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

 

 

Art. 32

(Funzioni del direttore generale)

1. Il direttore generale assume la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EdA.

2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EdA, dirige la struttura operativa, ed in particolare: 

a) adotta il programma annuale delle attività del Consiglio d'Ambito, identificando le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

b) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito;

c) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'Ambito;

d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti; 

e) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale; 

f) predispone la pianta organica da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito; 

g) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; 

g bis) procede al recupero, anche mediante ordinanza - ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari), dei crediti vantati dall'Ente nei confronti dei Comuni inadempienti al versamento del fondo di dotazione di cui all'articolo 25, comma 5 e delle spese di funzionamento previste in base al piano di riparto approvato dal Consiglio d'Ambito;  (1)

i) cura l'inoltro alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio e delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Ambito. 

3. In coerenza con gli indirizzi generali definiti dall'Ente d'Ambito, il direttore generale: 

a) espleta le procedure di affidamento del Servizio di gestione integrato dei rifiuti per segmenti o per l'intero ciclo e sottoscrive i relativi contratti; 

b) gestisce i contratti, controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempimento; 

c) predispone la relazione annuale sulle attività dell'EdA da trasmettere entro il 30 dicembre di ciascun anno all'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, al Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

4. Al fine di assicurare la piena operatività dell'Ente, il direttore generale, provvede ad espletare procedure di assunzione del personale previsto in pianta organica secondo criteri di selezione che favoriscono l'utilizzo di professionalità tecnico-amministrative che hanno espletato servizio per almeno cinque anni presso i Consorzi di bacino.


(1) Lettera aggiunta dall'articolo 32, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.


 

 

Art. 33

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori, nominato dal Presidente dell'EdA, è composto da tre membri selezionati in base alle norme vigenti.

2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, oppure fino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo attribuite dalla normativa vigente.

3. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili.

 

 

Art. 34

(Piano d'ambito territoriale)

1. Il Piano d'ambito territoriale costituisce, in attuazione del PRGRU, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

1 bis. Per l'approvazione del Piano d'ambito territoriale e per le sue modifiche sostanziali, nel rispetto degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si applica la procedura di valutazione ambientale strategica, limitatamente ai soli effetti significativi sull'ambiente introdotti dal piano, rispetto a quanto già previsto dal PRGRU quale piano sovraordinato. (1)

2. Il Piano d'Ambito, di durata decennale salvo diversa determinazione dell'EdA, prevede: 

a) le modalità organizzative e gestionali del servizio integrato;

b) i programmi d'investimento per gli adeguamenti ed ammodernamenti tecnologici dell'impiantistica esistente o di nuova realizzazione;

c) l'eventuale articolazione dell'ATO in SAD, anche con riferimento a singoli segmenti funzionali del ciclo;

d) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, di preparazione per il riutilizzo e di raccolta differenziata e di effettivo riciclo in ogni singolo Comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell'intero territorio di competenza ;

e) i corrispettivi dei servizi riferiti ai diversi segmenti della gestione integrata dei rifiuti; 

f) gli studi di fattibilità degli impianti previsti per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento alla luce delle indicazioni del Piano regionale e comunque con esso coerenti; 

g) l'individuazione, nel rispetto degli indirizzi del Piano regionale delle aree dove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. 

3. Il Piano d'Ambito prevede l'obbligo per le utenze domestiche di conferire i rifiuti in modo differenziato, individuando gli interventi in materia di formazione, informazione, vigilanza e sanzioni per i cittadini. La presente disposizione si applica anche alle utenze non domestiche e a tutti gli uffici pubblici.

4. Il Piano d'Ambito prevede la realizzazione nei Comuni con popolazione superiore a  cinquemila abitanti, di almeno una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo  delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani.

4bis. Il Piano d'ambito prevede la realizzazione di stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio  degli  STIR,  per  garantire  l'ordinato  flusso  del  ciclo  dei  rifiuti  a  valle  del   trattamento   effettuato all'interno degli stessi. (2)

4ter. Il Piano d'ambito prevede la realizzazione, nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, di almeno un Centro integrato per il riutilizzo ottimale dei beni durevoli (CIRO). (2)

5. Per i Comuni che, per la valorizzazione delle risorse locali si avvalgono della facoltà di richiedere al gestore del servizio standard qualitativi particolari rispetto a quelli determinati dall'EdA, la convenzione di cui all'articolo 26, comma 1, fra l'EdA ed il gestore comprende anche gli standard qualitativi di servizio richiesti dai singoli Comuni con le conseguenti rideterminazioni tariffarie a carico degli abitanti residenti nei Comuni richiedenti.

6. Il Piano d'ambito è articolato nelle seguenti sezioni: 

a) ricognizione delle infrastrutture, compresi gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali da conferire in comodato ai soggetti affidatari nonché gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali che dovranno essere autorizzati dall'EdA all'erogazione dei servizi funzionali alla gestione;

b) ricognizione delle risorse umane e dei soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti nei territori di competenza; 

c) programma degli interventi in coerenza con le previsioni del Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

d) modello gestionale ed organizzativo;

e) piano economico finanziario, comprensivo della tariffa del servizio articolata per ciascun Comune dell'ambito nel rispetto di parametri definiti dall'EdA, tra cui la percentuale di raccolta differenziata;

f) piano d'impatto occupazionale.

7. Il Piano d'ambito è adottato dal Consiglio d'Ambito su proposta del direttore generale, entro 60 giorni dalla costituzione degli organi di governo dell'EdA. Il Piano adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'EdA. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del piano adottato, i soggetti portatori di interesse formulano proposte ed osservazioni. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione di proposte ed osservazioni, il Consiglio di Ambito deduce sulle stesse ed approva il Piano. Il Piano approvato è trasmesso alla Regione Campania. Decorso il termine di 30 giorni dalla trasmissione, se la Regione non ha espresso valutazione di non conformità del Piano d'ambito al vigente Piano regionale dei rifiuti, il Piano è esecutivo con determina di presa d'atto del direttore generale pubblicata sul sito istituzionale dell'EdA.

8. Il Piano d'ambito persegue il pieno rispetto del principio dell'autosufficienza nella gestione del ciclo. In caso di accordi fra EdA per garantire il principio della autosufficienza in ambito regionale, i provvedimenti relativi sono accompagnati da forme di compensazione definite d'intesa tra gli EdA interessati.

9. Le previsioni contenute nel Piano d'ambito sono vincolanti per i Comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati. In particolare i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del Piano d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti.

9 bis. Al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d'ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piani d'ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all'approvazione definitiva dei piani d'ambito. (3)


(1) Comma aggiunto dall'articolo 32, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.


 
 

Art. 35

(Rifiuti da corpi idrici superficiali e abbandono sul demanio regionale) (1)

1. I costi della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti che dai corpi idrici superficiali incidono sui territori dei Comuni a valle idrografica ricadono sui Comuni appartenenti al bacino idrografico del corso d'acqua con regolamento definito dagli EdA, anche utile all'identificazione delle migliori misure di prevenzione e vigilanza.

1bis. La Regione destina risorse per l'attivazione, d'intesa con gli EdA ed i Comuni territorialmente competenti, di misure di prevenzione e vigilanza, per il contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti sul demanio regionale e nei siti  già  utilizzati  per  lo stoccaggio di rifiuti, anche avvalendosi del personale di cui all'articolo 49. (2)

 

(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera n) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

 

 

Art. 36

(Carta dei diritti e dei doveri dell'utente)

1. Le prestazioni e gli standard contenuti nel contratto di servizio sono recepiti nella Carta dei diritti e dei doveri dell'utente e assunti dal gestore come obblighi nei confronti dei cittadini.

2. L'Ente d'Ambito nella definizione della Carta dei diritti e dei doveri dell'utente garantisce adeguate forme di partecipazione pubblica, individua le modalità di cooperazione e relazione degli utenti e dei portatori d'interesse con gli organi e la struttura dell'Ente ed il soggetto gestore per garantire la rappresentanza e la cura degli interessi degli utenti, la puntuale informazione per la trasparenza nei rapporti contrattuali, la semplificazione nell'accesso ai servizi e l'acquisizione delle osservazioni e valutazioni inerenti lo stesso servizio.


 

 

Art. 37

(Incentivazioni e contributi)

1. Gli Enti d'Ambito in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in modo da incrementare quantità e qualità tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto delle finalità previste dalla normativa nazionale.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi destinati agli EdA per incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata nonché il conseguimento di livelli più elevati di tutela ambientale. Al raggiungimento di tali obiettivi può essere riconosciuto anche un contributo di premialità utile alla riduzione della tariffa.

 

 

Art. 38

(Contributo ai Comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento)

1. Ai Comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, ovvero viciniori, è dovuto un ristoro compensativo, in applicazione o aggiornamento della vigente disciplina regionale.

 

 

Art. 39

(Poteri sostitutivi della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in ordine all'attuazione della presente legge e del PRGRU. La Regione esercita altresì poteri sostitutivi in caso di ingiustificata inerzia e grave inadempimento degli Enti d'Ambito e degli Enti locali, con specifico riferimento alle competenze ad essi attribuiti, con riferimento ai seguenti atti:

a) mancata adesione dei Comuni all'Ente d'Ambito, ai sensi dell'articolo 25, comma 2;

b) mancata attuazione delle competenze di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e c) e delle disposizioni di cui all'articolo 26bis; (4)

c)  mancata elezione del Consiglio d'Ambito, ai sensi del comma 2, articolo 28 e degli altri organi elettivi e di nomina;

d)  mancato trasferimento della dotazione impiantistica, ai sensi dell'articolo 40 comma 3. (1)

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, i poteri sostitutivi attribuiti alla Regione dalla presente legge sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale previa istruttoria della Direzione Generale competente. Nell'esercizio delle procedure di surroga del soggetto inadempiente il Presidente della Giunta Regionale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta, con addebito dei costi all'Ente inadempiente. (2)

2bis. Il Commissario ad acta assume i provvedimenti previsti dall'incarico ricevuto. Tale incarico, inoltre, può anche comprendere la proposta di modifiche statutarie, utili al superamento della condizione di stallo del funzionamento degli organi di governo dell'Ente. La proposta è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale e lo Statuto modificato entra in vigore con la pubblicazione sul BURC. (3)


(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 1, comma 1, lettera p) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29 in seguito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 ed infine integralmente sostituito dall'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.

(2) Comma modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera q) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

(4) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 19.


 

 

TITOLO VI

(Norme transitorie, clausole sociali e programma straordinario)

 

 

Art. 40

(Regime transitorio dei contratti di servizio)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito.

2. In attesa della scadenza dei rapporti in corso, l'Ente d'ambito procede all'affidamento dei servizi secondo le procedure previste in materia dalle leggi nazionali e comunitarie e prevede che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in essere sono acquisite alle ulteriori scadenze. Nella fase transitoria di coesistenza di più soggetti affidatari l'Ente di Ambito disciplina le opportune differenziazioni tariffarie.

3. Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge. A seguito di quanto previsto con apposita delibera dell'EdA, ovvero di più EdA che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 25 della presente legge, anche per la tutela della continuità occupazionale, e del servizio, le amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Napoli sono obbligate a trasferire a titolo gratuito le dotazioni impiantistiche già utilizzate dalle società provinciali  in proprietà degli EDA per renderli disponibili ai soggetti gestori successivamente individuati dagli EdA in conformità alla presente legge. In mancanza trovano applicazione i poteri sostitutivi di cui all'articolo 39 della presente legge. (1)

3bis. Nel caso in cui le società provinciali cessino le proprie attività o singoli segmenti funzionali  del ciclo, anche prima del termine di cui al comma 3, è consentito indire procedure di affidamento, a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge con espresso richiamo agli articoli 43 e 44 e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. (2)


(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 16, comma 7 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 in seguito dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 ed infine dall'articolo 32, comma 1, lettera f) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera r) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.


 

 

Art. 41 (1)

(Gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio)

1. L'onere dei costi derivanti dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti già esistenti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, al fine di equilibrio su base regionale, è ripartito tra le Province e la Città Metropolitana di Napoli nella fase transitoria di cui al comma 3 dell'articolo 40 e successivamente tra gli EdA, secondo quanto definito con specifico Accordo fra gli EdA da sottoscriversi entro il 30 settembre di ogni anno. In caso di mancato perfezionamento dell'Accordo nel termine indicato, provvede la Giunta regionale.

2. L'Accordo può prevedere l'istituzione di un fondo unico regionale dove confluiscono le quote come individuate nel riparto annuale, da parte delle Province e della Città Metropolitana di Napoli in fase transitoria e successivamente dagli EdA, dal quale vengono compensati i maggiori costi agli Enti aventi diritto.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.


 

 

Art. 42

(Clausole sociali)

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali in essere, negli atti di affidamento dei servizi di:

a) spazzamento, raccolta e trasporto a livello di ATO ovvero di SAD;

b) gestione delle dotazioni impiantistiche, esistenti o di nuova realizzazione, a livello di ATO ovvero di SAD;

c) gestione delle discariche esistenti o di nuova realizzazione, anche volte alla messa in sicurezza e manutenzione post operativa;

d) bonifica dei siti inquinati, in attuazione della programmazione regionale e degli EdA;

e) interventi straordinari di risanamento ambientale, in attuazione della programmazione regionale e degli Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali;

è inserita apposita clausola sociale volta a garantire l'utilizzo del personale già impegnato nel ciclo di gestione dei rifiuti secondo le priorità e con le modalità stabilite dalla presente legge.

2. Ai Piani d'Ambito Territoriale ottimale, approvati dai competenti EdA in conformità alla presente legge, sono allegati i Piani d'impatto occupazionale indotto dalla realizzazione dei singoli interventi, distinti per dotazioni impiantistiche esistenti e di nuova realizzazione, nonché riguardanti la fase di gestione dei servizi previsti a livello di ambito territoriale ottimale e di sub ambiti distrettuali. Gli Enti d'Ambito dann

informazione alle rappresentanze sindacali dei Piani d'Ambito Territoriali e dei relativi piani d'impatto occupazionali.

3. Se si procede ad atti di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il piano occupazionale proposto dal concorrente nel rispetto delle priorità di continuità e ricollocazione previste dalla presente legge, come richiamate negli atti di gara, è considerato fra gli elementi prioritari di valutazione dell'offerta.

 

 

Art. 43

 (Continuità occupazionale per subentri fra gestori)

1. Nei rapporti di subentro fra soggetti gestori si applicano le norme di tutela occupazionale previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006.

2. Il personale di cui al comma 1 è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali ai sensi delle norme vigenti. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici, di consorzi di bacino, di aziende a partecipazione pubblica: comunale, provinciale o consortile e di imprese private, anche cooperative, al nuovo gestore del servizio designato dall'EdA, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 165/2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile. Le presenti norme si applicano anche al personale dipendente, alla data del 31 dicembre 2015, delle società provinciali costituite ai sensi del decreto-legge 195/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2010 ivi compreso il personale dipendente dei consorzi di bacino e delle società da essi partecipate (rientrante negli elenchi di cui all'articolo 44 comma 2 della presente legge), comunque utilizzato da dette società alla data del 31 dicembre 2014 e per i medesimi servizi da un periodo non inferiore a cinque anni nonché al personale comunque stabilmente impiegato da almeno cinque anni nei servizi di spazzamento e raccolta differenziata. (1)

3. Con gli atti di affidamento del servizio da parte dell'EdA è fatto obbligo di produrre apposita dichiarazione con la quale il nuovo gestore si obbliga a garantire, in caso di affidamento, la continuità occupazionale del personale già impegnato alle dipendenze del precedente gestore e del personale degli elenchi di cui all'articolo 44, indicato in elenco allegato agli atti d'affidamento.

4. La mancata produzione della dichiarazione contenente l'impegno predetto comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera s) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

 

 

Art. 44

(Ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei Consorzi di bacino)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 in conformità a quanto disciplinato degli atti di affidamento, è fatto obbligo al soggetto affidatario di utilizzare, le unità' di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 (Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania) e delle società̀ da essi partecipate, anche in via indiretta, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, ancorché interessate da collocazione in mobilità, sospensione o cassa integrazione ovvero da licenziamenti per fatti non imputabili ai lavoratori e per i quali pende contenzioso in sede giurisdizionale, con priorità per il personale assunto alla data del 31 dicembre 2001. Fino al completo reimpiego delle unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania è vietato procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per dare pronta e concreta attuazione a quanto previsto al comma 1, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti dei Consorzi di Bacino, anche con riferimento al personale dipendente delle società da essi partecipate, approvano gli elenchi del personale di cui al comma 1 in esito alle procedure di confronto con le organizzazioni sindacali, in appositi incontri su base provinciale con la partecipazione delle rappresentanze istituzionali interessate in ragione delle proprie competenze dirette nella materia del ciclo dei rifiuti, ovvero in funzione di organismo ospitante. Entro 30 giorni dall'insediamento, gli EdA, per quanto riferito al territorio provinciale di propria competenza, acquisiscono i predetti elenchi del personale redatti dai legali rappresentanti.

3. In conformità e per le finalità di cui al comma 1, con gli atti d'affidamento è fatto obbligo al gestore di produrre apposita dichiarazione di presa d'atto dell'obbligatorio utilizzo del personale incluso negli elenchi.

4. La mancata produzione della dichiarazione contenente l'impegno predetto comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento.

5. Ai lavoratori inclusi negli elenchi e che risultano in servizio presso un soggetto gestore alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto il diritto alla continuità occupazionale presso i soggetti gestori individuati dall'EdA. Il personale, compreso quello che risulta utilizzato in attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 45, è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende a partecipazione pubblica comunale, provinciale o consortile e di imprese private, anche cooperative, al nuovo gestore del servizio, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 165/2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile osservando le procedure di informazione e consultazione obbligatorie previste dal medesimo articolo.

6. Il personale è assunto alle dipendenze del gestore o altro soggetto interessato entro la data di inizio delle attività. La Giunta regionale promuove apposite azioni per un piano di accompagnamento all'esodo per il personale che ha raggiunto limiti pensionabili ovvero si trovi in prossimità di essi, in conformità alle norme vigenti.

6bis. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo che omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare attività lavorativa anche in attuazione di programmi che prevedono l'impiego temporaneo non full - time da svolgersi entro massimo cinquanta chilometri dal luogo di residenza  o l'accettazione di una offerta lavorativa con nuova assunzione, in conformità della presente legge, decade dai benefici e dalle speciali forme di tutela dalla stessa legge riconosciuti, fatte salve le tutele previste dalla normativa statale in materia. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

 

 

Art. 45

(Programma straordinario e soggetti attuatori)

1. In fase transitoria, in attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli ATO ai sensi della presente legge, anche per ottemperare alle sentenze di condanna della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010 (causa C297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C653/13) la Regione promuove l'attuazione di un programma straordinario, articolato in cinque obiettivi operativi riguardanti:

a) il potenziamento dei servizi e delle attività, anche mediante l'organizzazione di azioni di  vigilanza locale, per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; (1)

b) la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani dislocate nel territorio regionale;

c) lo sviluppo e l'incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti;

d) la gestione efficace del percolato prodotto nei siti e negli impianti pubblici, a servizio del ciclo integrato dei rifiuti per il percolato; (2)

e) la rimozione, la bonifica e la riqualificazione ambientale dei siti pubblici e di quelli destinati ad uso pubblico, compromessi dall'abbandono incontrollato di rifiuti e di quelli già interessati da attività di stoccaggio di rifiuti. (3)

2. Sono individuati quali soggetti attuatori:

a) per l'obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera a):

1) i Comuni della Regione Campania con popolazione residente, da ultimo censimento Istat, superiore ai 10.000 abitanti e per i quali la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani risulta inferiore al 65 per cento; (4)

2) i Comuni con popolazione residente, da ultimo censimento ISTAT, non superiore ai 10.000 abitanti, che in forma associata raggiungano almeno 15.000 abitanti e per i quali la media di raccolta differenziata risulta inferiore al 65 per cento; (5)

b) per gli obiettivi operativi di cui al comma 1, lettere b) e d): la Città metropolitana di Napoli e le Province della Campania, anche avvalendosi, in fase transitoria, delle società provinciali limitatamente all'obiettivo di cui al comma 1, lettera  b),  i  Comuni  titolari  di  discariche  comunali dismesse; (6)

c) per l'obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera c): i Comuni singoli, le Unioni ed Associazioni di Comuni della regione Campania. (7)

d) per l'obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera e): gli Enti d'Ambito, i Comuni territorialmente competenti ed i soggetti così come individuati dagli articoli 192, 242 e seguenti del decreto legislativo 152/2006. (8)

 

(1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), punto 1) legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), punto 2) legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), punto 3) legge regionale 8 agosto 2018, n. 29 ed in seguito modificata dall'articolo 32, comma 1, lettera g), punto 1) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.

(4) Punto modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera t), punto 4) legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

(5) Punto sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), punto 5) legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

(6) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera t), punto 6) legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

(7) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 4, lettera e) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(8) Lettera modificata dapprima dall'articolo 1, comma 1, lettera t), punto 7) legge regionale 8 agosto 2018, n. 29 in seguito dall'articolo 32, comma 1, lettera g), punto 2) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38.


 

 

Art. 46

(Convenzioni attuative per la raccolta differenziata)

1. L'elaborazione ed attuazione del progetto operativo di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a) possono essere definite e disciplinate mediante:

a) una Convenzione quadro fra la Regione Campania, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), con cui sono definiti gli indirizzi programmatici del progetto operativo a livello regionale e le linee d'indirizzo per l'elaborazione dei progetti operativi a livello locale di cui alla lettera b);

b) singole convenzioni attuative, fra la Regione Campania, il CONAI, i Commissari liquidatori dei Consorzi di Bacino afferenti i territori interessati ed i Comuni, singoli o associati, dove si prevede l'attuazione del progetto operativo.

2. Con le convenzioni attuative sono approvati dai soggetti contraenti:

a) i piani di raccolta differenziata individuati per le aree interessate, nonché la durata del programma, fino a un massimo di ventiquattro mesi al netto della eventuale fase formativa estensibile dalla Giunta regionale per un periodo massimo di ulteriori diciotto mesi, con tre distinti provvedimenti di proroga semestrale, motivati dagli impedimenti oggettivi scaturiti dagli effetti della pandemia da Covid-19; (1)

b) il piano previsionale economico-finanziario recante l'indicazione:

1) dei costi gestionali del servizio, per servizi di supporto tecnico e generali;

2) dei ricavi riferiti ai proventi tariffari ed agli introiti derivanti dalla commercializzazione delle categorie merceologiche oggetto di riutilizzo o riciclo;

3) delle risorse destinate dalla Regione al cofinanziamento dei progetti operativi nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla Convenzione quadro di cui al comma 1, lettera a). In tal caso l'esatto ammontare della quota di cofinanziamento regionale sarà parametrato secondo la regolamentazione relativa ai fondi strutturali in materia di progetti generatori di entrate;

4) delle attrezzature strumentali di cui si prevede l'utilizzo;

5) del fabbisogno occupazionale richiesto dall'attuazione dell'azione operativa a livello locale.

 

(1) Lettera modificata dapprima dall'articolo 1, comma 32 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 in seguito dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16, dall'articolo 32, comma 1, lettera h) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 ed infine dall'articolo 33, comma 7 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

 

 

Art. 47

(Convenzioni attuative per interventi in ambito provinciale)

1. L'elaborazione ed attuazione dei progetti operativi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) sono definite e disciplinate mediante singole Convenzioni fra la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, nonché tra la Regione Campania e le Province di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, che prevedono il concorso di risorse destinate dalla presente legge a finanziamento del programma straordinario, per favorire l'utilizzazione in forma stabile del personale di cui all'articolo 49.

 

 

Art. 48

(Atti regionali d'indirizzo attuativo)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale sono approvati:

a) lo schema di Convenzione quadro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a);

b) lo schema delle Convenzioni singole di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b);

c) l'individuazione e il riparto delle risorse destinate a finanziare gli obiettivi operativi di cui all'articolo 45, con utilizzo dei fondi a destinazione vincolata ed assegnati alla Regione Campania ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1;

d) le modalità di erogazione delle risorse ai soggetti attuatori e di presentazione della rendicontazione necessaria alla erogazione stessa;

e) la disciplina degli incentivi e dei contributi premiali in favore dei Comuni con livelli di raccolta differenziata superiori al 50 per cento.

 

 

Art. 49

(Utilizzo del personale per l'attuazione del programma)

1. I soggetti attuatori del programma straordinario di cui all'articolo 45 utilizzano, su base provinciale, per la copertura del relativo fabbisogno occupazionale, le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della legge regionale 10/1993 e delle società da essi partecipate, anche in via indiretta, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, con priorità per il personale assunto alla data del 31 dicembre 2001, come inclusi negli elenchi ricognitivi predisposti dai Commissari liquidatori.

2. L'utilizzo di tale personale avviene mediante assegnazione temporanea presso i soggetti attuatori, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001, senza limitazioni dipendenti dallo specifico regime giuridico: disponibilità, licenziamento, mobilità, distacco del rapporto lavorativo degli interessati alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni dalla legge 114/2014, durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati in assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 165/2001, il termine di cui all'articolo 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

4. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni il progetto di cui all'articolo 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001 è costituito dal progetto operativo locale redatto per il conseguimento dell'obiettivo operativo previsto dall'articolo 45 comma 1.

5. Alle singole Convenzioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) sono allegati i Protocolli di intesa sottoscritti dai Commissari liquidatori dei Consorzi di bacino ed i soggetti attuatori degli interventi, per la disciplina delle assegnazioni temporanee del personale di cui al comma 7 dell'articolo 23 bis del decreto legislativo 165/2001.

5bis. I soggetti attuatori del programma straordinario di cui all'articolo 45 che utilizzano il personale dei Consorzi di bacino di cui al comma 1 che dichiarano impegno in convenzione, all'atto di avvio delle attività progettuali, alla stabilizzazione di detto personale al termine del programma e del periodo di assegnazione temporanea, possono beneficiare di ulteriori sostegni finanziari da parte della Regione, definiti dalla stessa convenzione.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera u) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

 

 

Art. 50

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 45.000.000,00, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili nell'ambito delle dotazioni della Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 9 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Titolo 2, nonché con le ulteriori risorse già assegnate dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 196/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 1/2011.

 

 

Art. 51

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), il comma 104, dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013), l'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti) e le altre norme in materia di gestione dei rifiuti incompatibili con la presente legge.

 

 

Art. 52

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata  nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca