Legge Regionale 15 luglio 2020, n. 26.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 144 del 15 luglio 2020


"Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

INDICE

Art. 1  Finalità

Art. 2  Interventi

Art. 3  Beneficiari

Art. 4  Norme generali

Art. 5  Criteri per la concessione dei contributi

Art. 6  Istituzione del logo distintivo "Spiaggia per Tutti"

Art. 7  Clausola valutativa

Art. 8  Norma finanziaria

Art. 9  Entrata in vigore



 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 4 dello Statuto, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), riconosce e sostiene il diritto delle persone con disabilità a una piena integrazione nella collettività, garantendo loro libertà di accesso alle aree demaniali destinate alla balneazione.

2. La Regione promuove interventi mirati ad assicurare la fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione alle persone con disabilità.


 

 

Art. 2

(Interventi)

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 1 e a garanzia dell'effettiva applicazione delle disposizioni vigenti in materia, la Regione concede contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione, di seguito denominate "aree demaniali", comprese quelle oggetto di concessioni.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati in particolare:

a) ad agevolare l'accesso alle aree demaniali mediante l'abbattimento delle barriere fisiche, sensoriali e comunicative presenti in prossimità delle aree individuate;

b) ad attrezzare le aree demaniali di appositi ausili speciali, come carrozzine o sedie da mare, da utilizzare per lo spostamento delle persone con disabilità in spiaggia e in acqua;

c) a dotare le aree demaniali di strutture amovibili, quali:

1) servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno o altro materiale eco-compatibile;

2) docce esterne con maniglioni e supporti;

3) lettini prendisole rialzati;

4) pavimentazione tattile per il raggiungimento della battigia;

5) passerelle e camminamenti per l'accesso in acqua;

d) a predisporre un'adeguata segnaletica e le indicazioni per le persone con disabilità sensoriale e intellettiva-relazionale.

3. La Regione può concedere contributi per interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 2 purché compatibili con le finalità della presente legge, anche su proposta del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità).



 

Art. 3

(Beneficiari)

1. I contributi previsti dall'articolo 2 sono destinati ai Comuni costieri, anche nelle forme associative di cui agli articoli 30 e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e non possono essere concessi per interventi la cui realizzazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia.


 

 

Art. 4

(Norme generali)

1. I progetti per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge sono redatti in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e nel rispetto dei vincoli ambientali, idrogeologici e sismici esistenti.


 

 

Art. 5

(Criteri per la concessione dei contributi)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta  regionale disciplina, con apposita deliberazione:

a) le linee guida sulle caratteristiche degli interventi previsti;

b) i criteri e le priorità per la concessione dei contributi sull'attuazione di ciascun progetto;

c) gli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari;

d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti;

e) le cause di revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate.



 

Art. 6

(Istituzione del logo distintivo "Spiaggia per Tutti")

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione istituisce il logo distintivo denominato "Spiaggia per Tutti".

2. Il logo è assegnato ai Comuni e ai concessionari delle spiagge che si distinguono per l'impegno nella promozione di una cultura dell'accessibilità e nel miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta  regionale definisce con proprio atto le caratteristiche grafiche del logo, i criteri e le modalità per il rilascio in uso dello stesso, nonché i casi di sospensione e revoca.

4. Per diffondere la conoscenza sul territorio regionale delle spiagge accessibili alle persone con disabilità, la struttura amministrativa competente provvede alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti autorizzati all'uso del logo in un'apposita sezione del portale turistico istituzionale della Regione.


 

 

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti per la piena fruibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione alle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) le somme stanziate e l'importo dei finanziamenti concessi;

b) il numero di domande presentate, accolte e finanziate, la loro distribuzione sul territorio regionale e i risultati ottenuti;

c) i controlli effettuati e i relativi esiti;

d) le buone pratiche e le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei diversi soggetti che prendono parte all'attuazione della legge stessa.

4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.


 

 

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito il "Fondo per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, si provvede a valere sulle risorse iscritte alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania.


 

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                                  De Luca