Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 33.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 84 del 20 novembre 2017

 

"Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania riconosce, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.

2. La Regione, nel rispetto dei principi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), promuove e valorizza la figura del caregiver familiare, quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

3. La Regione in relazione alle esigenze della persona accudita, tutela i bisogni del caregiver familiare attraverso interventi ed azioni a suo supporto e definisce le modalità per favorire l'integrazione della sua attività nel sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari, come indicati nell'articolo 3.

4. La Regione sostiene iniziative che garantiscono alle persone non autosufficienti forme di assistenza che consentono loro la permanenza presso il proprio domicilio o in un contesto di relazione familiare.


 

 

Art. 2

(Il caregiver familiare)

l. Il caregiver familiare, scelto dalla persona da assistere oppure dal suo tutore, in primo luogo tra i familiari ed i conviventi, è la persona che si prende cura nell'ambito del Progetto Individuale per le persone disabili, di seguito denominato Progetto Individuale, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), di una persona consenziente, non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.

2. Il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative e si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.


 

 

Art. 3

(Il caregiver familiare ed i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale)

1. I servizi sociali dei Comuni singoli o associati in ambiti territoriali ed i servizi delle Aziende Sanitarie Locali, di seguito denominate ASL, riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'opera di assistenza prestata.

2. I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito oppure del suo tutore, forniscono al caregiver familiare le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Nell'ambito delle proprie competenze le ASL, i Distretti, i Comuni, la Regione e le Associazioni dei pazienti e dei familiari promuovono iniziative di sensibilizzazione, di informazione e di orientamento, nonchè la realizzazione di guide informative relative ai servizi ed alle iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver familiare.

4. Il caregiver familiare, sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, di propria iniziativa o su richiesta dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, in modo libero e consapevole, dichiara la disponibilità a svolgere la propria attività di assistenza e cura e si avvale di supporti formativi e di forme di integrazione con i suindicati servizi, attraverso le associazioni di pazienti e familiari più rappresentative. L'impegno assunto può essere rivisto con la tempestiva revisione del Progetto Individuale.

5. Il caregiver familiare è coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del Progetto Individuale ed assume gli impegni del progetto stesso, previo consenso della persona assistita oppure del suo tutore, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio.

6. Nell'ambito della definizione del Progetto Individuale di cui all'articolo 2, la Regione, in collaborazione con i Comuni singoli o associati in ambiti territoriali e l'ASL territorialmente competente, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito della pianificazione e della programmazione della spesa sanitaria e socio-assistenziale regionale, stabilisce i contributi di cura necessari, le prestazioni, gli ausili, gli affiancamenti o le sostituzioni ed i supporti che i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniscono al caregiver familiare per affrontare le possibili difficoltà od urgenze e per svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischio alcuno.


 

 

Art. 4

(Interventi a favore del caregiver familiare)

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria:

a) stabilisce azioni a supporto del caregiver familiare per le attività di cui al comma 2 anche per il tramite delle associazioni dei pazienti e dei familiari con comprovata esperienza, dei Comuni singoli o associati in ambiti territoriali e delle ASL;

b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura per le varie patologie croniche ed in percentuale equa rispetto al budget assegnato, e di interventi economici per l'adattamento domestico anche alle persone assistite a domicilio dai caregiver familiari, come previsto dalla normativa vigente per i contributi per la non autosufficienza;

c) favorisce accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedono premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del Progetto Individuale, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile, collegati all'attività prestata;

d) promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali per una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, anche promuovendo lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale e l'incentivazione dello strumento del telelavoro;

e) favorisce, in accordo con i Comuni singoli e associati in ambiti territoriali e con le associazioni dei pazienti e dei familiari e sulla base delle buone prassi, il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari nei programmi di aggiornamento degli operatori dei settori suindicati, sui temi del caregiver familiare e della relazione e comunicazione con gli stessi;

f) assicura il supporto di reti solidali ad integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, di gruppi motivazionali e di mutuo aiuto per favorire il confronto e lo scambio di esperienze ed opportunità formative per la crescita della consapevolezza del ruolo del caregiver familiare anche mediante l'accesso ad elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e assistenza;

g) promuove la creazione di canali di comunicazione privilegiati anche con l'impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e informazione (ICT) che facilitino il costante rapporto tra gli operatori ed il caregiver familiare.

2. I Comuni singoli o associati in ambiti territoriali, le ASL e le associazioni di pazienti e familiari, nei limiti delle risorse disponibili assicurano al caregiver familiare:

a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali attraverso gli sportelli front office, le sezioni sui portali con liste FAQ e i numeri verdi predisposti dalle ASL della Regione Campania;

b) la formazione e l'addestramento per il corretto svolgimento del lavoro di cura con corsi gratuiti tenuti periodicamente da medici, psicologi ed assistenti sociali nelle ASL della Regione Campania;

c) il supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare per prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;

d) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del Progetto Individuale della persona assistita;

e) soluzioni condivise per assicurare gli interventi di sollievo, di emergenza o programmati attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee al domicilio del caregiver familiare;

f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.


 

 

Art. 5

(Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.

2. Sono componenti della rete, nell'ambito del Progetto Individuale:

a) il responsabile del caso che è la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare;

b) il medico di medicina generale che è il referente terapeutico del familiare assistito;

c) l'infermiere referente o case manager che assume la funzione di referente del caso;

d) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;

e) le associazioni dei pazienti e dei loro familiari, il volontariato e la solidarietà di vicinato che rappresentano un'ulteriore risorsa e possono essere attivati per contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.


 

 

Art. 6

(Riconoscimento delle competenze)

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata nell'ambito del Progetto Individuale potrà essere valutata, sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 28 giugno 2016 (Sistema di Certificazione regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze), ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze, oppure quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure, anche innovative, del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria, ai sensi della normativa vigente.


 

 

Art. 7

(Azioni di sensibilizzazione e partecipazione)

1. La Regione, al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, istituisce il "Caregiver day" da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio con la collaborazione degli enti locali, delle ASL e delle associazioni dei pazienti e dei loro familiari e valorizza la partecipazione del terzo settore, dei sindacati dei lavoratori, dei pensionati e delle associazioni datoriali.

2. La Regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori per la diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e di progetti di valorizzazione e di supporto dei caregiver familiari.

3. La Regione e gli enti locali promuovono e facilitano l'associazionismo dei caregiver familiari e favoriscono la partecipazione delle loro rappresentanze associative alla programmazione dei Piani di zona degli ambiti territoriali per la salute ed il benessere sociale.


 

 

Art. 8

(Registro dei caregiver familiari)

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Registro dei caregiver familiari, di seguito denominato Registro.

2. Il Registro ha come finalità la raccolta dei dati e delle competenze maturate nell'ambito delle attività di assistenza e cura da parte del caregiver.

3. Possono iscriversi al Registro i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2.

4. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di iscrizione e di gestione del Registro.


 

 

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito con cadenza biennale, trasmette al Consiglio una relazione illustrativa contenente:

a) l'elenco dei casi di riconoscimento del caregiver familiare;

b) gli interventi realizzati in favore dei caregiver familiari in attuazione della presente legge;

c) i risultati ottenuti a seguito delle azioni di sensibilizzazione previste all'articolo 7;

d) le criticità emerse in fase di attuazione delle misure di sostegno e promozione dell'attività dei caregiver.


 

 

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge e quantificati in euro 15.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019 si provvede a valere sulle risorse già iscritte alla Missione 12, Programma 2, Titolo I del Bilancio di previsione 2017- 2019 mediante riprogrammazione delle risorse ivi allocate.


 

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca