Legge Regionale 4 dicembre 2019, n. 26.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 73 del 5 dicembre 2019

 

"Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente e modifiche legislative"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

Art. 1

(Restrizioni all'uso di prodotti in plastica monouso sul territorio della Regione Campania)

1. Nell'ambito delle manifestazioni fieristiche e di comunicazione organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, Enti locali, Enti ed Aziende soggette alla vigilanza degli stessi, a partire dal 3 luglio 2021 è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso.

2. Nei parchi, nelle aree protette, a partire dal 3 luglio 2021 è fatto divieto di utilizzo per la somministrazione di cibi e bevande di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso.

3. Nelle sedi e negli uffici delle Amministrazioni regionali e degli Enti strumentali regionali, nelle attività di somministrazione di cibi e bevande, anche a mezzo distributori automatici, è fatto divieto di utilizzo di oggetti in plastica monouso, quali contenitori per alimenti e bevande, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande, sacchetti ed imballaggi monouso, favorendo l'utilizzo di articoli riutilizzabili.

4. In fase di prima applicazione, per l'attuazione della disposizione di cui al comma 3, ciascuna Amministrazione o Ente strumentale regionale, nel rispetto dei contratti già in essere, redige un programma biennale per la riduzione della plastica monouso nei propri uffici con relativo cronoprogramma, articolato secondo obiettivi individuati, monitorati e relazionati per ciascun anno, al fine di ridurre al minimo l'utilizzo della plastica monouso all'interno degli uffici di competenza, sino alla completa eliminazione.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 gli Enti o uffici possono sottoscrivere specifici protocolli con aziende individuate mediante selezione pubblica per l'installazione di punti di erogazione di acqua filtrata all'interno degli stessi, da utilizzare per il riempimento di contenitori riutilizzabili personali.

6. La Regione Campania promuove una campagna di informazione e di sensibilizzazione rivolta a tutti i dipendenti della Giunta regionale e del Consiglio e degli Enti strumentali e, in collaborazione con il Co.re.com, a tutti i cittadini, per la responsabilizzazione attraverso comportamenti consapevoli volti alla riduzione della produzione di rifiuti, in particolare di oggetti in plastica monouso, e sui divieti e le sanzioni previste dalla presente legge.

7. A partire dal 3 luglio 2021 l'inosservanza dei divieti previsti dal comma 2 nei parchi e nelle aree protette, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. Le sanzioni sono comminate dalla polizia municipale e destinate ai bilanci degli Enti comunali sul cui territorio è avvenuta la trasgressione.


 

 

Art. 2

(Disposizioni transitorie per l'applicazione delle restrizioni all'uso dei prodotti di plastica monouso)

1. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, si applica previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 2 si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 30 giugno 2021.

3. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 1.           


 

 

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni normative)

1. Al comma 6, dell'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1998 n. 10 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania) dopo le parole "da scegliere" è inserita la seguente: "preferibilmente" e dopo le parole "di ARPAC" sono inserite le seguenti: "della Giunta regionale o di altro Ente pubblico regionale".

2. La legge regionale 8 luglio 2019, n. 13 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso) è cosi modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro i termini previsti dai decreti attuativi della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018)";

b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis. (Sostituzione termini)

1. I termini previsti dalla presente legge, sono sostituiti dai termini indicati nei decreti attuativi della legge delega 117/2019.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico Campano) è aggiunto il seguente: "3 bis. La direzione generale Ciclo integrato delle acque, entro novanta giorni dall'approvazione della presente norma, procede al censimento dei collettori fognari intercomunali esistenti, al fine di costituire il Catasto per le infrastrutture del ciclo integrato delle acque di interesse regionale, d'intesa con l'Ente Idrico Campano (EIC)".                          

4. La disposizione prevista all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), come modificata dall'articolo 19, comma 1, lettera f) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni), si applica anche ai Presidenti  già in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 16/2019.

5. La legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana) è così modificata:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Il divieto previsto al comma 2 non si applica ai piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 47/1985, fatta salva la possibilità di rilascio di permesso di costruire in sanatoria sui singoli immobili anche residenziali ai sensi della legge 47/1985 e della legge 724/1994.";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente: "1 bis. Il divieto previsto al comma 1 non si applica agli immobili anche residenziali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino pendenti procedimenti per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge 47/1985 e della legge 724/1994.".

6. L'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) è così modificato:

a) al comma 1 le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5 bis. Per gli abusi edilizi relativi ad immobili anche residenziali realizzati in uno dei Comuni di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana) per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti le domande di sanatoria, ai sensi della legge 47/1985 e della legge 724/1994, può essere rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.".


 

 

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. All'onere finanziario previsto all'articolo 1, comma 6, si fa fronte mediante prelevamento di euro 10.000,00 dalla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021.


 

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca