Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

 

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 2 dicembre 2015, n. 15, 18 gennaio 2016, n. 1, 5 aprile 2016, n. 618 maggio 2016, n. 12,  8 agosto 2016, n. 22, 23 dicembre 2016, n. 38, 20 gennaio 2017, n. 3, 22 giugno 2017, n. 19, 28 luglio 2017, n. 23, 28 settembre 2017, 26, 29 dicembre 2017, n. 38, 2 agosto 2018, n. 2629 dicembre 2018, n. 60, 7 agosto 2019, n. 162 marzo 2020, n. 2, 21 aprile 2020, n. 7, 24 giugno 2020, n. 928 dicembre 2021, n. 31, 18 luglio 2023, n. 18 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 12 maggio - 25 giugno 2015, n. 117 e 24 gennaio – 4 marzo 2019, n. 33.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.   



 

Testo vigente della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

"Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014)"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:       

 

 

Art. 1

1. In attuazione della direttiva europea del 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE (Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e in osservanza del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i termini di pagamento a beneficio delle imprese nell'ambito delle transazioni commerciali con la Regione.


 

2. Per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne ridefinisce le procedure amministrative, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento e dei principi di semplificazione e di quelli generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi -Trasparenza atti amministrativi).


 

3. Nel rispetto dei principi generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati dall'articolo 2 della legge 241/1990, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, la Giunta regionale ridefinisce con proprio provvedimento i termini dei procedimenti amministrativi di tutela ambientale di competenza della Regione, con particolare riferimento alle procedure di valutazione ed autorizzazione.


 

4. Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e ella fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano i piani agricoli e faunistico venatori. (1)


(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 successivamente dall'articolo 28, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

5. L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in  materia nominati con  decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma.


 

6. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale del 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2009) è così sostituito:

"1. I progetti dei Comuni sono finanziati con le risorse della programmazione regionale nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari afferenti la programmazione dei Fondi Strutturali ed in coerenza col Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, nei limiti delle risorse programmabili.".


 

[7. Per il perseguimento della semplificazione amministrativa e della qualità della regolazione, la Regione favorisce la consultazione di cittadini e imprese. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tecniche e le modalità di consultazione che intende utilizzare, anche mediante la creazione di un sito internet dedicato. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.] (2)

 

(2) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38.



[8. La Regione sollecita, attraverso le consultazioni di cui al comma 7, osservazioni e proposte migliorative da parte di cittadini e imprese su specifiche normative e predefiniti settori di attività, al fine di verificare i costi di conformità e gli oneri informativi delle norme e delle procedure amministrative di competenza regionale, con particolare riferimento all'iscrizione ad albi, ruoli, registri o elenchi comunque denominati.] (2)

 

(2) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38.



[9. Entro novanta giorni dal termine delle consultazioni, la Giunta adotta i necessari interventi di semplificazione, esplicitando in caso contrario le ragioni che inducono a tenere in vita le norme e a mantenere immutata la disciplina.] (2)

 

(2) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38.


 

10. Per assicurare lo sviluppo del territorio regionale e il sostegno alle imprese e all'occupazione, la Regione, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria, disciplina con apposito regolamento i criteri e le modalità operative per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche di interesse collettivo e di interventi di riqualificazione urbana attraverso l'apporto di capitali privati.


 

11. In considerazione della particolare gravità della crisi economica internazionale e nazionale, che ha colpito anche il sistema produttivo regionale campano, le imprese beneficiarie delle agevolazioni attuate a valere sulle risorse delle misure 1.7, 1.10, 1.12, 2.2, 3.17, 4.2, 4.5, 5.2, 6.3 e 6.5 del POR Campania 2000-2006 non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati.


 

12. I compiti connessi alle attività di vigilanza e controllo sugli atti di natura economico-finanziaria di cui alla legge regionale del 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale) sono assegnati al Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico.


 

13. La legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) è così modificata:

a) il comma 47 dell'articolo 1  è sostituito dal presente:

"47. Il termine previsto dal quinto comma dell'articolo 3, della legge regionale 14 aprile 2000, n. 13 (Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Risarcimento danni alla Pubblica Amministrazione e modifica all'articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18), è fissato al 30  novembre 2014.";

b) dopo il comma 110 dell'articolo 1, è inserito il seguente:

"110 bis. Ai fini dell'ammissione ai crediti di imposta, i beneficiari possono fornire certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio in luogo della visura camerale, purché quest'ultima sia comunque prodotta prima della conclusione del procedimento.".


 

14. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 25 febbraio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane e modifiche degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1) si interpreta nel senso che al Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico è attribuito il controllo analogo su tutte le società contemplate dalla legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e I.C.T.) anche prima dell'attribuzione delle partecipazioni alla società di cui all'articolo 1, comma 6 della 15/2013.


 

15. La Regione promuove ogni utile iniziativa al fine di consentire che il buono mensile, erogato dal SSN per l'acquisto dei prodotti per la celiachia, sia spendibile anche nella grande distribuzione.


 

16. La legge regionale  3 settembre 2002, n. 19 (Tutela dei consumatori e degli utenti) è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai componenti del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti non è corrisposta alcuna indennità.";

b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:

"c bis) da un rappresentante dell'ANCI Campania.";

c) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"4. La funzione di segretario del Comitato è svolta da un funzionario regionale della direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive della Giunta regionale, designato dall'Assessore competente per materia e nominato con apposito atto di Giunta regionale.".


 

17. All'articolo 22 comma 1 della legge regionale del 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b bis) al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione nonché alla eventuale bonifica del sito, se necessaria.".


 

[18. Al fine di promuovere l'interazione tra le ADISU regionali, le stesse possono organizzare in comune e per area territoriale i servizi per l'utenza.]

 

(31) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 12, lettera b) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12.


 

[19. La tassa regionale istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi costituisce tributo proprio della Regione Campania.]

 

(31) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 12, lettera b) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12.


 

[20. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 19. Tale disposizione si applica anche agli studenti degli istituti superiori di grado universitario di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario.]

 

(31) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 12, lettera b) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12.


 

[21. L'importo della tassa di cui al comma 19 è regolamentato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo del 29 marzo 2012 n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma1, lettere a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettere f), e al comma 6).  La ripartizione in tre fasce della tassa, ai sensi del decreto legislativo 68/2012, è attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli Uffici della Regione e tutte le Università. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. La tassa di cui al comma 19 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alle tesorerie delle ADISU, in un'unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie; è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione del decreto legislativo 68/2012, nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dalle ADISU per l'ottenimento dei benefici relativi alle borse di studio.]

 

(31) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 12, lettera b) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12.


 

[22. La tassa prevista dall'articolo 190, comma 1, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, provvisti di titolo in quanto accademico conseguito in una Università avente sede in Regione Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), per l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L'ammontare della tassa è di euro 104,00.]

 

(31) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 12, lettera b) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12.


 

[23. La tassa di cui al comma 21 è corrisposta dagli interessati con versamento su apposito conto corrente postale intestato alle tesorerie delle ADISU. Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione oppure, per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.]

 

(31) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 12, lettera b) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12.


 

[24. I proventi delle tasse di cui ai commi 19 e 21 sono iscritti nel bilancio delle ADISU. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi e ai ricorsi amministrativi relativi ai tributi di cui ai commi 19 e 22, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).]

 

(31) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 12, lettera b) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12.


 

25. L'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali) è così modificato:

1. al comma 2, dopo le parole "offerte segrete in aumento" sono aggiunte le seguenti: ", oppure, anche in deroga all'articolo 25, legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale), mediante le procedure previste dal protocollo di intesa che la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A.";

2. il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'alienazione mediante asta pubblica avviene a norma degli articoli 11, 12 e 13.".


 

26. In deroga alle disposizioni di cui alle leggi regionali 38/1993 e 18/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad aderire a Protocollo d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A. per favorire processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile, attraverso programmi di dismissione.


 

27. Il comma 3 dell'articolo 33 della  legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania) è così sostituito:

"3. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione degli assegni vitalizi agli aventi diritto sono curate dal Consiglio regionale attraverso i propri uffici amministrativi, con il supporto logistico degli uffici della Giunta regionale. Fino al 31 dicembre 2014 è autorizzata e prorogata la gestione transitoria dell'istituto del vitalizio operata congiuntamente dagli uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale dal maggio 2013.".


 

28. Il comma 15 del'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è così sostituito:

"15. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, in attuazione dei commi 449 e 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli Appalti) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge  23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria  dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.".


 

29. Al comma 15 bis dell'articolo 6 della legge regionale  28/2003 sono aggiunti i seguenti:

"15-ter. Le società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, comprese quelle in house, ad eccezione di  EAV Srl e di Sviluppo Campania s.p.a., e gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, sono obbligati a utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro e ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, da So.Re.Sa..

15-quater. So.Re.Sa. al termine di ogni anno solare comunica alla Giunta regionale l'ammontare complessivo dei ribassi d'asta conseguiti rispetto alle procedure concorsuali svolte ai sensi del comma 15 bis.

15-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 15, So.Re.Sa. sottopone entro il 30 novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale, sulla base della programmazione delle procedure con riferimento alle esigenze dei soggetti di cui al comma 15-ter, i piani e le procedure centralizzate per l'acquisto e la fornitura di lavori, beni, attrezzature e servizi. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge So.Re.Sa. redige un disciplinare tipo di gara, cui i soggetti di cui al comma 15 dovranno attenersi. Rimane ferma la responsabilità di questi ultimi di provvedere interamente ai costi della gara appaltata e delle procedure concorsuali espletate.

15-sexies. In particolare So.Re.Sa., con riguardo alle competenze di cui al comma 15, provvede a:

a) stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge finanziaria 2000), in cui le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi e alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 15;

b) mantenere un archivio digitale delle procedure concorsuali espletate e dei relativi risultati;

c) aggiudicare appalti di lavori, beni e servizi destinati a uno o più soggetti di cui al comma 15;

d) concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 163/2006 e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 163/2006 destinati ai soggetti di cui al comma 15;

e) aggiudicare contratti, concessioni nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, dei soggetti di cui al comma 15;

f) fornire, su specifica richiesta, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 15.".


 

30. Al fine di rafforzare il capitale delle società in house della Regione operanti in materia ambientale, nonché di facilitare il processo di razionalizzazione e riordino in attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria e l'attuazione dei rispettivi piani industriali, le società di cui ai commi 31, 32 e 33 sono destinatarie degli interventi in essi specificati.


 

31. La società in house SMA Campania spa è destinataria di un intervento di rafforzamento patrimoniale per complessivi euro 6.300.000,00 composto da risorse finanziarie per euro 1.300.000,00 e da un conferimento di beni immobili del patrimonio immobiliare regionale per un valore complessivo non inferiore a euro 5.000.000,00. Il valore stimato dei beni è definito secondo quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile e dalle norme vigenti in materia.  La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con delibera i beni immobili da conferire tra quelli che, per natura e dislocazione, sono coerenti con l'oggetto sociale e la missione della società. (3)

 

(3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.


 

32. La società in house Campania Ambiente e Servizi S.p.A. è destinataria di un intervento di capitalizzazione di euro 450.000,00.


 

33. La società in house LOGICA s.r.l. è destinataria di un intervento di capitalizzazione di euro 250.000,00.


 

34. Agli oneri finanziari di cui ai commi da 30 a 33 si provvede mediante utilizzo di 2.000.000,00 euro della dotazione del titolo 1, Missione 20, Programma 01.


35. L'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n.12 (Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani) è così modificato:

a) le lettere d) e f) del comma 2 sono sostituite dalle seguenti:

"d) da quattro delegati dagli organismi previsti dal registro di cui all'articolo 6 ed indicati   dai medesimi;";

"f) da un delegato dell'associazione dell'industria ed un delegato dell'associazione del commercio, proposti dagli organismi di appartenenza e deputati a rappresentare gli stessi durante la concertazione regionale.";

b)  dopo la lettera g) del comma 2 è aggiunta la seguente:

"g bis) un delegato dell'Ufficio scolastico regionale designato, previa intesa con la competente amministrazione statale, dall'organismo di appartenenza.";

c)  dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7 bis. L'applicazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il   bilancio regionale.".


 

36. Il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati istituito dalla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), per il corrente esercizio è finanziato con un importo pari a euro 250.000,00.


 

37. Agli oneri di spesa previsti dal comma 36 si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01(Fondi di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014.


 

38. La Giunta Regionale approva il preliminare del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di seguito denominato PUAD, con finalità turistico-ricreative ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. In coerenza con il preliminare del PUAD la Giunta regionale adotta il PUAD. Entro sessanta giorni dall'adozione del PUAD, i sindaci dei Comuni interessati e le associazioni di categoria più rappresentative nel settore turistico balneare, possono produrre osservazioni da far pervenire alla struttura regionale competente in materia. Il PUAD, unitamente alle osservazioni ed alle relative deduzioni istruttorie, è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le strutture regionali competenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma nonché le modalità di collaborazione fra le stesse, e conferisce il coordinamento alla struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio. I Comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri piani attuativi di utilizzazione (PAD) e nell'esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD. (4)

 

(4) Comma dapprima sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19 ed in seguito così modificato dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.


 

39. Nelle more dell'adozione di un nuovo piano di classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi dei Comuni costieri, coerente con l'atto di adozione del PUAD di cui al comma 38 è sospesa l'efficacia delle disposizioni previste nell'articolo 1, comma 120, della legge regionale 5/2013; conseguentemente l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo è dovuta nella misura stabilita all'articolo 1, comma 116 della legge regionale 5/2013. (5)

 

(5) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19.


 

40. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 124 della legge regionale 5/2013 si applicano comunque dall'anno successivo all'avvenuta adozione dei singoli piani comunali attuativi del PUAD.


41. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge regionale  5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole "superiore o uguale a 16,32, ossia di un punteggio maggiore o uguale al cinquantuno per cento", sono sostituite dalle seguenti: "superiore o uguale a 21,33, ossia di un punteggio maggiore o uguale a due terzi";

b) alla lettera b) le parole "superiore o uguale a 9,6 e inferiore a 16,32, ossia di un punteggio maggiore o uguale al 30 per cento e inferiore al 51 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "superiore o uguale a 10,66 ed inferiore a 21,33, ossia di un punteggio maggiore o uguale  ad un terzo ed inferiore ai due terzi";

c) alla lettera c) le parole "inferiore a 9,6, ossia di un punteggio inferiore al 30 per cento e" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 10,66, ossia di un punteggio inferiore ad un terzo".


 

42. Nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e della legge regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e delle strutture rimovibili realizzate sull'area demaniale attribuita in concessione.


 

43. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari), le parole "e comunque fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino al 31 dicembre 2020".


 

44. Per il contenimento dei costi derivanti dal contenzioso costituzionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, sono apportate le seguenti modificazioni legislative consequenziali ai rilievi governativi:

a) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio educativo-ricreative) è sostituito dal seguente: "Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici abilitati ai sensi dell'articolo 42-bis, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ed ogni successiva modifica o nuova disciplina della materia.";

b) alla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per rogo di rifiuti si intende l'attività descritta dall'articolo 256-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'ambiente).";

2) al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "del medesimo decreto legislativo" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 1, 2, 3, e 4 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate).";

3) al comma 5 dell'articolo 3 dopo le parole "e le relative perimetrazioni" sono inserite le seguenti: ", dandone tempestiva comunicazione, anche ai fini dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 136/2013, all'Agenzia e agli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo";

4) al comma 6 dell'articolo 3 dopo le parole "di pericolo per la salute e l'ambiente" sono inserite le seguenti: ", fatta salva ogni diversa e prevalente determinazione scaturente all'esito degli adempimenti previsti dall'articolo 1 del decreto legge n.136 del 2013.".

c) all'articolo 27 della legge regionale 23 novembre 2013, n.17 (Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "sono affidati", sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze";

2) al comma 11, le parole "I soggetti nominati con il suddetto decreto, nell'esercizio delle proprie funzioni, assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, relativamente alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne."sono soppresse;

[d) alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) sono apportate le seguenti modifiche:

1) le lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 5 sono abrogate;

2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole: " delle misure previste per il monitoraggio" sono inserite le seguenti: ", fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale";] (6)

[e) al comma 6 dell'articolo 20 della medesima legge regionale 1/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) le parole: "di origine regionale" sono sostituite dalle seguenti: " a chilometri zero;

2) la lettera b) è abrogata;

3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis) un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche.";] (6)

[f) il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 1/2014 è abrogato.] (6)

 

(6) Lettera abrogata dall'articolo 159, comma 2, lettera n) della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).


 

45. Alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

"4 bis. La commissione completa la prevista valutazione entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei competenti Uffici della Giunta regionale. Trascorso tale periodo, gli Uffici regionali provvedono all'attribuzione dell'intero contributo unicamente con riferimento ai criteri quantitativi.".

b) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"5. Le misure di attuazione previste nel comma 2, lettera c), definiscono i requisiti e le modalità di ammissione al contributo regionale.";

c) la lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 è abrogata;

d) il comma 5 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono svolte dal personale della Direzione generale competente per materia.";

e) il comma 6 dell'articolo 11 è abrogato;

f) il comma 7 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"7. La partecipazione alle attività dell'osservatorio regionale è a titolo gratuito. È previsto il rimborso spese di viaggio.".


 

46. A favore della Fondazione Idis – Città della Scienza è stanziato un contributo di euro 1.000.000,00 per l'annualità 2014 mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del Bilancio regionale 2014 e di un contributo di euro 2.000.000,00 per gli anni 2015 e 2016 mediante prelevamento sulla Missione 50 (Debito pubblico), Programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) Titolo 1 del Bilancio regionale 2015 e 2016.


 

47. La Regione Campania concede all'associazione fondazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti un contributo di euro 50.000,00 mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014.


 

48. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della   legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari) sono aggiunti i seguenti:

"5. Ai sensi dell'articolo 34-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221  si intendono quali imprese turistico balneari  le attività classificate all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e),  del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni dalla legge  4 dicembre 1993, n. 494.

6. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34-quater del decreto-legge 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 221/2012,  con proprio provvedimento, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.

7. Fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e di visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate), in applicazione del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, gli stabilimenti balneari e le imprese turistico balneari e le attività connesse assicurano che una percentuale minima del 5 per cento delle strutture autorizzate quali cabine, strutture utili alle attività accessorie e per servizi, depositi, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, e altre consenta l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.".


 

 

49. Alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) sono apportate le seguenti modificazioni:

[a) alla lettera i) del secondo comma dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

"i bis) È guida archeologica subacquea chi accompagna singole persone o gruppi di persone nella esplorazione di fondali marini o lacustri.";] (7)

b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "(Elenchi regionali delle attività professionali turistiche)";

c) al primo, al terzo e al quarto comma dell'articolo 3 la parola "Albi" è sostituita dalla seguente: "Elenchi";

d) il secondo comma dell'articolo 3 è abrogato;

[e) al terzo comma dell'articolo 3 dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le seguenti: "oppure, per le attività di cui alla lettera b) dell'articolo 2, vi sia il riconoscimento presso la Camera di Commercio competente per territorio";] (7)

[f) al comma 1 dell'articolo 4 dopo la parola "speleologica" è eliminata la congiunzione "e" ed è aggiunto il segno di interpunzione "," e dopo le parole "animatore turistico" sono aggiunte le parole "e guida archeologica subacquea";] (7)

[g) al comma 2 ter dell'articolo 4 dopo la lettera "h)" sono aggiunte le lettere "i) e i bis)"; ] (7)

h) la lettera h) del primo comma dell'articolo 5 è abrogata;

i) alla fine dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

"Per il conseguimento dell'abilitazione a guida archeologica subacquea l'ammissione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione nei registri dei sommozzatori con la qualifica di operatore tecnici sub I, II e III livello di sub e istruttore guida e corso di operatore archeologico sub con brevetto (otas) e corso di operatore tecnico con brevetto (ots)";

l) la lettera e) del primo comma dell'articolo 6 è abrogata;

m) il secondo comma dell'articolo 11 è abrogato;

n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge senza la prescritta abilitazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00. L'esercizio dietro compenso, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e c), di attività estranee alle professioni di guida e accompagnatore nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

2. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

3. Il comportamento irriguardoso nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

4. Le imprese turistiche che si avvalgano delle prestazioni di soggetti privi della prescritta abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

5. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo compete alla Regione con le modalità indicate all'articolo 12.".

 

(7) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio – 25 giugno 2015, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2015, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.


 

50. L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio di tutte le tipologie di strutture ricettive turistiche sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio su modulo conforme alla modulistica predisposta di concerto con la struttura regionale competente e resa disponibile anche in via telematica.


 

50-bis. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le aziende ricettive, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti  di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli. (8)

 

(8) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

50-ter. Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate si applica quanto previsto dal Codice civile in materia. (9)

 

(9) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

51. Lo Sportello Unico per le Attività  Produttive (SUAP) trasmette, in via telematica, agli EPT, competenti per territorio e alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio attività. L'avvio e l'esercizio dell'attività sono soggette al rispetto della disciplina vigente in materia  di urbanistica e edilizia, di igiene e sanità, di ambiente, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.


 

52. La Regione Campania, in conformità alla normativa nazionale vigente, aggiorna l'attuale sistema di classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta) e delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n.13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) basato su requisiti obbligatori e fungibili ai quali  corrisponde l'assegnazione di un punteggio.


 

53. Entro centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge  la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta con proprio provvedimento,  gli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale relativi ai servizi e alle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive turistiche tenendo conto delle specificità del proprio contesto territoriale e dell'evoluzione del sistema di classificazione a livello nazionale ed internazionale.


 

54. La Regione Campania modifica e,se necessario, aumenta gli standard di cui al comma 53 con la finalità di elevare il livello dell'offerta turistica  anche attraverso la certificazione della qualità.


 

55. Fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 53 la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata  dal Comune competente per territorio sulla base della legge regionale 15/1984, della legge regionale 13/1993 e dei requisiti riportati negli allegati ed ha validità quinquennale che decorre dalla data del provvedimento di accoglienza del Comune di cui al successivo comma 57.


 

56. Il titolare di una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta dichiara al Comune competente per territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale per l'avvio dell'attività, per la modifica della classificazione in seguito a mutamenti dei requisiti e per il rinnovo della classificazione almeno trenta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.


 

57. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di classificazione, procede alle verifiche e con proprio provvedimento la accoglie o la respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.


 

58. L'assegnazione della denominazione aggiuntiva lusso agli alberghi classificati con 5 stelle avviene attraverso la presentazione della dichiarazione al Comune competente per territorio da parte del titolare di una struttura ricettiva sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comune procede ai sensi del comma 57. (10)

 

(10) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

59. I titolari delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e dei complessi ricettivi all'aria aperta sono tenuti ad esporre nella zona di ricevimento degli ospiti nonché in ciascuna camera o unità abitativa, in modo perfettamente visibile al pubblico, una tabella, secondo il modello approvato dal competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi del pernottamento e dei servizi offerti praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura. (11)

 

(11) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

59-bis. I titolari delle strutture turistiche ricettive comunicano, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, i prezzi minimi e massimi del pernottamento ed i servizi offerti, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ai fini del censimento anagrafico delle strutture ricettive e della pubblicazione dei relativi elenchi, i Comuni trasmettono, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, gli elenchi aggiornati al 30 aprile ed al 31 ottobre di ogni anno, delle  strutture  alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e dei bed and breakfast in esercizio unitamente ai dati riguardanti la denominazione e l'ubicazione, la classificazione, il numero delle camere, dei posti letto e dei bagni nonché i periodi di apertura e chiusura. Per le strutture all'aria aperta i dati sono riferiti al numero delle piazzole, delle unità abitative e di altri allestimenti stabili o mobili. (12)

 

(12) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

60. Le strutture ricettive espongono all'esterno e in maniera visibile il segno distintivo della classificazione assegnata.


 

61. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d'ufficio o su motivata richiesta della Regione, a una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo possesso dei requisiti.


 

62. La Regione in caso di inadempienza o in presenza di reclami, sentito il Comune competente procede all'accertamento dei requisiti rimettendo al Comune l'eventuale provvedimento di nuova classificazione.


 

63. La mancata presentazione da parte del titolare della struttura ricettiva della dichiarazione di cui al comma 56 comporta da parte del Comune la sospensione dell'attività fino all'accertamento della nuova classificazione.


 

64. Al primo comma dell'articolo 18 e al primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 15/1984 le parole "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00".


 

65. Al primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 15/1984, dopo le parole "esercitata dai Comuni", sono aggiunte le seguenti "e dalla Regione".


 

66. Alla legge regionale 13/1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 le parole: "con autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "ad apertura";

b) al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 le parole: "è soggetta a preventiva autorizzazione comunale con relativa comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "è comunicata";

c) al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 10 le parole: "l'autorizzazione si intende decaduta" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività si intende definitivamente cessata";

d) nell'alinea del comma 3 dell'articolo 10 le parole: "L'autorizzazione all'esercizio stagionale non può essere rilasciata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio stagionale dell'attività non può essere svolto";

e) la rubrica dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: "Sospensione o cessazione dell'attività";

f) al comma 1 dell'articolo 13 le parole: "la revoca della autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "la cessazione dell'attività";

g) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 le parole: "autorizzazione comunale" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività";

h) al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14 le parole: "L'autorizzazione è rilasciata" sono sostituite dalle seguenti: "Tale attività può essere esercitata";

i) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "all'autorizzazione di cui all'art. 7" sono sostituite dalle seguenti: "alla segnalazione certificata di inizio attività";

l) al primo periodo dei comma 1 dell'articolo 16 le parole: "approvato in sede di autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "indicato nella segnalazione certificata di inizio attività'";

m) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 le parole: "revoca dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "cessazione dell'attività";

n) al comma 1 dell'articolo 16 le parole "da uno a tre milioni di lire" sono sostituite dalle parole "da mille a tremila euro";

o) il comma 2 dell'articolo 16 è abrogato;

p) al comma 3 dell'articolo 16 la parola: "autorizzazione" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e le parole "da tre milioni a dieci milioni di lire"sono sostituite dalle parole "da tremila a dieci mila euro";

q) al comma 4 dell'articolo 16 le parole: "autorizzazioni" e "autorizzazione" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "attività di cui alla presente legge" e "attività", e le parole "sospende le procedure relative alla classificazione e" sono soppresse;

r) al comma 4 dell'articolo 16 le parole "da lire 200 mila a lire 600 mila" sono sostituite dalle parole  "da euro 500,00 a euro 1.500,00".


 

67. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di bed and breakfast) le parole: "l'autorizzazione di inizio dell'attività" sono soppresse.


 

68. L'articolo 10 della legge regionale 5/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Sanzioni)

1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza aver presentato regolare segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6 della legge 241/1990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.550,00 a euro 4.130,00"

2. L'omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all'articolo 6, comporta la sanzione amministrativa del pagamento delta somma da euro 155,00 a euro 365,00.

3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00.

4. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00.".


 

69. Alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 15  le parole: "sprovviste dell'autorizzazione, o in maniera difforme da essa" sono sostituite dalle seguenti: "senza aver presentato regolare segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della legge 241/1990;  e le parole "da lire  2.000.000  a lire 10.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00":

b) al comma 2 dell'articolo 15 le parole "da lire 300.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle parole "da euro 300,00 a euro 900,00";

c) al comma 3 dell'articolo 15 le parole "da lire 500.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle parole  "da euro 500,00 a euro 2.000,00";

d) al comma 4 dell'articolo 15 le parole "da lire 300.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle parole "da euro 300,00 a euro 900,00";

e) al comma 5 dell'articolo 15 le parole "da lire 500.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle parole "da curo 500,00 a euro 2.000,00";

f) al comma 6 dell'articolo 15 le parole "di lire 100.000" "sono sostituite dalle parole di "euro 100,00";

g) al comma 7 dell'articolo 15 le parole "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 500,00 a euro 3000,00";

h) al comma 8 dell'articolo 15 le parole: "e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall'autorizzazione alla revoca della stessa" sono soppresse.


 

70. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 7, 8 e i commi da 6 a 20 dell'articolo 15  della legge regionale 13/1993;

b) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 5/2001;

c) gli articoli 9, 11 e 13 della legge regionale 17/2001.


 

71. Il recupero abitativo dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso alle condizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti).


 

72. L'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n.10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni)è così modificato:

a) al comma 1, il termine del "31 dicembre 2006" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2015";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli dell'articolo 33  della legge 47/1985, compresi quelli indicati specificatamente alle lettere a), b), c), d), del medesimo articolo, solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l'inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse".


 

73. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificata:

a) al comma 7 dell'articolo 4 la parola "cinquecento" è sostituita con la parola "millecinquecento";

b) al comma 3 dell'articolo 5 la parola "sessanta" è sostituita con la parola "quarantacinque";

c) al comma 1 dell'articolo 6 bis le parole "del proprietario del fondo agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'imprenditore agricolo" e dopo le parole "dell'azienda agricola" e prima del punto sono aggiunte le parole: ", compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo";

d) all'articolo 7 il comma 6 bis è sostituito dal seguente:

"6 bis. Nelle aree urbanizzate con le esclusioni di cui all'articolo 3, per singoli edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente o anche esclusivamente a residenze turistico-alberghiere che non abbiano goduto dei benefici contributivi, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2000, n.16 (Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche) è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi con una previsione a edilizia residenziale sociale in misura superiore al 35 per cento della volumetria modificata, nel rispetto delle caratteristiche tecnico prestazionali di cui al all'articolo 4, comma 4 o all'articolo 5, comma 5.";

e) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis (Recupero dei complessi produttivi dismessi)

1. Ai Comuni è conferita la facoltà di autorizzare, con rilascio dei relativi permessi a costruire, interventi finalizzati al recupero ed la riutilizzo di complessi industriali e produttivi dismessi da realizzarsi con ristrutturazioni effettuate mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti, sempre con destinazione ad attività produttive, in applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. Sono, quindi, autorizzabili da parte dei competenti uffici municipali, fermo restando il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, tenuto conto della programmazione urbanistica locale, anche allo scopo di migliorare le potenzialità funzionali delle nuove strutture produttive, in particolare, progetti che prevedono:

a) il riconoscimento della possibilità di realizzare una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, come misura premiale, in misura non superiore al 20 per cento, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalla vigente normativa regionale;

b) il riposizionamento oppure la delocalizzazione delle relative volumetrie sia nell'ambito dell'area coperta o scoperta rientrante nella disponibilità del complesso immobiliare industriale oggetto dell'intervento di ristrutturazione, effettuato mediante abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti. In alternativa i predetti interventi sono autorizzabili anche con eventuale possibilità di delocalizzazione delle nuove strutture edilizie se tale forma di intervento sia prevista nella programmazione urbanistica locale, sia ritenuta utile ed opportuna dal Comune, e vi sia la disponibilità dell'area alternativa rispetto a quella dove sussistono le volumetrie preesistenti oggetto dell'intervento;

c) eventuali modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari, e comunque, rientranti nell'ambito delle attività produttive;

d) eventuali modifiche progettualmente proposte allo scopo di migliorare le condizioni per l'armonizzazione architettonica e funzionale del nuovo complesso produttivo da realizzare, mediante ristrutturazione, con abbattimento e ricostruzione, delle volumetrie preesistenti oggetto dell'intervento.

3. Gli interventi previsti al comma 2 per il recupero mediante ristrutturazione, con abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti, ubicati nell'ambito di complessi industriali e produttivi dismessi, da effettuarsi in aree territoriali che sono sottoposte a vincoli derivanti da norme nazionali e regionali, ed in particolare, anche a vincoli di natura ambientale e paesaggistica, sono autorizzabili da parte dei Comuni subordinatamente all'acquisizione dei preventivi pareri favorevoli da richiedersi ai competenti organismi in base a quanto previsto dalle vigenti norme che impongono tali vincoli.".

f) dopo il comma 4 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Possono essere autorizzati gli interventi già realizzati alla data in vigore delle presenti norme e ad esse conformi.";

g) dopo comma 2 dell'articolo 12 bis sono aggiunti i seguenti:

"3. Non sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli di inedificabilità assoluti previsti nella legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino – Amalfitana).

4. La presente legge trova applicazione anche nei territori sottoposti PTP e quelli di pertinenza del PUT di cui alla legge regionale 35/1987 fermo il rispetto dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

5. Le definizioni degli interventi di recupero contenute all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) sono prevalenti rispetto alle  definizioni contenute nei PRG e nei PTP e PUT approvati prima della data di entrata in vigore della legge statale.

6. Nelle sole zone dei PTP e del PUT di cui alla legge regionale 35/1987, dove sono vietate le nuove costruzioni, la demolizione e  ricostruzione è soggetta al mantenimento del volume preesistente o ai limiti di incremento volumetrico già stabiliti dalle norme di attuazione dei rispettivi piani paesaggistici.".


 

74. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio di attività – Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione – Norme in materia di parcheggi pertinenziali – Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 ed alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8) è sostituito dal seguente:

"5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo possono essere ceduti separatamente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)."


 

75. Al comma 5 dell'articolo 7  della legge regionale 19/2009, dopo le parole "botteghe artigiane" sono inserite le seguenti: ", attività commerciali di piccola e media distribuzione di vendita";


 

76. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2000 dopo le parole "eventualmente percepite" sono aggiunte le seguenti: "ai fini della costruzione o ristrutturazione dell'immobile su cui grava il vincolo".


 

77. La legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana) è così modificata:

a)  l'articolo 2 è così sostituito:

"1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all'articolo 1, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, non possono contenere disposizioni che consentono nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all'articolo 1, comportanti nuova edificazione a scopo residenziale, ad eccezione degli edifici realizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.";

b) l'articolo 5 è così sostituito:

"1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all'articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell'articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all'articolo 4, nei comuni individuati all'articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale, come definiti dall'articolo 2.".


 

78. Restano esclusi dal divieto della presente legge gli interventi edilizi previsti all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 su tutti gli immobili esistenti ferma restando l'applicazione dell'articolo 6.".


 

79. Per la zona territoriale 7 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 "Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana." restano ferme le prescrizioni di tutela paesaggistica previste all'articolo 17 e si disapplicano tutte le altre prescrizioni della medesima legge. Gli interventi, pertanto, sono disciplinati dalle disposizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti ai sensi della legge regionale 16/2004 e del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio).


 

80. All'articolo 7 della legge regionale 35/1987 è aggiunto il seguente comma:

"Fino all'approvazione del piano paesaggistico regionale previsto dal decreto legislativo  42/2004, se i PUC adottati sono conformi agli strumenti urbanistici sovra comunali approvati dalla Regione e comportano deroghe al PUT, gli stessi PUC sono approvati con delibera del Consiglio regionale.".


 

81. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 35/1987 è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le superfici utili lorde da destinare agli usi terziari, di cui al primo comma, sono ottenute mediante mutamento di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente, purché la destinazione proposta sia compatibile con quelle previste per le singole zone territoriali omogenee, il dimensionamento di cui al primo comma è elevato rispettivamente a:

a) quattro metri quadrati, per le sub-aree 1, 3 e 5;

b) cinque metri quadrati, per le sub-aree 2 e 6;

c) sei metri quadrati, per la sub-area 4.".


 

82. Dopo il comma 153 dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013, è inserito il seguente: "153 bis. Ai procedimenti, avviati ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 26 marzo 2008, n. 31941 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) ed ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, n. 40251 (Piano nazionale di edilizia abitativa) finalizzati a finanziare attività di nuova edificazione, non si applica la disciplina di cui al comma 153 a condizione che gli stessi siano stati avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5/2013, e si concludano, con la sottoscrizione delle convenzioni tra i soggetti attuatori e la Regione, nel termine inderogabile di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorso tale termine i procedimenti non conclusi con la sottoscrizione della suddetta convenzione sono archiviati in via definitiva.".


 

83. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano Territoriale Regionale) è così sostituito: 

"2. La Conferenza di cui al comma 1, istituita nell'ambito della Direzione governo del territorio della Giunta regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia, è composta dal Presidente della Commissione consiliare regionale competente o suo delegato sentita la Commissione consiliare, dall'Assessore al bilancio con il compito di raccordo tra la programmazione economico-finanziaria e quella territoriale e dai rappresentanti delle Amministrazioni provinciali oppure degli enti che ne eserciteranno le funzioni, in qualità di membri permanenti".


 

84. L'articolo 6  della legge regionale 13/2008 è così sostituito:

"Art. 6 (Accordo di pianificazione)

"1. Per l'attuazione delle strategie e delle attività previste all'articolo 4, dove l'intesa di cui all'articolo 5, comma 7 richieda necessariamente l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale o loro varianti, si può procedere con l'accordo di pianificazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle previsioni in esso contenute.

2. Gli strumenti di pianificazione, approvati con l'accordo di pianificazione, sono ratificati entro trenta giorni, a pena decadenza, dagli organi competenti alla loro approvazione.".


 

85. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2008 la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "trentasei".


 

86. Visto il perdurare delle difficoltà di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi case popolari, per garantire la continuità dell'attività amministrativa in attesa della definizione dell'iter amministrativo di riforma degli istituti medesimi, al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) le parole "per un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".


 

87. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono dalla nomina gli attuali sub commissari ed entro i successivi trenta giorni, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina i sub commissari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza locale). 


 

[88. Al fine di assicurare la gestione unitaria e l'efficientamento delle opere e infrastrutture del servizio idrico integrato ancora in gestione della Regione Campania per il loro trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato individuati o da individuare in conformità alle disposizioni della normativa nazionale e comunitaria del settore, la Regione, entro trenta giorni dalla presente legge, sentiti i Commissari incaricati delle attività di liquidazione dei soppressi Enti d'ambito territorialmente interessati, con propri decreti adottati dall'ufficio regionale competente, individua uno o più soggetti gestori del servizio idrico integrato tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di competenza, di cui avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per la gestione unitaria e provvisoria:

a) dei servizi di captazione ed adduzione della risorsa idrica, riferibili alle fonti di approvvigionamento  ed ai sistemi di captazione ed adduzione  che sono gestiti dalla Regione Campania alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso soggetti terzi, ad esclusione delle fonti e dei sistemi di captazione ed adduzione già oggetto di concessione regionale nonché relativi all'acquedotto ex Casmez salvo specifiche intese finalizzate alla maggiore autonomia della aree di gestione del servizio idrico integrato;

b) dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, riferibili ai sistemi di depurazione comprensoriale ancora in gestione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso soggetti terzi, ad esclusione dei sistemi di depurazione comprensoriale già interessati da interventi di riqualificazione, adeguamento e completamento previsti nell'ambito della programmazione regionale.] (13)

 

(13) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio – 25 giugno 2015, n. 117 (Gazzetta  Ufficiale 1 luglio 2015, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


 

[89. La gestione provvisoria di cui al comma 88 è disciplinata da apposita convenzione tra la Regione Campania e i gestori individuati, che prevede l'attuazione di un piano di efficientamento di trentasei mesi, alla scadenza dei quali la gestione è definitivamente affidata ai gestori del servizio idrico integrato territorialmente competenti, così come individuati in conformità alla normativa nazionale e comunitaria del settore. Nell'ambito del piano di efficientamento è previsto l'utilizzo, previa stipula di nuovi contratti di lavoro e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del personale impiegato alla data del 31 dicembre 2011 presso le opere e impianti di cui al comma 88, lettere a) e b) ai fini delle relative attività di gestione.] (13)


(13) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio – 25 giugno 2015, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2015, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


 

90. Entro i trentasei mesi previsti per il piano di efficientamento di cui al comma 89, la Regione Campania verifica, sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative- la ricollocazione del personale di cui al comma 89, presso i gestori delle opere di cui al comma 88, lettere a) e b) non espressamente escluse e presso i gestori  del servizio idrico integrato individuati o da individuare in conformità alla normativa nazionale e comunitaria di settore, in ragione delle esigenze previste dai Piani d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Acque pubbliche e private) dei rispettivi Ambiti Territoriali Ottimali e sulla base di un piano di riparto regionale.


 

91. La copertura dei costi della gestione unitaria provvisoria è assicurata dalla Regione Campania mediante i proventi delle corrispondenti tariffe determinate, ai sensi delle normative nazionale e comunitaria, per i servizi di captazione ed adduzione della risorsa idrica e per i servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, nonché mediante l'utilizzo di eventuali risorse pubbliche destinate alla realizzazione di interventi di rifunzionalizzazione ed efficientamento delle relative infrastrutture.


 

92. Nelle more dell'approvazione della legge per il  riordino del Servizio Idrico Integrato, al fine di agevolare l'attuazione degli atti di pianificazione ed i relativi procedimenti amministrativi riguardanti il ciclo integrato delle acque è costituita, presso la Giunta regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania) una  Struttura di Missione con il compito istituzionale di coordinamento dei piani strategici regionali finalizzati all'utilizzazione dei fondi regionali, nazionali ed europei, orientando gli investimenti ad una efficace ed efficiente gestione della risorsa idrica regionale, nonché assicurando il migliore raccordo con le autorità di bacino.


 

93. La Struttura assicura, altresì, il raccordo tra l'amministrazione regionale e le autorità di bacino per gli aspetti inerenti alla fruizione e alla gestione del patrimonio idrico. Fermi restando i poteri di individuazione di ulteriori funzioni e di organizzazione del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36 del regolamento 12/2011, la Struttura, nelle forme di legge e nel pieno rispetto dei principi di economicità ed efficienza  e sostenibilità, in particolare provvede: 

a) alla pianificazione dei lavori per la realizzazione  delle opere infrastrutturali per l'adeguamento o il rifacimento delle reti e degli impianti, comprese le  attività di manutenzione, con priorità per quelle destinate ad aumentare gli standard di sicurezza, la tutela della salute pubblica, la sostenibilità ambientale e l'uso efficiente delle risorse;

[b) allo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe;(13)

c) alla revisione delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di perseguire meccanismi di riequilibrio economico  e salvaguardia dell'interesse pubblico;

d) alla vigilanza sulla gestione delle reti e degli impianti, nonché al coordinamento ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti, anche attraverso il ricorso a idonee forme di garanzia a carico dei concessionari;

e) al monitoraggio sullo stato di attuazione degli accordi con gli enti pubblici e i soggetti coinvolti nella gestione del ciclo integrato delle acque, anche ai fini dell'eventuale rivisitazione dei rapporti negoziali;

f) alla ricognizione ed eliminazione dei contenziosi in essere, anche mediante il ricorso a tecniche di  risoluzione alternativa delle  dispute;

g) all'accelerazione delle attività e delle procedure finalizzate alla riscossione dei canoni di spettanza della Regione connessi alla gestione della risorsa idrica e del ciclo integrato delle acque.

 

(13) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio – 25 giugno 2015, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2015, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.


 

94. Alla Struttura di Missione è preposto, in qualità di coordinatore, un dirigente di livello equivalente al direttore generale dell'amministrazione regionale, nominato, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con decreto del Presidente della  Giunta regionale, previa delibera della Giunta.


 

95. La delibera di cui al comma 93 determina l'articolazione interna e le risorse di personale della Struttura di Missione, la quale si avvale comunque delle unità operative dirigenziali competenti ratione materiae che sono poste alle dirette dipendenze del coordinatore della Struttura. Ferma restando l'immediata operatività della Struttura di Missione all'atto della sua istituzione, la Giunta regionale procede ad adeguare il regolamento 12/2011 alle disposizioni del presente comma.


 

96. La Struttura di Missione può altresì stipulare apposite convenzioni con le Università campane e gli enti strumentali  o in house della Regione Campania e di ogni altro ente pubblico le cui  funzioni istituzionali siano coerenti con le attività in questione.


 

97. La Struttura di Missione si avvale del supporto dell'avvocatura dello Stato, nonché di quello dell'avvocatura regionale, assicurata da un'unità dedicata.


 

98. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 92 a 97 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.


 

99. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni) la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre". La presente disposizione di applica anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.


 

100. La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così modificata:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 5 ter sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno gli enti locali territoriali e le comunità montane adottano i piani forestali annuali e pluriennali di cui al documento esecutivo di programmazione previsto dal comma 1.

4 ter. La Giunta regionale procede alla nomina di commissari nelle ipotesi di inadempimento degli obblighi di cui al comma 4 bis, nonché di mancata presentazione dei bilanci nei termini di legge ovvero nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario per l'esercizio annuale di bilancio ovvero nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni di legge.

4 quater. Gli enti locali e le Comunità montane rendicontano le attività  previste al comma 1 realizzate nell'anno precedente entro il termine perentorio del successivo 30 giugno.";

b) al comma 3 dell'articolo 18 le parole: "da redigere a cura" sono soppresse;

c) il comma 4 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

 "4. Il Regolamento di cui al comma 3 è approvato dai rispettivi enti proprietari, in attesa del relativo inserimento nel Piano di assestamento forestale di cui all'articolo 10 e risulta compatibile con il vigente Piano forestale generale.";

d) al comma 2 dell'articolo 23 sostituire le parole "dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale per il restante territorio" con le parole "dal Sindaco del Comune di competenza";

e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 dell'Allegato C (Pascolo nei terreni pascolivi) è sostituita dalla seguente:

"a) Il pascolo tra i 400 e gli 800 metri può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio; al di sopra degli 800 metri fino ad un massimo di sei mesi all'anno nel periodo definito dal regolamento adottato dagli enti proprietari per la disciplina del pascolo nei boschi e dei pascoli di proprietà comunale.".


 

101. La Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema della Giunta regionale competente in materia  di gestione degli impianti del ciclo integrato delle acque è autorizzata a stipulare apposito accordo transattivo finalizzato alla estinzione dei contenziosi pendenti tra la Regione Campania e i soggetti incaricati della Convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 30, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) tra i Comuni di Solofra e Mercato San Severino, relativi alla gestione, nel periodo dal 1° settembre 2003 al 30 aprile 2006, degli impianti e della rete dei collettori costituenti il complesso depurativo Alto Sarno.


 

102. La sottoscrizione dell'accordo transattivo è subordinata alla verifica, da parte della Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema della Giunta regionale, della congruità delle clausole del contratto transattivo, previo parere dell'avvocatura regionale.


 

103. Agli oneri relativi all'applicazione del comma 101, si provvede, nell'ambito delle risorse finanziarie già assegnate e senza ulteriori oneri o stanziamenti, con l'attivazione di un apposito capitolo di nuova istituzione, denominato "Intervento straordinario per la gestione del complesso depurativo del comprensorio Alto Sarno, della Missione 09 – Programma 04 – Titolo 1 – Macroaggregato 103, mediante rimodulazione delle risorse assegnate nel bilancio di previsione 2014 alla stessa Missione 09 - Programma 04  Titolo 1.


 

104. È consentita, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all'approvazione del piano regionale di settore previsto dagli articoli 38 e seguenti della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e al conseguente espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica finalizzate all'assegnazione delle concessioni del demanio termominerale:

[a) la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività afferenti alle concessioni termominerali:

1) già pervenute a scadenza ed attualmente in regime di prosecuzione all'entrata in  vigore della presente legge;

2) in vigore, ma il cui termine di durata, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia inferiore a quello stabilito dall'articolo 40, comma 4 bis della legge regionale 8/2008;(13)

b) l'avvio delle nuove attività di sfruttamento del demanio termominerale richiesto prima della pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di cui all'alinea del presente comma, ancorché la relativa istanza sia stata in precedenza respinta.

 

(13) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio – 25 giugno 2015, n. 117 (Gazzetta  Ufficiale 1 luglio 2015, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.


 

[105. La prosecuzione delle attività di cui al comma 104 lettera a), è consentita per un periodo di durata pari a quella stabilita dall'articolo 40, comma 4 bis della legge regionale 8/2008 ed è esclusivamente subordinata alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione vigente, attestati anche mediante autocertificazione, da trasmettere al competente ufficio regionale, unitamente all'istanza avente ad oggetto la prosecuzione dell'attività, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge.(13)

 

(13) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio – 25 giugno 2015, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2015, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

106. L'avvio delle nuove attività di sfruttamento del demanio termominerale di cui al comma 104 lettera b), è assentito, secondo le procedure previste dalla legge regionale 8/2008, con atto di concessione del giacimento per una durata pari a quella prevista dall'articolo 40, comma 4 bis della legge regionale 8/2008.


 

107. Le sub-concessioni e i correlati contratti, relativi alle concessioni perpetue trasformate in trentennali dall'articolo 1, comma 107, della legge regionale 5/2013, delle quali sono titolari province, comuni e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2008, sub-concesse e contrattualizzate nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, hanno durata di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2008, salvo che il concessionario o il sub-concessionario non incorrano in motivi di decadenza.


 

108. Gli atti di concessione di avvio e prosecuzione dell'attività di cui ai commi precedenti sono rilasciati comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:

[a) siano avviate da parte dei soggetti interessati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania della presente legge, le procedure previste dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza contenute nei regolamenti regionali 1/2010 e 2/2010 e nella normativa in materia; se le richiamate procedure non risultassero avviate entro il predetto termine, il competente settore comunica all'interessato l'impossibilità di proseguire l'attività;(13)

b) non intervengano cause di cessazione, revoca o decadenza per sopravvenute ragioni di interesse pubblico oppure carenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio o l'esercizio delle concessioni, né alcuna causa di cessazione prevista dall'articolo 14 della legge regionale 8/2008;

c) siano rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi provvedimenti concessori.

 

(13) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio – 25 giugno 2015, n. 117 (Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2015, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


 

109. Ai sensi dell'articolo 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo e di un canone minimo in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. In sede di prima attuazione gli importi dei canoni annui e dei canoni minimi relativi alle utenze di acqua pubblica per ciascun uso sono stabiliti dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale. Con la stessa deliberazione può essere stabilito l'importo della cauzione dovuto ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 1775/1933. Con apposito provvedimento della direzione regionale competente, gli importi unitari del canone annuo e dei canoni minimi per l'uso di acqua pubblica sono aggiornati annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.


 

[110. In attuazione dell'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i Sistemi territoriali di sviluppo di cui alla legge regionale 13/2008, costituiscono la dimensione territoriale ottimale e omogenea per l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente associata, salvi i diversi ambiti definiti in applicazione delle normative regionali in materia di gestione del servizio idrico integrato, di smaltimento dei rifiuti e dei servizi sociali per l'esercizio delle relative funzioni.(14)

 

(14) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio – 4 marzo 2019, n. 33 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2019, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


 

[111. I Comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata all'interno degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei di cui al comma 110, nei casi, nelle forme, nei termini e nel rispetto dei limiti demografici minimi previsti dall'articolo 14, commi 28, 31 e 31 ter, del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010.(14)

 

(14) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio – 4 marzo 2019, n. 33 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2019, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


 

112. L'articolo 9 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania), è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Direttore generale)

1. Per il contenimento e la razionalizzazione della spesa, le funzioni di direttore generale sono esercitate da un dirigente di ruolo della Giunta regionale o dell'Agenzia per la Protezione ambientale della Campania (ARPAC) o di altro Ente pubblico regionale.

2. Il dirigente è individuato tra i dipendenti con qualifica dirigenziale in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento, o specialistica, o magistrale, o titolo equipollente secondo i decreti ministeriali del competente Ministro, nonché in possesso di comprovate esperienze in organizzazioni complesse del settore.

3. L'incarico di direttore generale ha una durata di tre anni.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAC, ed esercita i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto degli indirizzi formulati dal CoRI di cui all'articolo 8, e degli altri compiti previsti dalla presente legge. Provvede, in particolare:

a) all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;

b) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) alla predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) all'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) alla gestione del patrimonio e del personale dell'A.R.P.A.C.;

g) alla verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno attraverso un apposito servizio ispettivo su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) alla redazione e l'invio alla Giunta e al Consiglio regionale di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

i) alla stipula di contratti e convenzioni;

l) alle relazioni sindacali;

m) a tutti gli altri atti necessari e obbligatori.

5. In caso cessazione del direttore generale per decadenza, revoca, dimissioni o altro motivo, la sostituzione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico.

6. Il direttore generale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, può avvalersi di un direttore tecnico e di un direttore amministrativo da scegliere tra i dirigenti di ruolo di ARPAC con comprovata esperienza e titoli ed ai quali conferisce l'incarico secondo le procedure regolamentate dall'Ente.

7. Al direttore generale è attribuito il trattamento normativo di cui al CCNL dell'Ente di provenienza, mentre quello economico è pari al trattamento economico previsto per un direttore generale della Giunta regionale. La retribuzione di risultato è fissata nella misura del 15 per cento della retribuzione di posizione. Al direttore tecnico ed al direttore amministrativo dell'A.R.P.A.C. si applica il trattamento normativo ed economico previsto per un dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario.".


 

[112 bis. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, un disegno di legge di riordino dell'A.R.P.A.C., che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, anche al fine di armonizzarne le disposizioni con i provvedimenti normativi di riforma delle province. In fase di prima applicazione della suddetta legge regionale di riordino, l'incarico di direttore generale dell'ARPAC può essere conferito all'attuale dirigente di ruolo a tempo indeterminato, nominato Commissario con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. Fino all'adozione della legge di riordino sopra citata resta fermo il commissariamento di ARPAC, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2013, n. 521 (Legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 – Direttore generale ARPAC – Determinazioni).".]  (15)

 

(15) Comma abrogato dall'articolo 25, comma 4 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15.


 

113. Dopo il comma 4 dell'articolo  20 della legge regionale 10/1998  è aggiunto il seguente:

"5. Nel rispetto dei limiti di spesa, l'A.R.P.A.C. è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie, in base al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con le modalità previste dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013. Per le graduatorie vigenti anteriori alla data del 1° gennaio 2007, la scelta dello scorrimento o dell'avvio di una nuova procedura concorsuale è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione.".


 

114. Nei contratti di programma di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale) stipulati tra la Regione Campania e le imprese ammesse a finanziamento, l'incremento occupazionale previsto a regime per ciascuna impresa sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti dell'impresa occupati presso le unità produttive agevolate dal contratto, rilevato nell'esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei dodici mesi precedenti la data di firma del medesimo contratto, se di maggior favore rispetto alla disciplina precedente.


 

115. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania), è cosi modificata:

a) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo del comma 1, sono soppresse le parole ", e di intesa con il Consiglio delle autonomie locali," e la parola "massimi";

2) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Per i servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 2, il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato, previa intesa con la Regione,  agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio.";

3) al comma 3 la parola "regolamento" è sostituita dalla seguente: "provvedimento";

b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 sono abrogati;

c) l'articolo 11 è abrogato;

d) al comma 6 dell'articolo 27 le parole ", e come eventuale contributo al funzionamento delle agenzie territoriali, come dall'articolo 28" sono soppresse;

e) l'articolo 28 è abrogato;

f) l'articolo 30 è così modificato:

1) al comma 1 le parole "e dagli enti locali con riferimento alle competenze di cui agli articoli 6, 8, 9, 10" sono soppresse;

2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

g) al comma 1  dell'articolo 31 le parole "secondo le competenze loro attribuite" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei Comitati di indirizzo e monitoraggio dei servizi di TPL di cui all'articolo l, comma 90 della legge regionale 5/2013.";

h) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

"Art. 31 bis (Verifica regolarità e qualità servizi di TPL)

1. La Regione e gli enti locali interessati nell'ambito dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 90 della legge regionale 5/2013, con il supporto di ACaM, esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico.

2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1  sono  acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni tecnico-economici, anche mediante ispezioni e verifiche. L'individuazione dei dati e delle informazioni, nonché delle modalità e dei termini relativi alle ispezioni ed alle verifiche sono disciplinati con atto di Giunta regionale.

3. Le imprese trasmettono, ai sensi dell'articolo 1, comma 301, numero 7, della legge 24 dicembre 2012,  n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), per via telematica, all'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) alla Regione e all'AcaM, i dati economici e trasportistici richiesti rispettando le scadenze previste.

4. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termine, la Regione, sentiti i Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 5/2013, sospende, in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, disciplina la costituzione del nucleo ispettivo regionale per la verifica degli standard di efficienza, qualità e regolarità di esercizio contenuti nei contratti di servizio sottoscritti dalle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale e locale. I componenti del nucleo ispettivo sono individuati tra il personale regionale e di altri enti pubblici in possesso di adeguata esperienza e professionalità.

6. Gli oneri economici per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 nonché per la vigilanza ed il controllo dei servizi di TPL trovano copertura nei singoli programmi della Missione 10 del bilancio regionale. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.".

i) il comma 8 dell'articolo 32 è abrogato;

l) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 38 la parola "regolamento" è sostituita dalla seguente: "provvedimento";

m) l'articolo 39 è così modificato:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto del regolamento di cui al comma 3, a seguito di presentazione di apposita istanza, su richiesta delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e di quelli previsti dalla normativa nazionale vigente per l'esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea.";

 2) al comma 3 dopo le parole "sono stabilite" sono aggiunte le seguenti: "la durata,";

3) il secondo periodo del comma 3 è soppresso.

n) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Art. 40 (Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)

1. Gli utenti dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizione previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso nonché ad esibirlo, su richiesta, agli agenti accertatori.

2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificatamente individuati dalla Regione, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dalla Regione, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

3. L'inosservanza dell'obbligo previsto al comma 1 comporta per i trasporti urbani:

     a) il pagamento della tariffa ordinaria di corsa semplice;

     b) la sanzione amministrativa pari a cento volte l'importo del titolo di viaggio   di corsa semplice oltre le spese di notificazione.

4. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal comma 1 per i trasporti extraurbani comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il   percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;

     b) la sanzione amministrativa pari a cento volte la tariffa ordinaria di corsa semplice di cui alla lettera a), oltre la spesa di notificazione.

5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando l'utente, titolare di abbonamento personale cartaceo o elettronico non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore, a meno di quanto previsto al comma 6.

6. Se l'utente presenta il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione, si applica una sanzione fissa pecuniaria di importo pari a euro 6,00.

7. Alla violazione degli obblighi di cui al comma 2 si applica una sanzione pecuniaria nella misura fissa di importo pari a euro 6,00.

8. Per le violazioni previste ai commi 3 e 4 è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico e sono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari. L'azienda esercente è tenuta a conservare per almeno tre anni la documentazione probatoria.

10. Il personale incaricato dalle aziende di trasporto, con qualifica di agente di polizia amministrativa attribuita dalla Regione secondo quanto previsto al comma 11, accerta e contesta ogni violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.

11. La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 10 in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) godere dei diritti civili e politici;

c) aver frequentato con esito favorevole un corso di idoneità di cui al comma 12.

12. I corsi di idoneità, con esame finale, sono organizzati annualmente dalle aziende di trasporto con le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

13. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione del corso di cui al comma 12.

14. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è emessa dal responsabile dell'azienda di trasporto.

15. Nell'ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all'utenza i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privati, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza.

16. Le Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico trasmettono alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno le risultanze degli accertamenti compiuti nell'anno precedente, nonché il rapporto, espresso in  valore percentuale, tra i controlli effettuati sui mezzi di trasporto ed i chilometri effettivamente percorsi, ed inoltre una relazione su tutti gli eventi che hanno comportato l'intervento delle forze di polizia.

17. È fatto obbligo alle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico di informare i propri utenti sulle sanzioni amministrative previste e sulle modalità di pagamento.

o) al comma 2 dell'articolo 41 le parole ", ai sensi dell'articolo 8, comma 4," e le parole "in cui confluiscono le risorse trasferite dalla Regione, oltre a risorse proprie." sono soppresse;

p) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

 "Art. 42 (Intelligent Transport System della Campania  - ITSC)

1. Per assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'infrastrutture tecnologiche applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione, trasporto collettivo, trasporto individuale e trasporto merci, e a tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e mare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché del decreto 1 febbraio 2013, n. 67411 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia), la Regione Campania, con il supporto tecnico dell' Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile (ACaM), realizza il progetto Intelligent Transport System della Campania, denominato in seguito ITSC, che prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

a) sistema di monitoraggio delle flotte delle aziende che erogano servizi di TPL;

b) sistema di monitoraggio delle flotte delle aziende che trasportano merci pericolose (progetto Ulisse);

c) sistema di monitoraggio del trasporto veicolare su strada;

d) sistema di bigliettazione elettronico, basato su tecnologie con tessere smart card a contatto e di prossimità capace di tracciare in tutte le sue componenti lo spostamento del singolo viaggiatore;

e) sistema di informazione al pubblico distribuito oltre che presso le aree ed i mezzi di trasporto, anche attraverso canali di comunicazione standard ed innovativi;

f) sistema di security rivolto all'utenza ed agli operatori;

g) integrazione dei sistemi centrali allocati presso gli altri  enti competenti in ambito regionale;

h) intermodalità e interoperabilità, anche mediante il ricorso ad apposite procedure di certificazione, per assicurare che i sistemi e i processi commerciali che li sottendono dispongano della capacità di condivisione di informazioni e dati.

2. Per conseguire l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego dell'ITSC la Regione cura lo svolgimento delle seguenti attività prioritarie:

a) sviluppo e implementazione della piattaforma telematica regionale "Muoversi  in Campania", per una più ampia fruizione da parte dell'utenza ed un significativo incremento delle sue funzionalità;

b) elaborazione e utilizzo di modelli di riferimento e di standard tecnici per la progettazione dell'ITSC, per conseguire l'interoperabilità e la coerenza dell'ITSC con gli analoghi sistemi in ambito nazionale;

c) introduzione di un modello di classificazione delle strade anche in base alle tecnologie e ai servizi ITS presenti o previsti;

d) realizzazione di un sistema di monitoraggio per valutare i benefici ottenuti dalle diverse utenze in ragione dell'utilizzo delle applicazioni ITSC;

e) integrazione applicativa delle piattaforme afferenti al trasporto delle merci, con particolare riferimento alla piattaforma ULISSE (Unified Logistic Infrastructure for Safety and Security ), in modo da evitare sovrapposizioni e conflitti tra sistemi e promuovere l'interoperabilità e la cooperazione tra le stesse;

f) utilizzo dei sistemi satellitari EGNOS e GALILEO per i servizi di navigazione satellitare di supporto al trasporto delle persone e delle merci, in linea con il Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS) redatto dalla Commissione Europea;

g) sviluppo, nell'ambito del Centro regionale integrato per la sicurezza stradale (CRISS), di un sistema di trasmissione delle chiamate di emergenza da veicoli (e-call).

3. Gli enti proprietari ed i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi logistici sul territorio regionale, si dotano di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza da tenere costantemente aggiornata.

4. Per le informazioni di traffico, al fine di assicurare la disponibilità di informazioni gratuite di base, la Regione Campania, attraverso la piattaforma telematica Muoversi in Campania, rende disponibili sul web i dati di traffico disponibili in tempo reale sulla rete infrastrutturale stradale di interesse regionale. Chiunque, previa convenzione d'uso, può avvalersi di dette informazioni per garantire la massima diffusione delle comunicazioni a titolo gratuito nei confronti dei cittadini.

5. Gli enti proprietari delle strade e i concessionari, i gestori di nodi logistici, i gestori di aree di parcheggio, i gestori di aree di sosta e di servizio e le aziende di trasporto pubblico locale sono tenuti a trasferire alla Regione  le informazioni di cui all'articolo 5 comma 9 del decreto 67411/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità previste.".


 

115 bis. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 42 della legge regionale 3/2002,  come modificata dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale. Ai relativi oneri si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio.


 

115 ter. All'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2005) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 la parola "Unicocampania" è sostituita dalla seguente "integrato";

2) i commi 2 e 3 sono abrogati.


 

115 quater. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007) è abrogato.


 

115 quinques.  L'articolo 1 della  legge regionale 5/2013 è così modificato:

a) al comma 83 la parola "regolamento" è sostituita dalla seguente  "provvedimento";

b) dopo il comma 90 è inserito il seguente:

"90 bis. Le province e i comuni capoluogo, in sintonia con i compiti di coordinamento dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90, proseguono nella gestione dei contratti di servizio fino al subentro di nuovi soggetti affidatari e comunque  non oltre il 31 dicembre 2014.".


 

115 sexies. Nell'ambito del processo di risanamento del settore del trasporto pubblico locale su gomma, per ottimizzare il servizio di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare alla società AIR s.p.a., interamente partecipata, o, se lo ritenga indispensabile, ad altre società pubbliche  il servizio di trasporto pubblico su gomma o parte di esso esercitato da EAV s.r.l., assicurando la continuità e stabilità del servizio come attualmente affidato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e nei limiti della durata ivi stabilita, nonché utilizzando il personale attualmente impiegato nello svolgimento del predetto servizio. (16)

 

(16) Comma dapprima sostituito dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 in seguito così sostituito dall'articolo 19, comma 8 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

115 septies. Al comma 9 dell'articolo 42 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014  della regione Campania) le parole "necessario ai servizi riassegnati" sono soppresse.


 

116. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 13 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione) le parole: "che abbia ottenuto dal Presidente della Giunta regionale la qualifica di agente di polizia amministrativa" sono sostituite con le seguenti: "che abbia ottenuto la qualifica di agente di polizia amministrativa".


 

117. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 13/1998 il periodo: "Tale qualifica è decretata dal presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Ente o dell'Azienda" è sostituito dal seguente: "Tale qualifica è attribuita dalla Regione Campania, direzione generale per la mobilità, su proposta dell'ente o dell'azienda".


 

118. In funzione del Protocollo d'intesa in corso di perfezionamento tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Campania, Regione Basilicata e Consorzio aeroporto di Salerno-Pontecagnano ai fini dell'adesione della Regione Campania al Consorzio, è stanziata la somma di euro 2.000.000,00 mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014.


 

[119. I veicoli individuati dall'articolo 63, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), accedono ai benefici fiscali previsti nell'articolo 63, comma 4 della medesima legge, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil Club Storico Italiano (ASI) o da Associazione Italiana Automotoveicoli Classici (AIAC), recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti.] (17)

 

(17) Comma abrogato dall'articolo 19, comma 4, lettera c) della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.


 

[120. I motoveicoli, individuati dall'articolo 63, comma 2, della legge 342/2000, accedono ai benefici fiscali previsti nell'articolo 63, comma 4 della medesima legge, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) o inseriti nell'elenco dei motoveicoli di interesse storico redatto dalla stessa annualmente.] (17)

 

(17) Comma abrogato dall'articolo 19, comma 4, lettera c) della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.


 

121. Per la gestione della tassa automobilistica la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale, per lo svolgimento delle attività inerenti l'applicazione del tributo.


 

122. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del commi 119 e 120 si provvede per gli anni 2015 e 2016 con le risorse stanziate dalla Missione 1 programma 04 del bilancio regionale 2014-2016. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.


 

123. I soggetti erogatori di servizi denominati "centri socio-educativi semiresidenziali", già autorizzati ai sensi dell'articolo 25 del regolamento regionale 18 dicembre 2006, n. 6 concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori, e finalizzati a favorire l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione attraverso l'integrazione delle attività formative e scolastiche con servizi e prestazioni sociali ed educative, assumono la definizione di "centri diurni polifunzionali per minori", di cui all'allegato A del regolamento 23 novembre 2009, n. 16 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328). I centri sono provvisoriamente autorizzati ad una capacità ricettiva di 150 unità.


 

124. È istituito presso il Consiglio regionale della Campania l'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, di seguito denominato Osservatorio, al fine di prevenire la violenza di genere e proteggere le vittime. Il Presidente del Consiglio Regionale adotta avviso pubblico per la creazione di una short list per il conferimento dell'incarico di Presidente e componente dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne. (18)

 

(18) Comma così sostituito all'articolo 24, comma 6, lettera a) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

125. L'Osservatorio svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.


 

126. L'Osservatorio:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di violenza sulle donne, iniziative per la diffusione di una cultura per la prevenzione;

b) accoglie segnalazioni in merito a violenze, esercita vigilanza sull'assistenza prestata alle donne vittime della violenza ricoverate in istituti o strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia segnalando agli organi competenti gli opportuni interventi;

c) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio regionale e con le istituzioni competenti in materia, iniziative per la celebrazione della giornata italiana contro la violenza sulle donne;

d) promuove in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni del privato sociale e con le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti contro la violenza sulle donne, con particolare riferimento alla prevenzione ed al trattamento degli abusi;

e) collabora, alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi agli abusi sulle donne;

f) vigila, in collaborazione con il CO.RE.COM., sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i diritti contro la violenza sulle donne.


 

127. Il Consiglio regionale con votazione separata elegge il Presidente ed i componenti dell'Osservatorio.  Può essere eletto chi è in possesso dei seguenti requisiti: (19)

a) età non superiore ai sessantacinque anni;

b) laurea almeno triennale.

 

(19) Alinea così sostituita all'articolo 24, comma 6, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

128. L'Osservatorio è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, che durano in carica l'intera legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo organismo. L'incarico di componente è compatibile con qualsiasi altra carica pubblica. Esso può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale. Ai componenti dell'Osservatorio non è attribuita alcuna indennità. (20)

 

(20) Comma modificato dall'articolo 9, comma 7 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.


 

129. L'ufficio dell'Osservatorio ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 165/2001, per le risorse umane ed infrastrutturali da reperire nell'ambito dello stesso ente.


 

130. Per lo svolgimento della propria attività, l'Osservatorio può avvalersi, previa intesa con la Giunta regionale, con i Comuni e con le aziende sanitarie, della collaborazione sia dei servizi sociali che dei servizi delle aziende sanitarie locali.


 

131. L'Osservatorio riferisce semestralmente al Presidente del Consiglio regionale ed alla commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali sull'attività svolta.


 

132. L'Osservatorio presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sulla condizione del femminicidio nella Regione,  sullo stato dei servizi esistenti e sulla efficacia delle azioni promosse. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità.


 

133. Il Consiglio adotta le determinazioni che ritiene opportune coinvolgendo gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si occupano della prevenzione contro la violenza sulle donne.


 

134. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 124 a 133 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.


 

135. Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 12 (Concessione di contributo alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi – Modifica alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 34) è  sostituito dal seguente:

"1. Il contributo di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 34/1982, in favore dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Campania è elevato ad euro 150.000,00.".


 

136. Al maggiore onere di euro 150.000,00 si fa fronte con uno stanziamento di pari importo sulla Missione 12 (Diritti sociali politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità) e contestuale prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014. A decorrere dal 2015 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.


 

137. Nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politica sociale e famiglia), Programma 07 (Programmazione e Governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali), è istituito il Fondo a favore dell'Arcidiocesi di Napoli per la realizzazione di interventi volti a sostenere e migliorare la qualità della vita dei bambini e degli adolescenti in condizione di disagio e povertà. Il fondo è finanziato per il corrente esercizio finanziario mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01 di euro 500.000,00 e contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 07.


 

138. Al comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale), le parole ", ovvero della gestione commissariale delle aziende sanitarie, " sono soppresse e, dopo le parole "la Regione" sono inserite le seguenti: ", salva la possibilità del rinnovo per una sola volta del direttore generale uscente in possesso dei requisiti professionali previsti dal presente comma,".


 

139. Al comma 2 dell'articolo 18 bis della legge regionale 32/1994 le parole "ogni due anni" sono sostituite dalla parola "mensilmente".


 

140. Al comma 3 dell'articolo 18 bis della legge regionale 32/1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Della predetta rosa di candidati entra a far parte di diritto, ai sensi del comma 1, il direttore generale uscente per il quale sia stata espressa idonea valutazione positiva in ordine al raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati all'atto della nomina come previsto all'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legislativo 502/1992, nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.".


 

141. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 18 bis della legge regionale 32/1994 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Per il conferimento dell'incarico di ciascun direttore generale di azienda o istituto del servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina,       senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la commissione incaricata di effettuare le valutazioni di cui al comma 3, composta da:

a) un dirigente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);

b) un dirigente appartenente all'avvocatura regionale;

c) il capo del dipartimento  della Salute e delle Risorse naturali;

d) due esperti designati dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi della Campania, tra docenti ordinari di diritto, economia aziendale, economia e management, garantendo la presenza delle discipline giuridiche ed economiche.

5. I componenti previsti al comma 4,  lettera d) sono nominati nell'ambito di due distinte rose di esperti, composte ciascuna da cinque candidati e non possono far parte più di due volte della stessa commissione.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si impegna ad approvare un disciplinare recante le modalità di espletamento della procedura di cui al presente articolo, fermo restando, per le aziende ospedaliere indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Il predetto disciplinare, nel dettare i criteri di selezione dei direttori generali di cui al presente articolo, privilegia le esperienze professionali maturate dai candidati nella specifica azienda o ente del Servizio sanitario regionale per la quale è attivata la procedura.".


 

142. Al fine di assicurare l'adeguamento alle sopravvenute modifiche della legislazione nazionale in materia di conferimento di incarichi direttivi e dirigenziali, nonché alle modifiche dell'articolo 18 bis della legge regionale 32/1994 introdotte dalla presente legge, le procedure per la nomina dei direttori generali di aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, perdono efficacia e sono rinnovate applicando le predette disposizioni.


 

143. Le aziende sanitarie, le strutture ospedaliere e le università, che hanno carenza di personale, avviando il Programma di work experience possono richiedere figure professionali in possesso della qualifica di operatore socio sanitario, selezionate in base ad apposita short list formata dall' Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

144. Nelle more dell'approvazione di una organica disciplina in materia di urbanistica ed edilizia, in attuazione dell'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106  sono ammissibili, mediante permesso di costruire, le modifiche di destinazione d'uso di volumetrie esistenti, non comportando le stesse variazione allo strumento urbanistico vigente. Le suddette modifiche di destinazione d'uso sono possibili solo relativamente ad interventi puntuali riferiti a singoli edifici e purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Per consentire il mutamento di destinazione d'uso sono permessi gli interventi previsti nell'articolo 3, lettere a), b), c, e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) senza variazione di sagoma.


 

145. Gli interventi di cui al comma  144 devono rispettare quanto indicato nell'articolo 5, comma 10 del decreto-legge 70/2011, convertito dalla legge 106/2011 nonché nell'articolo 3 della legge regionale 19/2009. È fatto salvo in ogni caso il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 11, secondo periodo del decreto-legge 70/2011, convertito dalla legge 106/2011.


 

146. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), aggiunto dall'articolo 1, comma 61 della legge regionale 5/2013, è così sostituito: "I comuni singoli o associati provvedono, sulla base dei progetti elaborati in sede di U.V.I., alla copertura economica della quota di propria competenza, vincolata alle prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, n. 19854 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) prelevando le risorse dal Fondo Unico di Ambito (FUA).".


 

147. Presso la direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del servizio sanitario regionale della regione Campania è istituito il Tavolo di monitoraggio regionale per l'assistenza domiciliare integrata con il compito di coordinare  su tutto il territorio regionale le procedure relative alle dimissioni protette ed all'accesso alle cure domiciliari.


 

148. Il Tavolo di monitoraggio  regionale è composto:

a) dal direttore generale per la tutela della salute ed il coordinamento del Sistema sanitario regionale della Regione Campania o un suo delegato;

b) dal direttore generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero o un suo delegato;

c) dai rappresentanti delle aziende sanitarie locali;

d) da un referente ARSAN esperto in metodologia, gestione e analisi dei sistemi informativi;

e) da tre rappresentanti delle  associazioni di categoria e da tre esperti in materia.


 

149. Il Tavolo di monitoraggio  regionale formula proposte in ordine:

a) alla realizzazione di linee guida per il miglioramento dei servizi offerti dalle aziende sanitarie locali come definiti dalla vigente normativa, progetti propri o partecipazione a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, compresi progetti a distanza finalizzati a promuovere l'interscambio e la cooperazione tra i soggetti che operano nel settore delle dimissioni protette, della terapia del dolore e dell'assistenza domiciliare integrata per garantire al meglio ai malati la permanenza nelle famiglie di origine;

b) alla promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo per gli operatori del settore, con la collaborazione delle diverse istituzioni operanti nell'assistenza domiciliare integrata;

c) all'organizzazione di scambi di esperienze tra gli ammalati, le famiglie ed i caregiver nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla normativa nazionale e regionale;

d) allo sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore della assistenza domiciliare anche in raccordo con gli ordini professionali dei profili professionali coinvolti in tale forma di assistenza come definiti dalla vigente normativa.


 

150. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 146 a 149 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


 

151. Alle strutture sanitarie destinate a erogare prestazioni ai pazienti in stati vegetativi permanenti e in stati di minima coscienza (SUAP)  che sono state autorizzate all'esercizio per tali attività e sono in possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al decreto del Commissario ad acta del 25 giugno 2012, n. 70, si applica la disciplina derogatoria prevista dall'articolo 1, comma 237-octodecies, della legge regionale del 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011). Con successivo provvedimento pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania sono disciplinate le procedure per l'accreditamento istituzionale e le modalità di presentazione delle relative istanze.


 

151 bis. La Regione Campania, ferme restando le prerogative spettanti all'organo commissariale per il piano di rientro della spesa sanitaria, assume le opportune azioni per l'incremento delle strutture accreditate con i sistemi PET/TC anche per superare gli attuali squilibri territoriali di offerta per l'utenza. (21)

 

(21) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 4 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

152. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie) è così sostituito:

 "4. Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il Comune e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori purché ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione.".


 

153. Alla fine del comma 110 dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013 sono aggiunte le seguenti parole: "La regolarità contributiva, certificata dal documento unico di regolarità  contributiva (DURC), è posseduta al momento della partecipazione ad avvisi o bandi regionali, ancorché la stessa venga prodotta successivamente e comunque prima della concessione dei benefici.".


 

154. Il comma 124 della legge regionale 5/2013 è così sostituito:

"124. A decorrere dall'anno 2015, il 50 per cento dell'imposta regionale di cui ai commi 115 e seguenti, riscossa annualmente in materia di concessioni sul demanio marittimo gestito dai comuni, è ad essi versato con riferimento al corrente anno di imposta. Il Comune, entro il 30 marzo dell'anno successivo, con riferimento al precedente anno d'imposta, fornisce alla Regione tutte le informazioni richieste dai competenti uffici finanziari regionali e ad essi necessarie a identificare e verificare la titolarità e l'oggetto delle concessioni demaniali marittime, l'importo del canone demaniale marittimo e del correlato tributo regionale, nonché l'avvenuto versamento".


 

155. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 15 bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145 (Interventi urgenti di avvio del  piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'allegato C alla legge regionale 5/2013 è sostituito dal seguente:

 

ALLEGATO C

 

 Tabella C1. Definizioni

Classe 1 

Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.   

Classe 2 

Aeromobili certificati capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

Classe 3a 

Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

Aeromobili ad elica con certificazione acustica

Classe 3b

Aeromobili certificati capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

Classe 3c

Aeromobili certificati capitolo 5 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 5 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

 

Tabella C2. Corrispondenza delle misure dell'imposta

Classe 

Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell'aeromobile

Classe 1 

a1*MTOW (tons)  se MTOW (tons) <=25

 

a1*25 + b1 *(MTOW (tons)-25)

se MTOW(tons)>25

Classe 2  

a2*MTOW (tons)  se MTOW (tons) <=25 

 

a2*25 + b2 *(MTOW (tons)-25)

se MTOW(tons)>25

Classe 3a 

a3*MTOW (tons)  se MTOW (tons) <=25 

 

a3*25 + b3 *[MTOW (tons)-25]

se MTOW(tons)>25

Classe 3b

 0,75*( a3*MTOW (tons)) se MTOW (tons) <=25

 

0,75*[a3*25+b3*(MTOW(tons)-25) 

se MTOW(tons)>25

Classe 3c 

 0,50*( a3*MTOW (tons)) se MTOW (tons) <=25

 

0,50*[a3*25+b3*(MTOW(tons)-25) 

se MTOW(tons)>25

 

 

 

Tabella C3.

 

Valori dei parametri delle misure da applicare per gli aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto "A", "B" e "C" di cui all'articolo 7 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro, valore limite dell'area residenziale estensiva di cui  all'articolo 7, comma 2, del decreto 20 maggio 1999 del Ministero dell'Ambiente. Per la definizione di periodo diurno e periodo notturno si fa riferimento all'articolo 2 del Decreto del Ministero  dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione del 31 ottobre 1997.

 

Periodo diurno                                   

a1  

€ 0,46

a2 

€ 0,43

a3  

€ 0,40

b1 

€ 0,48

b2  

€ 0,45

b3 

€ 0,42

 

Periodo notturno

a1  

€ 0,48

a2 

€ 0,45

a3  

€ 0,42

b1 

€ 0,50

b2  

€ 0,47

b3 

€ 0,44

 

Tabella C4.

Valori dei parametri delle misure da applicare per gli aeroporti per i quali il relativo intorno, con riferimento ad almeno una delle aree di rispetto "A", "B" e "C" di cui all'articolo 7 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro, valore limite dell'area residenziale estensiva di cui  all'articolo 7, comma 2, del decreto 20 maggio 1999 del Ministero dell'Ambiente. Per la definizione di periodo diurno e periodo notturno si fa riferimento all'articolo 2 del Decreto del Ministero  dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione del 31 ottobre 1997.

 

Periodo diurno

a1  

€ 0,42

a2 

€ 0,39

a3  

€ 0,37

b1 

€ 0,44

b2  

€ 0,41

b3 

€ 0,39

 

Periodo notturno

a1  

€ 0,44

a2 

€ 0,41

a3  

€ 0,39

b1 

€ 0,46

b2  

€ 0,43

b3 

€ 0,41

 


 

156. Le tabelle così come modificate dal comma 155 si applicano dal 1° gennaio 2014.


 

157. Per consentire la concreta attuazione delle politiche regionali di prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico, l'ultimo periodo del comma 176 bis, dell'articolo 1, legge regionale 5/2013 è sostituito dal seguente: "La quota residuale è  impiegata nelle attività connesse alla prevenzione ed al contenimento del rumore ambientale.".


 

158. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 154 a 156 lo stanziamento, nel bilancio di previsione 2014 – 2015 – 2016, al Titolo I, tipologia 101 dell'Entrata è rideterminato in euro 700.000,00. Conseguentemente, sempre per gli anni 2014 – 2015 – 2016, è rideterminato in euro 700.000,00 lo stanziamento della Missione 9, Programma 8.


 

[159. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), è aggiunto il seguente:

"1.bis. La Regione Campania promuove intese con la direzione regionale dell'Agenzie delle dogane, ai fini dell'effettuazione del monitoraggio annuale previsto per legge.".] (22)

 

(22) Lettera abrogata dall'articolo 159, comma 2, lettera n) della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).


 

[160. I commi 5 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 8/2013 sono abrogati ed è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le fattispecie di incompatibilità di cui al presente articolo sono disciplinate dal decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001, n. 18504.".] (22)

 

(22) Lettera abrogata dall'articolo 159, comma 2, lettera n) della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).


 

161. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato) è inserito il seguente:

"Art. 4 bis (Componenti CPA e CRA)

1. I rappresentanti artigiani in seno alle CPA sono nominati su designazione espressa della organizzazioni nazionali artigiane più rappresentative, purché regolarmente costituite ed operanti a livello provinciale.

2. Ciascuna organizzazione nazionale artigiana di cui al comma 1, designa un numero di rappresentanti nella CPA proporzionale al numero dei rispettivi associati iscritto all'Albo provinciale.

3. Il computo del numero di rispettivi associati è ricavato dagli ultimi dati forniti dalle stesse organizzazioni a seguito della richiesta effettuata a norma dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 51 (Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato).

4. Se le organizzazioni non provvedono alla designazione dei componenti del CPA e della CRA secondo quanto previsto nell'articolo 17, commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, nomina il componente o i componenti della commissione tra personalità di riconosciuto prestigio nell'ambito del settore associativo da rappresentare.".


 

162. Per consentire l'applicazione delle disposizioni legislative regionali previste per la realizzazione degli impianti serricoli funzionali allo svolgimento delle attività agricole le cui disposizioni di attuazione sono previste dal regolamento regionale 6 dicembre 2013, n. 8 (Regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), per l'anno 2014, in via transitoria, il termine indicato  dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale del 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti serricoli) è fissato al 31 dicembre 2014.


 

163. Dopo il comma 12 dell'articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, (Nuove norme in materia di bonifica integrale)  è aggiunto il seguente:

"13. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sui Consorzi di bonifica la durata in carica degli organi di amministrazione dei singoli Consorzi in scadenza entro il 2014 è prorogata fino alla data di entrata in vigore della nuova legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.".


 

164. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quando l'autorizzazione unica sia stata volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale.


 

165. In accordo con l'amministrazione provinciale di Benevento la Regione Campania riconosce alla riqualificazione energetica della diga di Campolattaro valore di obiettivo strategico funzionale al perseguimento delle finalità programmatiche di politica energetica regionale e provinciale, preordinate a garantire lo sviluppo dell'area mediante l'approvvigionamento da fonti rinnovabili e la regolazione del sistema elettrico.


 

166. In accordo con il Ministero dello sviluppo economico, competente per le procedure di cui alle normative nazionali in materia, la Regione Campania riconosce alla metanizzazione dei Comuni ricadenti nell'area del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano valore di obiettivo strategico funzionale al perseguimento delle linee programmatiche di politica energetica regionale ed in linea con gli obiettivi del Programma Europa 2020.


 

167. Al fine di preservare il patrimonio di professionalità del personale interessato dalle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 563 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), nell'ambito dei processi di riorganizzazione delle funzioni e delle attività in house e strumentali, partecipate dalla Regione, l'amministrazione regionale dispone, anche indipendentemente da istanza di parte, il ricorso agli ammortizzatori  sociali in deroga, di cui all'accordo Stato Regioni del 22 novembre 2012, per il tempo strettamente necessario a consentire, nei confronti del personale destinatario della misura, l'attuazione delle predette procedure di mobilità e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

168. L'adozione della misura di cui al comma 166 costituisce adempimento degli obblighi di servizio del dirigente competente anche ai fini della valutazione di risultato.


 

169. La legge regionale 13 agosto 1998, n.13 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione) è abrogata ad eccezione del comma 1 dell'articolo 4 e dell'alinea del comma 1 dell'articolo 5 modificati così come stabilito dai commi 116 e 117 della presente legge.


 

170. Il comma 14 dell'articolo 31 della legge regionale del 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007), è abrogato.


 

171. Il comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale del 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2009), è abrogato.


 

172. Il comma 33 dell'articolo 52 della legge regionale del 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012), è abrogato.


 

173. I commi 43 e 183 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2013) sono abrogati.


 

174. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale del 28 marzo 2002, n.3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) è abrogato.


 

175. Dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 23 febbraio 1982, n.10 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981 n.65: tutela beni ambientali);

b) la legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 (Norme transitorie per le attività urbanistico -edilizie nei comuni della Regione);

c) la legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area Sorrentino - Amalfitana);

d) la legge regionale 18 novembre 1995, n. 24 (Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali);

e) la legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana);

f) la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all'antica città di Velia);

g) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania legge finanziaria regionale 2005);

h) l'articolo 13 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007).


 

176. L'articolo 19 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11(Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale) è abrogato.


 

177. L'allegato 1 alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 47 (Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con legge 29 maggio 1980, n. 54 e 1 settembre 1981, n. 65 in materia di turismo) è abrogato.


 

178. Il terzo comma dell'articolo 4, e gli articoli 7, 9, 11 e 17 della legge regionale 15 marzo 1984, n.15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta) sono abrogati.


 

179. Al comma 12 dell'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "diciotto mesi".


 

180. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare) è abrogato.


 

[181. Il Presidente della Regione indice il referendum per l'istituzione del Comune unico Isola d'Ischia per la fusione dei comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) in ragione delle esigenze delle popolazioni, lo Statuto del nuovo Comune sancisce il numero e la delimitazione territoriale delle frazioni e ne disciplina l'organizzazione e le funzioni. La Provincia di Napoli è delegata, a norma dell'articolo 11 della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), a regolare i rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo Comune compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali, finanziarie e a quelli riguardanti il personale. La Giunta regionale predispone i provvedimenti necessari per l'esecuzione.] (23)

 

(23) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.


 

182. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza), è sostituito dal seguente:

"3. L'incarico di garante può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi e comprovati motivi d'ordine morale o gravi violazioni di legge.".


 

183. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2006 dopo le parole "aziende sanitarie locali" sono aggiunte le seguenti: "e della collaborazione di enti privati di volontariato e onlus atti a coadiuvare le attività del Garante. Il Garante, al fine di una maggiore presenza sul territorio, può avvalersi di sedi decentrate messe a disposizione di qualsiasi soggetto purché sia senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione regionale".


 

184. È istituita, nell'ambito dell'Ordinamento della Giunta regionale, di cui al regolamento 12/2011, l'Unità operativa dirigenziale "Genio civile di Ariano Irpino – presidio protezione civile", a tutela del territorio dall'elevato rischio sismico ed idrogeologico. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua il nuovo bacino di competenza del Genio civile di Ariano Irpino, ampliandone l'originario ambito territoriale, sulla base delle affinità di natura idro-geo-morfologica del territorio e provvede a modificare conseguentemente il regolamento 12/2011, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.


 

185. L'articolo 10 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania) è così sostituito:

"Art.10 (Giunta)

1. La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente parco e garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. Partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore dell'Ente parco. Funge da segretario un dipendente dell'Ente parco indicato dal Presidente dell'Ente.

2. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente e, in particolare:

a) adotta, sentito il comitato consuntivo regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui all' articolo 18;

b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;

c) elabora e adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

3. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo e dura in carica cinque anni, i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, su proposta dell'assessore competente in materia alla definizione della composizione della Giunta,

5. Gli enti, associazioni ed organizzazioni che, decorsi trenta giorni dalla richiesta, non provvedono alla nomina dei propri rappresentanti sono considerati rinunciatari.".


 

[186. Per i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Campania si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.] (24)

 

(24) Comma abrogato dall'articolo 24, comma 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

[187. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al personale non dirigente della Regione Campania cui sono conferiti incarichi di amministratore unico, amministratore delegato o liquidatore delle società di cui al comma 186, si riconosce per la durata dell'incarico un'indennità integrativa pari al trattamento fondamentale della dirigenza oltre alla retribuzione di posizione percepita da un dirigente di U.O.D., da riversare nella misura del 40 per cento al fondo di competenza.] (24)

 

(24) Comma abrogato dall'articolo 24, comma 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

[188. La retribuzione di cui al comma 187 è anticipata dall'amministrazione di appartenenza del dipendente e rimborsata interamente alla stessa dalla Società.] (24)

 

(24) Comma abrogato dall'articolo 24, comma 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

[189. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 187 e 188 si applicano retroattivamente anche agli incarichi conferiti nell'anno solare antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.] (24)

 

(24) Comma abrogato dall'articolo 24, comma 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

[190. In conseguenza delle procedure di riordino delle società partecipate regionali in corso e al fine di assicurare la piena efficacia della gestione, la Giunta regionale determina annualmente, a partire dall'esercizio finanziario in corso, l'ammontare dei compensi degli amministratori delle società predette, tenendo conto dei criteri, formulati con propria delibera, improntati alle dimensioni e alla complessità dell'attività e alla struttura organizzativa delle stesse.] (24)

 

(24) Comma abrogato dall'articolo 24, comma 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

191. Al comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011 dopo le parole "incarichi aggiuntivi" sono inserite le seguenti: "il tutto nel rispetto delle previsioni dei rispettivi CCNL di categoria dei dirigenti delle società partecipate o degli enti strumentali esclusi dall'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)".


 

192. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole "pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata" sono soppresse.


 

193. I Comuni della Regione Campania che hanno esercitato il diritto di prelazione sulle rispettive sedi farmaceutiche, in applicazione degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), devono trasmettere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, al competente ufficio regionale, tutti gli atti propedeutici al rilascio della prescritta autorizzazione regionale.


 

194. Alla fine del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 1/2007 dopo la parola "interessati" aggiungere le parole "e versati per il tramite dell'amministrazione regionale".


 

195. Gli  allegati A e B della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e per le designazioni di competenza della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 13 febbraio 2014, n. 7, sono così modificati:

a) nell'allegato A (Enti. aziende e organismi regionali- art. 3, comma 3, lett. a):

1) sono soppresse  le parole da "Enti vari Ente " a  " Ville Vesuviane";

2) nel gruppo Aziende Ospedaliere sono soppresse   le parole "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona":

3) nel gruppo Aziende Ospedaliere Universitarie sono aggiunte  le parole ‘San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona";

b) nell'allegato B (Consulte, osservatori, commissioni e comitati- art.3, comma 3, lett. b):

1) sono soppresse  le parole "Comitato regionale per  le pari opportunità".


 

196. Alla lettera d) del comma 5  dell'articolo 7 della legge regionale  27 marzo 2009, n. 4 (Legge  elettorale) la parola "cinque" è sostituita con la seguente "dieci".


 

[197. La Regione Campania, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo.] (25)

 

(25) Comma abrogato dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 2.


 

[197bis. La Regione, attraverso l'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, istituito con legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013), provvede a redigere e aggiornare annualmente un elenco di tutti gli esercizi commerciali, circoli privati o luoghi di aggregazione, suddivisi per Comune, che hanno scelto di non dotarsi di apparecchiature per il gioco d'azzardo e lo pubblica tempestivamente in una sezione dedicata del sito internet istituzionale. L'iscrizione nell'elenco è considerata dalla Regione titolo premiale nella concessione di finanziamenti, benefici economici comunque denominati. L'Osservatorio regionale in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, uno specifico materiale informativo sui rischi correlati al gioco stesso e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

a) la data del collegamento alle reti telematiche;

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, oltre alle sanzioni previste dalla legge, si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 500,00.] (25)

 

(25) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 12, comma 4 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 in seguito abrogato dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 2.


 

[198. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la realizzazione di iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali e i soggetti del mondo del volontariato e del terzo settore non aventi scopo di lucro che si occupano di GAP al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 ed i seguenti obiettivi:

a) diffusione, nei confronti dei minori, della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;

b) rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, del contrasto, della prevenzione e della riduzione del rischio della dipendenza da gioco.] (25)

 

(25) Comma abrogato dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 2.


 

[199. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 197, la Regione si avvale dell'Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, istituito con legge regionale 5/2013, che promuove strategie per la pianificazione ed il controllo dei comportamenti di gioco, compresi percorsi di formazione per il personale socio-sanitario delle aziende sanitarie ed iniziative per la prevenzione del fenomeno delle dipendenze da gioco, in particolare nei luoghi di lavoro, studio e ricreazione. L'Osservatorio sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli ed alle famiglie colpite da GAP.] (25)

 

(25) Comma abrogato dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 2.


 

[200. A cura dell'Osservatorio regionale è istituito il marchio Slot Free rilasciato agli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo.] (25)

 

(25) Comma abrogato dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 2.


 

[201. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco.] (25)

 

 

(25) Comma abrogato dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 2.

 


 

[202. La Regione può istituire, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, un fondo di contrasto per il GAP alimentato dalle eventuali risorse comunitarie, nazionali o regionali.] (25)

 

(25) Comma abrogato dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 2.


 

[203. Per contenere le conseguenze negative della cattiva alimentazione, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce la rilevanza sociale delle patologie conseguenti all'obesità nell'età della crescita e, in particolare:

a) favorisce la prevenzione, mediante sensibilizzazione e informazione;

b) promuove la conoscenza, prioritariamente attraverso il contesto scolastico;

c) sostiene le attività di volontariato finalizzate al supporto dei soggetti direttamente già interessati e promuove progetti volti all'attuazione di campagne informative di educazione alimentare.] (26)

 

(26) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 9.


 

[204. La Regione promuove campagne informative e di sensibilizzazione inerenti l'obesità infantile e adolescenziale. In particolare promuove:

a) corretti stili di vita, nonché informazione sui prodotti alimentari, provenienza e trasformazione degli stessi;

b) politiche di informazione e di ascolto attraverso l'istituzione in ambito scolastico, di sportelli di ascolto ed incontro, con particolare riguardo all'aspetto psicologico del soggetto, riconducendo lo stesso ad un percorso assistenziale, educativo e di integrazione sociale;

c) politiche che incoraggino l'attività fisica;

d) attività specifiche adeguate all'attività motoria dei soggetti obesi;

e) campagne di informazione rivolte alle famiglie, con incontri relativi a stili di vita non corretti ed abitudini familiari di supporto, con particolare riguardo agli aspetti psicosociali della condizione del soggetto obeso o in interessante sovrappeso;

f) progetti di prevenzione e sorveglianza sulle abitudini alimentari non corrette dei genitori, quale causa di un non corretto rapporto con il cibo dei figli.] (26)

 

(26) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 9.


 

[205. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), promuove l'istituzione del Registro dell'obesità infantile e adolescenziale della Regione Campania.] (26)

 

(26) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 9.


 

[206. La Regione Campania, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), in osservanza al principio dell'universalità del diritto di accesso e  di uguaglianza di trattamento sull'intero territorio regionale in considerazione della specificità dei bisogni della persona in situazione di disagio e di fragilità, promuove condizioni di benessere e di inclusione sociale delle persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro autistico, garantendo l'esercizio del diritto alla salute e la fruizione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali di cui alla legislazione vigente e l'adozione di un percorso diagnostico terapeutico personalizzato (PDTA) che prevede:

a) precocità della diagnosi e della riabilitazione;

b) la presa in carico congiunta del paziente con diagnosi di spettro dell'autismo attraverso il coordinamento dei servizi Cure domiciliari, Sociosanitari e Materno infantile;

c) adozione del metodo Analisi Comportamentale Applicata (ABA) come metodologia a cui ispirare tutti gli interventi, nel rispetto delle linee guida di neuropsichiatria infantile.

Detta disposizione è attuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.] (27)

 

(27) Comma abrogato dall'articolo 22 della legge regionale 28 settembre 2017, n. 26. In precedenza il presente comma era stato sostituito dall'articolo 8, comma 6 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 e dall'articolo 22, comma 4, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

[207. La Regione Campania, in considerazione della condizione patologica cronica e inabilitante causata dai disturbi dello spettro autistico che interessa un numero elevato di famiglie campane e che si configura come un rilevante problema di sanità pubblica con evidenti ricadute di ordine sociale ed economico, promuove altresì azioni di sostegno ai familiari delle persone di cui al comma 206, per prevenire e ridurre forme di impoverimento sociale, relazionale, economico e di disgregazione del tessuto familiare.] (28)

 

(28) Comma abrogato dall'articolo 22 della legge regionale 28 settembre 2017, n. 26.


 

[208. Sono destinatari delle azioni di cui ai commi 206 e 207 le persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro autistico, secondo le descrizioni dei sistemi di classificazione internazionale, e i loro familiari.] (28)

 

(28) Comma abrogato dall'articolo 22 della legge regionale 28 settembre 2017, n. 26.


 

209. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la collaborazione con lo Stato, con gli enti locali, con le aziende sanitarie, con le aziende ospedaliere, con i soggetti accreditati dal servizio sanitario nazionale, con i soggetti del terzo settore e con altre istituzioni e soggetti pubblici, per predisporre specifiche azioni, interventi e altre idonee iniziative per l'integrazione delle politiche sanitarie, sociosanitarie, sociali, con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.


 

210. Dopo l'articolo  4 della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 1 (Istituzione in ciascuna usl del servizio per la tutela della salute mentale) sono aggiunti i seguenti:

"Art. 4 bis (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale)
1. Presso la direzione generale per la tutela della salute è istituita la Consulta  regionale per la salute mentale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale.

Art. 4 ter ( Composizione della Consulta )

1. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni senza  scopo di lucro che operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza mentale strumenti di autotutela e promozione, e da rappresentanti degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti e delle società scientifiche che operano in materia di salute mentale, più rappresentativi a livello regionale. In particolare, la Consulta è composta da:

a) cinque  rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari;

b) due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti;

c) tre rappresentanti designati dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;

d) tre rappresentanti designati dalle società scientifiche;

e) tre esperti designati dal Consiglio regionale tra gli operatori del settore.

2. Sono invitati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, i dirigenti responsabili dei dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali . Possono essere, altresì, invitati, in relazione a specifici argomenti, i rappresentanti degli operatori e dei servizi.

Art. 4 quater (Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. I rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 4 ter, designati con le modalità di cui al comma 2, sono  rinnovati ogni tre anni.

2. Al fine della costituzione della Consulta, le associazioni, le società scientifiche e gli organismi di cui all'articolo 4 ter effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione regionale. Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute purché sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 4 ter e fatte comunque salve le successive integrazioni. 

3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. I membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di salute mentale.

4. La Consulta si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione.

5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. 

6. La Regione, tramite la direzione generale per la tutela della salute, promuove le iniziative necessarie a garantire il regolare funzionamento della Consulta.

Art. 4 quinquies (Compiti della Consulta)

1. La Consulta, in collaborazione con la direzione generale per la tutela della salute, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) promuove la partecipazione attiva delle persone con sofferenza mentale alla vita della collettività ed il riconoscimento dei loro diritti; 

b) formula proposte per la realizzazione di interventi in favore delle persone con sofferenza mentale, finalizzati, in particolare, a favorirne l'integrazione sociale; 

c) promuove iniziative per la corretta applicazione delle norme che prevedono il superamento e la definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici; 

d) collabora con l'amministrazione regionale per il monitoraggio sulle strutture psichiatriche, pubbliche e private, esistenti sul territorio regionale, in merito al possesso ed al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura nonché alle attività svolte anche ai livelli assistenziali, qualitativi e quantitativi, forniti dalle stesse, relazionandone all'assessore competente e annualmente alla commissione consiliare permanente competente in materia sanitaria; 

e) promuove, nel pieno rispetto della dignità della persona e nella garanzia del diritto di cittadinanza, iniziative per rimuovere situazioni di particolare gravità, richiedendo, se necessario, atti o relazioni scritte in merito alle disfunzioni segnalate; 

f) propone, anche in collaborazione con i dipartimenti di salute mentale delle ASL, azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza in favore delle persone con sofferenza mentale;

g) esprime il parere.".


 

210 bis. Per lo svolgimento delle attività della Consulta di cui al comma 210 si provvede, relativamente all'anno 2014, mediante utilizzo della somma di euro 20.000,00, su Missione 20 Fondo di riserva.


 

211. Sono eleggibili a consigliere regionale della Campania gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per le votazioni.


 

212. Non sono eleggibili alla carica di presidente della Giunta e di consigliere regionale della Campania:

a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;

b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

c) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato;

d) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

e) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture (tribunali o sezioni distaccate dei tribunali ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), ed ai tribunali amministrativi regionali, nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

f) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione, i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

g) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi o aziende dipendenti della Regione, i dirigenti delle aziende sanitarie locali nonché i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate;

h) i consiglieri regionali in carica in altra regione;

i) i sindaci dei comuni, superiori a 5.000 abitanti, compresi nel territorio regionale;

l) i componenti dell'esecutivo delle aree metropolitane, i presidenti e i componenti delle giunte provinciali.


 

213. Le cause di ineleggibilità previste per i soggetti di cui alle lettere f), g), h), i) e l) del comma 212 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.


 

214. Le strutture convenzionate di cui al comma 212, lettera g) sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).


 

215. La pubblica amministrazione adotta i provvedimenti di cui ai commi 212  e 213 entro cinque giorni dalla richiesta. Se l'amministrazione non provvede, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.


 

216. La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.


 

217. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) l'amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che ricevono in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa supera nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

b) colui che, come amministratore, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti della Regione oppure in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di legge dello Stato o della Regione;

c) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore di imprese di cui alle lettere a) e b);

d) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dal comma 212;

e) i parlamentari nazionali ed europei.


 

218. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 212 a 217 si applica il decreto legislativo 267/2000.


 

219. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), e dell'articolo  25, comma 3,  lettere a), b) e d)  del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e del parere dell'ASL nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l'interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, se non nominato, di un professionista abilitato, che attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)  provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa.


 

220. Sulle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 219, i comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del venti per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, ne dà comunicazione all'interessato. Entro i successivi trenta giorni, il responsabile dello SUE comunica all'interessato l'esito del controllo.


 

221. In caso di esito negativo dei controlli, se il responsabile dello SUE rileva la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (SCIA), dalla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) o dal permesso di costruire o realizzate con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi dell'articolo 25, comma 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 non preclude l'esercizio dei poteri di vigilanza comunale, di cui agli articoli  27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica  380/2001,  nonché l'assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21quinquies e 21nonies della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.


 

[222. La Regione promuove l'individuazione dell'ammontare dell'indennità di residenza da erogare ai titolari delle farmacie rurali di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a a favore dei farmacisti rurali) e alla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) in relazione alla popolazione residente nelle località di ubicazione delle farmacie medesime.] (29)

 

(29) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, come disposto dall'articolo 5, comma 1, della Legge Regionale 18 luglio 2023, n. 18.


 

223. Il comma 14 quater dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale)  è sostituito dal seguente:

"14 quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui all'articolo 18,  comma 2,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad attivare procedure di reclutamento ordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, in rapporto alla programmazione  triennale del  fabbisogno  di personale e comunque, nei limiti della spesa per tale finalità risultante dal bilancio al 31 dicembre 2013. Nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali, la So.Re.Sa compie le attività necessarie per garantire la continuità delle linee di azione previste nel Piano triennale 2013-2014, approvato con delibera della  Giunta regionale n.154 del 3 giugno 2013.".


 

224. All'esito del raggiungimento del pareggio di bilancio del sistema sanitario regionale, certificato in sede di monitoraggio e verifica del rientro dal disavanzo nel settore sanitario, la Giunta regionale promuove nelle competenti sedi istituzionali la riqualificazione della spesa sanitaria per il miglioramento dell'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la  rimodulazione dei parametri di ripartizione del Fondo sanitario regionale.


 

225. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011, dopo le parole: "società" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti in house".


 

226. A decorrere dall'esercizio 2014, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione ed in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 446/1997  ed all'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario),  i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e l'Addizionale Regionale all'Imposta sul Reddito delle persone fisiche (addizionale regionale IRPEF) di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 446/1997, sono riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale, secondo modalità e procedure da stabilire con opportune modifiche all'atto convenzionale stipulato con l'agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b), della legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, art. 24).


 

227. Le somme di cui al comma 226 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, interessi e sanzioni.


 

228. In coerenza con la normativa richiamata al comma 226 nonché con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 68/2011  una quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dall'articolo  4 del medesimo decreto legislativo, è riversata direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo modalità e procedure da stabilire con opportune modifiche all'atto convenzionale stipulato con l' agenzia delle entrate.


 

229. Ai fini di cui al comma 228 la Regione concorre all'attività di recupero fiscale principalmente mediante segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio.


 

230. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012), le parole "e fino ad un massimo di euro 42.530.077,25 per ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2037" sono sostituite con le seguenti: "fino ad un massimo di euro 42.530.077,25 per l'esercizio 2014, fino ad un massimo di euro 26.820.241,51 per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2030, fino ad un massimo di euro 29.477.319,10 per ciascuno degli esercizi dal 2031 al 2035 e fino ad un massimo di euro 48.898.204,48 per ciascuno degli esercizi dal 2036 al 2044". (30)

 

(30) Comma modificato dall'articolo 1, comma 25 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.   


 

231. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 ( Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni  ed integrazioni) la parola"cinque" è sostituita dalla seguente  "tre".


 

231 bis. La disposizione di cui al comma 231 si applica anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.    


 

232. Il termine per la prima verifica biennale della sussistenza dei requisiti previsti per la iscrizione nel registro del volontariato, fissato dall'articolo 23, comma 2, del regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 4 (Regolamento di attuazione delle legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 – legge per la dignità e le cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 200, n. 328) è prorogato al 30 ottobre 2014".


 

233. Per l'anno 2014 è concesso un contributo per il funzionamento delle società in house della regione Campania nella misura di euro 50.000,00 non soggetto a rendicontazione, fermo restando l'esercizio delle attività di vigilanza e monitoraggio e del controllo analogo sulle predette società. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla società di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 15/2013.


 

234. I contributi di cui al comma 233 trovano copertura mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014.


235. L'articolo  1 della legge regionale 5/2013 è così modificato:

a) al comma 167 dopo le parole "(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)" sono aggiunte le seguenti: "e degli istituti di pagamento iscritti all'albo di cui all'articolo 114 septies del medesimo decreto legislativo 385/1993"; 

b) al comma 168 dopo le parole "di cui al comma 167" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli  istituti di pagamento iscritti all'albo di cui all'articolo 114 septies del medesimo  decreto legislativo 385/1993".


 

236. I competenti uffici della Giunta regionale applicano il combinato disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 3/2005 e dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 15/2002, per la tutela dei consumatori e dei produttori bufalini della Campania, anche prevedendo un piano di monitoraggio, di verifica e controllo incrociato  tra il latte di bufala prodotto o introdotto in Campania e la mozzarella di bufala campana DOP e la mozzarella di latte di bufala generica prodotta. I predetti controlli sono effettuati sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione.


 

237. Il comma 6 dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/1983 è così modificato:

"6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore.".


 

238. Per migliorare la qualità e l'efficacia diagnostica nel campo oncologico, la Regione adotta ogni utile iniziativa per promuove la medicina nucleare in vivo e in vitro.


 

239. Le provvidenze e le sovvenzioni alle confederazioni e alle associazioni di categoria del commercio previste dalla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), sono finanziate per l'anno 2014 per un importo di euro 800.000,00 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria PMI e Artigianato) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014. (31)

 

(31) Comma così sostituito dall'articolo 14, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1.


 

240. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro