Legge Regionale 20 novembre 2018, n. 39.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.



 

Testo vigente della Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39.

 

"Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

 

Art. 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. La Regione Campania, nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, al fine della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini, disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di seguito denominati impianti termici. Le presenti disposizioni si applicano agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati sul territorio regionale, per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti esistenti e di nuova costruzione e per promuovere la riconversione degli impianti termici con sistemi più efficienti ed alimentati ad energia rinnovabile, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

2. La Regione Campania disciplina, inoltre, le modalità di tenuta del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici, redatti in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nel d.lgs. 192/2005, recepisce la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 n. 31 sulla prestazione energetica nell'edilizia ed adotta la metodologia nazionale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, contenuta nei provvedimenti di recepimento e nelle norme tecniche nazionali.

3. Ai sensi dei commi 1 e 2, la Regione Campania istituisce:

a) il Catasto Energetico Regionale;

b) l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione e definisce i criteri dei programmi, su base annua, di verifica della conformità dei rapporti di ispezione;

c) l'elenco regionale dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale e definisce i requisiti di qualificazione ed aggiornamento professionale dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;

d) l'elenco regionale dei soggetti abilitati alle attività di certificazione energetica degli edifici e definisce i criteri dei programmi, su base annua, di controllo e verifica degli Attestati di Prestazione Energetica trasmessi.


 

 

Art. 2

(Autorità competenti)

1. Nelle more dell'attivazione del Catasto Energetico Regionale di cui all'articolo 4, gli Enti individuati dall'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), di seguito denominati Autorità Competenti, svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Le autorità competenti, relative ai Comuni inferiori ai 40.000 abitanti, possono essere individuate dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, secondo le rispettive competenze. (1)

3. Le Autorità Competenti, sulla base di specifici protocolli d'intesa e, previa comunicazione alla Regione Campania, possono stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite.

4. La Regione Campania esercita le funzioni regolamentari e di coordinamento complessivo in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici nonché d'istituzione e gestione del Catasto Energetico Regionale. In caso d'inadempienza delle Autorità Competenti territoriali nell'espletamento delle funzioni pubbliche affidate, la Regione Campania, previa diffida a provvedere, attiva i previsti poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

5. Le Autorità Competenti possono svolgere le attività di propria competenza anche mediante affidamento del servizio ad organismi esterni qualificati ed in possesso dei requisiti di cui all'Allegato C) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), denominati soggetti esecutori, per la gestione e l'implementazione delle attività riguardanti l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici nonché, nei casi stabiliti dall'articolo 23, comma 4, per le attività di controllo sugli Attestati di Prestazione Energetica.

6. Le Autorità Competenti trasmettono, annualmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia, una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

7. La Regione Campania considera la tutela e la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario, pertanto, i soggetti esecutori:

a) applicano integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;

b) garantiscono l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro e pongono in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovute in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e impongono, al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati, il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

8. Il personale incaricato di effettuare le ispezioni deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato C) del d.p.r. 74/2013.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 72 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.


 

 

Art. 3

(Definizioni)

1. Per le definizioni indicate nella presente legge, si richiamano l'articolo 2, comma 1 e l'Allegato A del d.lgs. 192/2005 e ogni altra normativa vigente e applicabile in materia.


 

 

Art. 4

(Catasto Energetico Regionale)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, sul territorio regionale, il Catasto Energetico Regionale, di seguito denominato Catasto.

2. Il Catasto si articola nel Catasto Regionale degli Impianti Termici, previsto all'articolo 15 e nel Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, previsto all'articolo 22 e persegue le seguenti finalità:

a) il coordinamento delle attività oggetto delle presenti disposizioni;

b) il supporto tecnico delle Autorità Competenti in materia di accertamenti ed ispezioni sui dati degli impianti termici;

c) il supporto tecnico dei soggetti abilitati al rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica e dei collegi o ordini professionali di appartenenza in ordine all'utilizzo della procedura telematica;

d) la gestione, attraverso il sistema telematico, della documentazione relativa ai controlli periodici ed alle ispezioni effettuate sul territorio regionale;

e) l'estrazione ed elaborazione dei dati necessari alla Regione Campania per la predisposizione delle relazioni sulle attività ispettive espletate dalle Autorità Competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatori che necessitano dei dati registrati all'interno del Catasto;

f) la gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema attraverso il monitoraggio dei dati ricevuti;

g) rendere disponibili i dati del Catasto per una gestione integrata delle funzioni di governo del territorio e di programmazione energetica, ambientale, paesaggistica ed urbanistica anche mediante integrazioni con il Sistema informativo territoriale della Regione Campania, il Sistema iTer e gli altri sistemi informativi strumentali alla governance del territorio;

h) rendere disponibili i dati del Catasto in tutti i casi previsti dalla legge.

3. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 2, la struttura amministrativa regionale competente per materia, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 31, è autorizzata, direttamente, oppure tramite società in house, a stipulare i necessari atti negoziali per la progettazione, la realizzazione e il mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato, per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici e per il Catasto degli Impianti Termici.


 

 

Art. 5

(Utenti del Catasto Energetico Regionale)

1. I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività del Catasto sono:

a) per la parte relativa agli impianti termici:

1) il proprietario dell'immobile;

2) l'occupante dell'immobile;

3) l'amministratore dell'immobile;

4) l'intestatario della fornitura di combustibile;

5) il distributore di combustibile;

6) il terzo responsabile;

7) l'Autorità Competente;

8) gli enti locali;

9) il manutentore;

10) l'installatore;

11) il conduttore dell'impianto termico;

12) il progettista;

13) il costruttore (impresa edile);

14) l'ispettore;

b) per la parte relativa agli Attestati di Prestazione Energetica:

1) il proprietario dell'immobile;

2) l'occupante dell'immobile;

3) l'amministratore dell'immobile;

4) l'Autorità Competente;

5) il progettista;

6) il costruttore (impresa edile);

7) il tecnico certificatore;

8) i notai;

9) gli enti locali.

2. Gli adempimenti per l'accesso al Catasto e la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti sono riportati sul portale web dedicato.

3. Gli utenti, per cui è previsto un accesso ai servizi del Catasto qualificato a seguito di registrazione al portale web, sono tenuti a sottoscrivere le Condizioni d'uso che sono messe a disposizione, da parte del soggetto gestore, sul portale stesso. Le Condizioni d'uso prevedono l'invio di documentazione o di autocertificazioni che attestano il possesso dei requisiti dei soggetti che intendono registrarsi ed, inoltre, le dichiarazioni del rispetto delle normative vigenti.


 

 

Art. 6

(Gestione del Catasto Energetico Regionale)

1. La competente struttura amministrativa della Giunta regionale provvede alle seguenti attività:

a) gestione del Catasto in tutte le sue componenti;

b) coordinamento ed utilizzo del Catasto e delle attività oggetto delle presenti disposizioni;

c) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema;

d) adempimenti relativi all'accesso al Catasto e predisposizione della manualistica destinata alle differenti categorie di utenti.

2. Nell'ambito della gestione del Catasto, le Autorità Competenti sono tenute:

a) a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici istituiti localmente nel Catasto;

b) al caricamento di tutte le attività eseguite in un periodo non inferiore ad un mese solare;

c) alla validazione di dichiarazioni, rapporti di controllo, installazioni e dati inseriti dai diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza.


 

 

TITOLO II

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e gestione del Catasto Regionale degli Impianti Termici

 

 

Art. 7

(Soggetti responsabili degli impianti termici)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto. Il responsabile dell'impianto è individuato in base alla tipologia dell'impianto termico. Il responsabile dell'impianto termico è:

a) il proprietario o l'utilizzatore dell'unità abitativa al cui servizio è installato l'impianto termico nel caso di abitazioni od unità abitative dotate d'impianto termico autonomo;

b) l'amministratore del condominio nel caso di impianti termici centralizzati al servizio dell'edificio condominiale;

c) il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 6 del d.p.r. 74/2013 qualora sia stato formalmente delegato da. uno dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

2. Il terzo responsabile informa l'Autorità Competente della delega ricevuta entro dieci giorni dal conferimento della stessa, con atto scritto avente data certa ed utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale, in recepimento dell'allegato 12 delle linee guida Enea in materia, adottate ai sensi del d.lgs. 192/2005 e del d.p.r. 74/2013.

3. La variazione del responsabile dell'impianto termico: il nuovo soggetto responsabile, il nuovo proprietario, il nuovo amministratore, il nuovo occupante, o il nuovo terzo responsabile, è comunicato all' Autorità Competente, a cura del nuovo responsabile, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale, in recepimento degli allegati 11 e 13 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del d.lgs. 192/2005 e del d.p.r. 74/2013, n. 74:

a) entro dieci giorni, se la modifica è conseguente alla nomina di un nuovo responsabile, per gli impianti condominiali;

b) entro trenta giorni per gli impianti singoli a servizio di specifiche unità immobiliari, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o utilizzatore o occupante a qualsiasi titolo.

4. La revoca, la rinuncia o la decadenza dall'incarico di terzo responsabile, previa comunicazione recettizia tra le parti, è comunicata all'Autorità Competente, entro i successivi due giorni lavorativi, a cura di una delle parti, in conformità a quanto disciplinato con apposito provvedimento nella modulistica predisposta dalla struttura regionale competente per materia.

5. Il responsabile dell'impianto si avvale di un tecnico, di seguito denominato manutentore che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato di eseguire le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici di cui all'articolo 8 e ad effettuare i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, con le modalità, le prescrizioni e la tempistica previste dalla presente legge.

6. L'installatore per impianti di nuova realizzazione ed il manutentore per quelli esistenti, nell'ambito delle proprie responsabilità, devono definire e dichiarare al responsabile dell'impianto in forma scritta e in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto installato o manutenuto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) devono essere effettuate.

7. Il manutentore coadiuva il responsabile dell'impianto nelle comunicazioni previste dalla presente legge e nelle attività di pagamento del contributo di gestione di cui all'articolo 17.


 

 

Art. 8

(Manutenzione e controllo)

1. Il responsabile dell'impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 del d.p.r. 74/2013, con le cadenze previste.

2. Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare dal proprio manutentore il libretto d'impianto, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014, n. 73784 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporti di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia d'istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) ed abilitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici che impiegano macchine frigorifere devono essere eseguite, se sussistono i presupposti, da aziende con i requisiti per gli impianti termici ed iscritte ai registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).

4. Il manutentore incaricato esegue le operazioni di cui al presente articolo secondo gli standard qualitativi di settore ed a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine di ciascun intervento, il manutentore incaricato ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico in conformità all'Allegato A al d.p.r. 74/2013 secondo la modulistica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 73784/2014. Copia del rapporto è consegnata al responsabile dell'impianto che la conserva e la allega al libretto.

5. La documentazione è conservata dal responsabile dell'impianto per cinque anni ed esibita all'atto dei controlli e delle verifiche ispettive.


 

 

Art. 9

(Controlli di efficienza energetica)

1. Il controllo di efficienza energetica, di cui al presente articolo, è obbligatorio per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.

2. Sono esclusi dall'attività di controllo:

a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10kW;

b) gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;

c) i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica;

d) i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

3. Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

4. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

a) libretto d'impianto, conforme al modello di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 73784/2014 che deve essere conservato per l'intera durata in esercizio dell'impianto;

b) libretto d'uso e manutenzione dell'impianto redatto dall'impresa installatrice, costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;

c) libretti d'istruzione, uso e manutenzione dei generatori, bruciatori ed apparecchiature dell'impianto forniti dal produttore;

d) autorizzazioni amministrative, quali: libretto matricolare d'impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia INAIL, se obbligatori;

e) dichiarazione di conformità, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 37/2008 e, per gli impianti installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto, la documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) ed al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico), se obbligatoria;

f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;

g) codice dell'impianto, a seguito della procedura di accatastamento, di cui alla presente legge.

5. Il controllo di efficienza energetica, eseguito in coerenza con le cadenze previste al comma 9, prevede la compilazione, in tutte le sue parti, del pertinente Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, di seguito RCEE, come previsto nell'Allegato A) del d.p.r. 74/2013, secondo i modelli predisposti dalla struttura amministrativa regionale competente per materia.

6. I manutentori abilitati trasmettono al Catasto degli Impianti Termici territorialmente competente una copia del RCEE. Per assicurare l'aggiornamento continuo del Catasto, la trasmissione è eseguita, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dalla data di effettuazione del controllo e comunque non oltre il termine fissato dall'Autorità Competente. La ricevuta di avvenuta acquisizione al Catasto del RCEE è resa disponibile a completamento della corretta trasmissione dello stesso.

7. Per la validità della trasmissione di cui al comma 6, è necessario aver provveduto al versamento dello specifico contributo relativo agli impianti termici, come specificato all'articolo 17, in coerenza con le modalità e le procedure stabilite dalle Autorità Competenti fino alla adozione delle procedure che sono definite in concomitanza dell'attivazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici.

8. Se il manutentore trasmette al Catasto un RCEE da cui si evince un rendimento di combustione inferiore al minimo di legge o nel caso il manutentore riscontra una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, l'impianto è oggetto di visita ispettiva dell'Autorità Competente, con addebito dei costi secondo quanto riportato all'articolo 10.

9. La cadenza e validità del RCEE, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo redatto con i contenuti minimi e la tempistica prevista nell'Allegato A).

10. Il controllo di efficienza energetica deve essere, inoltre, effettuato:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;

c) nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

11. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni indicate al comma 10, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica è eseguita applicando la tempistica prevista dal d.p.r 74/2013.

12. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del d.p.r 74/2013, il rendimento di combustione, rilevato nel corso del controllo, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B) del medesimo d.p.r. 74/2013.

13. Nel caso d'impianti con potenza nominale al focolare superiore a kW 232, il responsabile deve provvedere anche al rispetto degli obblighi afferenti la conduzione dell'impianto, compresa l'individuazione della figura del conduttore.

14. Per il controllo dell'efficienza energetica dei generatori alimentati a fonte biomassa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposito provvedimento adottato, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i valori minimi di rendimento da rispettare al fine di garantire l'efficienza in funzione della tipologia di apparecchio e delle specifiche condizioni di esercizio, individua le modalità, le procedure e i soggetti abilitati al controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 37/2008 e adotta uno specifico modello di RCEE per i gruppi termici a biomassa solida.

15. Per l'implementazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici, gli impianti alimentati da fonte biomassa, di cui al comma 14, sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione, di cui all'articolo 8, corredato del corrispondente contributo impianti termici, di cui all'articolo 26, comma 2, nella misura ridotta del 50 per cento.

16. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici.


 

 

Art. 10

(Accertamenti ed ispezioni)

1. L'Autorità territorialmente Competente provvede all'accertamento dei RCEE pervenuti e, se ne rileva la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i coerenti adeguamenti tecnici e documentali.

2. L'Autorità Competente, in base al numero dei rapporti di controllo pervenuti, dispone un numero annuale di ispezioni almeno pari al 5 per cento degli impianti esistenti sul territorio di competenza avvalendosi dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all' articolo 18. Le singole Autorità Competenti, sottoposte al coordinamento della Regione Campania, disciplinano le modalità di ispezione ed i criteri utilizzati per l'individuazione degli impianti da ispezionare nel rispetto dei livelli minimi indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Sono soggetti ad ispezioni gli impianti di:

a) climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;

b) climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;

c) produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

4. Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:

a) il manutentore rileva nel rapporto di controllo il mancato raggiungimento dei livelli minimi di rendimento o anomalie tali da rendere l'impianto non sicuro;

b) il manutentore o il terzo responsabile non provvede ad inviare oppure invia in ritardo il RCEE o lo stesso è privo dell'attestazione di pagamento del contributo impianti termici di cui all'articolo 17;

c) a seguito dell'accertamento non risultano soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e modifiche tecniche;

d) gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere hanno anzianità superiore a quindici anni;

e) vi è una espressa richiesta da parte del responsabile dell'impianto;

f) in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione, di cui all'articolo 8.

5. Sono inoltre sottoposti ad ispezione con il metodo a campione:

a) gli impianti termici per i quali risulta pervenuto il pertinente RCEE, diversi da quelli di cui al comma 4, lettere b) c) ed e). Il campione è determinato annualmente dall'Autorità Competente territoriale, oppure dal soggetto esecutore, mediante sorteggio ed è pari almeno al 3 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a dieci anni;

b) gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente). Il campione è determinato annualmente dall'Autorità Competente territoriale, ovvero dal soggetto esecutore, a margine delle altre ispezioni programmate e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

6. Le Autorità Competenti, prima dell'avvio delle verifiche, trasmettono alla Regione Campania i piani di verifica a campione di cui al comma 5 e l'elenco dei soggetti campionati. I piani si intendono approvati entro trenta giorni in assenza di osservazioni.

7. Le Autorità Competenti eseguono con le cadenze temporali di seguito riportate le ispezioni sugli impianti:

a) dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare una volta l'anno;

b) dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da  ispezionare almeno una volta ogni due anni;

c) dotati di macchine frigorifere, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.

8. I costi delle ispezioni sono a carico del responsabile dell'impianto secondo le modalità determinate dall'Autorità Competente, salvo i casi previsti dai commi 5 e 7.

9. I rapporti di ispezione sono trasmessi alle Autorità Competenti mediante il Catasto degli Impianti Termici a cura degli ispettori.


 

 

Art. 11

(Esecuzione delle ispezioni)

1. Le Autorità Competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni in atmosfera, la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza. L'ispezione dell'impianto individua anche il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente per materia, provvede all'emanazione di linee guida che disciplinano l'esecuzione delle ispezioni.


 

 

Art. 12

(Impianti termici e generatori disattivati)

1. Sono considerati impianti termici e generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e il generatore non può funzionare, quelli non collegati ad una fonte di energia e quelli che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore.

2. I responsabili degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori trasmettono all'Autorità Competente, entro trenta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente per materia in recepimento dell'allegato 14 delle linee guida Enea in materia, adottate ai sensi del d.lgs. 192/2005. Una copia della dichiarazione è allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità Competente.

4. Il soggetto esecutore può effettuare controlli a campione gratuiti su tutti gli impianti dichiarati disattivati.

5. La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici o generatori disattivati presenti sul territorio regionale.


 

 

Art. 13

(Segno identificativo - Bollino verde)

1. Il segno identificativo è il sistema adottato dalla Regione Campania per validare i RCEE che sono inviati all'Autorità Competente mediante il Catasto degli Impianti Termici, come previsto dall'articolo 8, comma 5, del d.p.r. 74/2013. Tale segno è costituito da un Bollino verde riportante l'anno di emissione, la tipologia d'impianto, il numero progressivo ed i dati relativi all'autorità emittente competente per territorio.

2. Il Bollino verde è apposto sui RCEE con la seguente cadenza temporale, per la quale è ammessa una tolleranza massima di sessanta giorni, ed è:

a) annuale:

1) per gli impianti alimentati a combustibile solido non rinnovabile o liquido, di potenza nominale inferiore o uguale a 10 kW;

2) per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale utile inferiore o uguale a 100 kW;

3) per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore e macchine frigorifere di potenza nominale inferiore o uguale a 100 kW;

b) biennale per le altre tipologie d'impianti diversi da quelli indicati alla lettera a).

3. I manutentori acquisiscono i Bollini da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità e nei luoghi indicati dall'Autorità Competente.

4. Il Bollino verde contiene l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo di impianti termici di cui all' articolo 17.

5. L'acquisizione dei Bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica secondo le linee guida predisposte dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3.


 

 

Art. 14

(Impianti centralizzati)

1. A decorrere dal 1° luglio 2019, le Autorità Competenti, come individuate all'articolo 2, in concomitanza con le verifiche periodiche di cui all'articolo 9, accertano il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) in materia di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.


 

 

Art. 15

(Catasto Regionale degli Impianti Termici)

1. La Regione Campania e le Autorità Competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici ubicati sul territorio regionale.

2. La Regione Campania istituisce, gestisce ed aggiorna, direttamente o tramite una società in house, il Catasto Regionale degli Impianti Termici, di seguito denominato Ca.R.I.T., quale parte integrante del Catasto. Tale strumento contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del Catasto Nazionale degli Impianti Termici e che risultano contenuti negli strumenti, riportati al comma 3, gestiti da ciascuna Autorità Competente.

3. Ciascuna Autorità competente istituisce, se non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti Termici relativi al territorio di competenza, assicurando l'aggiornamento continuo mediante confluenza dei dati sul Ca.R.I.T..

4. Il Catasto di ciascuna Autorità Competente contiene la seguente documentazione in formato digitale:

a) scheda identificativa dell'impianto;

b) libretto di impianto;

c) rapporti di controllo di efficienza energetica;

d) rapporti di ispezione eseguiti dall'Autorità Competente;

e) rapporti di manutenzione e controllo;

f) dichiarazione di manutenzione, ai sensi all'articolo 7, del d.p.r. 74/2013;

g) documenti di gestione dell'impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.

5. Ogni impianto censito è individuato nel Ca.R.I.T. da un codice impianto alfanumerico assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso. Tale codice è riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.

6. Il Ca.R.I.T., disponibile in ambiente web, sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Campania, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti, nonché l'interscambiabilità delle informazioni con il Catasto Regionale degli Attestati Prestazione Energetica. Il Ca.R.I.T. consente, altresì, la compilazione e l'aggiornamento della documentazione riportata al comma 4, attraverso una procedura di registrazione con credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione, alla manutenzione e al controllo degli impianti termici. Agli operatori è attribuita, all'atto di registrazione presso il Ca.R.I.T., una password con la quale gli stessi possono successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi manutenuti, oppure inserire impianti di nuova installazione.

7. L'accatastamento dei nuovi impianti avviene entro e non oltre trenta giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.

8. Nel caso in cui l'impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto è attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati dell'impianto da parte dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo RCEE in formato digitale. È compito dell'operatore verificare che i dati già presenti nel Ca.R.I.T. siano congruenti con quelli in suo possesso, in caso contrario l'operatore apporta le necessarie correzioni. La Giunta regionale della Campania verifica le modalità di integrazione della banca dati del Ca.R.I.T. con i dati provenienti dall'Agenzia del Demanio per consentire la piena corrispondenza tra i dati relativi agli impianti termici e le consistenze immobiliari.

9. L'installatore, all'atto della registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del RCEE successivo al suo primo intervento sull'impianto, attesta sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del responsabile di impianto.

10. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del d.lgs 192/2005, il responsabile dell'impianto termico comunica, entro centoventi giorni, all'Autorità Competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti dal medesimo gestito nonché le eventuali successive modifiche significative. Le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, ad uso degli impianti termici, comunicano, inoltre, all'Autorità Competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.

11. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in un apposito manuale, che è reso disponibile da ciascuna Autorità Competente.


 

 

Art. 16

(Informazione e formazione)

1. La Regione, anche attraverso le Autorità Competenti, provvede a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti dalla presente legge.

2. La Regione provvede a promuovere programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione.

3. La Regione e le Autorità Competenti possono promuovere la sottoscrizione di accordi volontari con le associazioni di categoria degli operatori di settore e delle associazioni a difesa dei consumatori finalizzati a favorire la riqualificazione, l'aggiornamento professionale degli operatori del settore nonché a calmierare i prezzi relativi alle attività di controllo e manutenzione.

4. La Regione, per procedere alla sensibilizzazione dei cittadini ad un uso consapevole degli impianti, redige un rapporto periodico annuale da cui rilevare la media dei consumi degli impianti termici per metro quadrato e ogni altro dato rilevante per determinare lo stato dell'efficientamento energetico degli edifici anche attraverso le profilature degli impianti e la zonizzazione dei siti di installazione.

5. Ciascun impianto, ai fini della comunicazione annuale ai titolari, è classificato in termini di efficienza e i risultati dell'analisi sono condivisi con il titolare dell'impianto sulla base della sintesi di efficienza redatta in occasione della installazione oppure della manutenzione periodica, tenuti presenti anche i consumi medi registrati e attesi in zone simili. La classificazione, avente carattere divulgativo, rappresenta in modo chiaro e comprensibile il grado di efficienza dell'impianto attraverso una suddivisione in tre o più livelli l'efficienza raggiunta dall'impianto in relazione ai consumi. I risultati possono essere inviati a ciascun titolare sull'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione oppure pubblicati sulla home page del portale Ca.R.I.T. di ciascun titolare.


 

 

Art. 17

(Contributi di gestione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del d.p.r. 74/2013, i costi di gestione del Ca.R.I.T. dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni, sono a carico dei responsabili degli impianti con equa ripartizione tra gli stessi.

2. A tal fine è istituito:

a) il Contributo degli Impianti Termici applicato agli impianti per i quali il RCEE è trasmesso all'Autorità Competente nei termini prescritti;

b) il Contributo dell'Attività Ispettiva, applicato agli impianti termici oggetto d'ispezione onerosa, di cui all'articolo 10.

3. Il Contributo degli Impianti Termici ed il Contributo dell'Attività Ispettiva sono riscossi dalle Autorità Competenti che, a tal fine, disciplinano le modalità di riscossione, adeguandosi alle linee guida in materia approvate dalla Giunta regionale della Campania e determinano, in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi, le quote a carico di ciascun responsabile d'impianto, in funzione del tipo di impianto e della potenza, nei limiti di cui all'Allegato B.

4. Con cadenza annuale, l'Autorità territorialmente Competente trasferisce alla Regione la quota annua del Contributo Impianti Termici destinata alla copertura dei costi inerenti l'implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Ca.R.I.T. nonché dei correlati servizi.

5. La quota annua regionale del Contributo Impianti Termici è il prodotto tra la potenza dell'impianto in kW ed una costante espressa in euro. Per la potenza in kW si assume il limite superiore in kW della fascia di appartenenza dell'impianto termico, quale definito nell'Allegato B. In sede di prima applicazione, in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione, la costante è fissata in euro 0,010. La Giunta regionale della Campania determina le eventuali variazioni alla costante, entro il limite massimo di euro 0,015.

6. Le Autorità Competenti prevedono forme di sgravio o di esenzione per i soggetti in regola, per più anni consecutivi, con gli adempimenti previsti dalla presente legge.


 

 

Art. 18

(Elenco regionale degli Ispettori degli impianti termici)

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia cura la tenuta e gestisce l'elenco degli Ispettori degli impianti termici in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato C), punto 7, del d.p.r. 74/2013.

2. L'elenco dei soggetti di cui al comma 1 è di pubblica consultazione e contiene l'anagrafica aziendale o professionale e l'indicazione dei requisiti professionali posseduti secondo la normativa vigente.

3. La Regione Campania promuove il continuo aggiornamento professionale degli Ispettori in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza di appositi corsi o seminari.


 

 

Art. 19

(Norme generali di riconoscimento dei corsi)

1. Sono riconosciuti i corsi di formazione conformi alle caratteristiche di contenuto, durata, modalità didattiche e valutative e svolti da soggetti accreditati, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti normative regionali in materia di cui all'articolo 18, comma 3.

2. L'Amministrazione regionale gestisce e pubblicizza, sul portale istituzionale, il catalogo pubblico aperto dei corsi riconosciuti, con indicazione dei soggetti formativi accreditati, ai fini di informare i soggetti interessati.


 

 

Art. 20

(Accreditamento dei soggetti formativi)

1. Ai fini dell'accreditamento il soggetto formativo deve dare dimostrazione dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

2. Non sono soggetti ad accreditamento gli ordini ed i collegi professionali.

3. Il sistema di riconoscimento dei corsi, compreso l'accreditamento dei relativi soggetti attuatori, è pubblico ed è gestito nel rispetto dei principi comunitari attuati con la direttiva 12 dicembre 2006, n. 123 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno e la direttiva 7 settembre 2005, n. 36 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.


 

 

Art. 21

(Incompatibilità)

1. Le Autorità Competenti garantiscono l'indipendenza del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici e l'assenza di interessi di natura economica o rapporti diretti o indiretti con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e con imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.

2. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.

3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di questi.


 

 

TITOLO III

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici

 

 

Art. 22

(Attestato di Prestazione Energetica)

1. I soggetti in possesso dei requisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 192/2005.) rilasciano e trasmettono l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) esclusivamente tramite il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica parte integrante del Catasto Energetico Regionale, implementato e gestito dalla Regione Campania per garantire la compatibilità con il sistema informativo nazionale.

2. Il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica è implementato e gestito direttamente dalla struttura regionale competente per materia oppure tramite una propria società regionale in house e in tal caso la struttura regionale competente in materia approva un piano di gestione biennale.

3. Ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 192/2005, l'Attestato di Prestazione Energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, e per quelli oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.

4. Per le procedure di calcolo della prestazione energetica per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia nazionali e alle norme tecniche vigenti.

5. La Regione Campania riconosce i principi di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.


 

 

Art. 23

(Controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica)

1. I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli Attestati di Prestazione Energetica sono garantiti con il metodo a campione secondo i criteri indicati all'articolo 5 del d.p.r. 75/2013, del decreto legislativo 192/2005 e all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, n. 87064 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) garantendo l'indipendenza e la competenza tecnica dei soggetti incaricati.

2. La verifica di conformità dei risultati riportati sugli Attestati di Prestazione Energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi, nella misura prevista dall'Allegato C.

3. Per le finalità di controllo di cui ai commi 1 e 2, la struttura regionale competente si avvale di società in house o degli enti strumentali competenti per materia in possesso delle necessarie risorse strumentali ed umane, anche in considerazione delle specifiche professionalità richieste.

4. In caso di indisponibilità dei soggetti di cui al comma 3, di inadempienze tali da pregiudicare l'efficacia dell'azione di controllo oppure qualora risulta più conveniente, la struttura regionale competente stipula accordi di collaborazione con le Autorità Competenti di cui all'articolo 2, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.


 

 

Art. 24

(Verifiche relative alle attività dei soggetti certificatori)

1. La Regione Campania, oppure l'Autorità Competente, nei casi di cui all'articolo 23, comma 4, comunica al soggetto selezionato per la verifica, la relativa pianificazione temporale delle attività relative.

2. Il verificatore ha il mandato di effettuare l'esame della documentazione e sopralluoghi tecnici per verificare:

a) che siano soddisfatti tutti i requisiti dichiarati dal soggetto accreditato al momento della domanda;

b) il rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti dalla legge;

c) la conformità della certificazione energetica come da normativa vigente resa dal soggetto accreditato.

3. I controlli da effettuare durante le verifiche sono finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli Attestati di Prestazione Energetica redatti dai soggetti accreditati; a tal fine i controlli contemplano aspetti di natura sia gestionale che tecnica.

4. I controlli di natura gestionale riguardano:

a) la verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento da parte del certificatore dichiarati in fase di domanda di accreditamento e verifica del loro mantenimento;

b) il rispetto delle procedure di certificazione e delle condizioni di indipendenza e imparzialità del certificatore.

5. I controlli di tipo tecnico riguardano:

a) la completezza di tutti i dati riportati nell'Attestato di Prestazione Energetica;

b) la corretta determinazione dell'indice di prestazione energetica e del metodo di calcolo utilizzato;

c) la correttezza e la completezza dei dati di base utilizzati dal certificatore per la determinazione dell'indice di prestazione energetica;

d) l'attendibilità degli algoritmi di calcolo e degli strumenti utilizzati dal certificatore per la determinazione dell'indice di prestazione energetica;

e) il controllo dell'appropriatezza delle raccomandazioni per il miglioramento energetico formulate e della completezza di tutte le informazioni necessarie: valutazione dei costi connessi, vantaggi in termini di risparmio energetico ipotizzato.

6. Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a consentire lo svolgimento delle attività di verifica presso la propria sede, garantisce la presenza del personale responsabile e fornisce il necessario supporto al soggetto esecutore per la conduzione delle verifiche e rende disponibile la documentazione ritenuta necessaria dal soggetto esecutore per l'espletamento delle attività di verifica.


 

 

Art. 25

(Registrazione e accreditamento dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica)

1. L'accreditamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nell'apposito elenco regionale dei richiedenti.

2. L'accreditamento si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l'apposito software applicativo nell'ambito del Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica e prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, la registrazione nell'elenco regionale, l'assegnazione del codice di accreditamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici aventi i requisiti previsti dal d.p.r. 75/2013.


 

 

Art. 26

(Contributo per l'accesso al sistema regionale di accreditamento)

1. Per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto il versamento di un contributo di euro 50,00 da versare all'atto della domanda.

2. Per l'inserimento degli Attestati di Prestazione Energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10,00 per ciascun Attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 assicurano la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione dalla presente legge. A tal fine, la Giunta regionale determina le eventuali variazioni agli importi di cui ai commi 1 e 2.

4. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, sono destinate, nella misura del 25 per cento, per l'implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica nonché dei correlati servizi e nella misura del 75 per cento alla copertura dei costi di controllo a campione.


 

 

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

 

 

Art. 27

(Sanzioni)

1. Per l'accertamento delle violazioni della presente legge e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 10/1991, dal d.lgs. 192/2005 e dall'articolo 11 del d.p.r. 74/2013 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. All'accertamento ed alla riscossione delle sanzioni amministrative, connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo II, provvede l'Autorità Competente definita all'articolo 2 mediante personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale. 

3. All'accertamento delle sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo II, provvedono i soggetti a cui sono affidate le attività di controllo previste dall'articolo 23, mediante personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.


 

 

Art. 28

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'attivazione delle modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei Rapporti e dei documenti di cui alle presenti disposizioni, si utilizzano le procedure previste dalle Autorità Competenti territoriali stabilite dalle stesse con provvedimenti all'uopo emanati.

2. Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T., l'installatore, il manutentore, il terzo responsabile e il responsabile dell'impianto inviano all'Autorità Competente territoriale con le modalità e le procedure da questa stabilite, i Rapporti e i documenti di competenza di cui alle presenti disposizioni.

3. Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T. l'impianto è identificato con il codice impianto rilasciato a tal fine dalle Autorità Competenti territoriali oppure dal soggetto esecutore da essa individuato.

4. Nelle more dell'implementazione del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, con le modalità previste dall'articolo 22, i soggetti certificatori di cui all'articolo 25 trasmettono alla Regione Campania gli Attestati di Prestazione Energetica, con le modalità previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il dirigente della struttura regionale competente provvede a predisporre ed approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la modulistica di seguito indicata:

a) il modello di delega al terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 7, comma 2;

b) il modello di comunicazione del cambio di responsabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 3;

c) il modello di revoca, rinuncia o decadenza dell'incarico di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4;

d) il modello di libretto di impianto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

e) il modello di rapporto di controllo tecnico, ai sensi dell'articolo 8, comma 4;

f) il modello di rapporto di controllo di efficienza energetica, a sensi dell'articolo 9, comma 5;

g) il modello di dichiarazione di disattivazione dell'impianto, di cui all'articolo 12;

h) il modello di dichiarazione di manutenzione dell'impianto termico, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f);

i) le linee guida in materia di Contributo Impianti Termici ed il Contributo Attività Ispettiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

6. Le Autorità Competenti, individuate all'articolo 2, adeguano le proprie disposizioni in materia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La data di inizio attività del Catasto Energetico Regionale telematico è individuata con apposita determinazione della struttura amministrativa regionale competente per materia, successivamente alle dovute concertazioni tecniche con gli altri settori regionali cointeressati.


 

 

Art. 29

(Obblighi dei distributori di combustibile)

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente i dati relativi ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni, i distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati al Catasto Energetico Regionale, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.

2. L'invio telematico avviene nel rispetto delle indicazioni della competente struttura della Giunta regionale per la pubblicazione sul portale del Catasto Energetico Regionale. La trasmissione annuale comprende tutte le utenze attive nell'anno di riferimento. Il codice fiscale del cliente è un dato obbligatorio.

3. L'invio telematico, attraverso il Catasto Energetico Regionale è equiparato alla trasmissione all'Autorità Competente. È fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità Competente di richiesta di ulteriori informazioni.


 

 

Art. 30

(Norme di principio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10/1999, al d.lgs. 192/2005, al decreto-legge 63/2013, al d.p.r. 74/2013, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE ed 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), al d.p.r. 75/2013 ed i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, n. 87024 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici), n. 87035 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) e n. 87064 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).


 

 

Art. 31

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'incremento delle risorse al Titolo III, Tipologia 500 dell'Entrata per euro 1.560.000,00 e incremento di pari importo della Missione 17, Programma 01, Titolo 1 della Spesa per ciascuna delle annualità del bilancio 2018-2020.


 

 

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca