Legge Regionale 9 maggio 2016, n. 11.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 29 del 9 maggio 2016


"Conservazione e valorizzazione delle Alberate aversane e delle viti maritate a pioppo. Istituzione vincolo ambientale"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania promuove la conservazione e la valorizzazione delle Alberate aversane e delle viti maritate a pioppo e dei territori dove esse insistono e ne tutela la tradizionale coltura, nonché i prodotti della vinificazione, fra cui il Vino Asprinio DOC, nella loro unicità.


 

 

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La zona regionale di coltivazione delle viti maritate a pioppo, di vinificazione e conservazione del prodotto in grotte di tufo, è quella ricadente nei territori comunali di: Aversa, Casale di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Giugliano in Campania, Qualiano e Sant'Antimo.

2. Sulle zone individuate per tale coltivazione dal Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Caserta (PTCP) è chiesta l'istituzione del vincolo ambientale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e nel rispetto delle fonti di disciplina statale.

3. La Regione e gli enti locali territoriali individuano ai sensi degli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) le aree di notevole interesse pubblico dove insistono le Alberate aversane e le viti maritate a pioppo che ricadono nei territori comunali indicati al comma 1 e negli altri territori individuati dalle Province e dai Comuni interessati e adeguano, conseguentemente, la pianificazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale) e della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).


 

 

Art. 3

(Attività di valorizzazione)

1. La Regione incentiva l'incremento della coltura al fine principale della valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale.

2. Ai fini di un adeguato sviluppo di tutta la filiera produttiva e della valorizzazione dei prodotti della vinificazione, la Regione assicura il coinvolgimento nelle attività di promozione e commercializzazione per l'incremento del consumo sul territorio nazionale ed estero, attraverso una maggiore conoscenza delle caratteristiche organolettiche, oltre che della loro tipicità nonché la possibilità di rintracciarne l'origine, il metodo tradizionale di lavorazione e la modalità di conservazione.


 

 

Art. 4

(Consorzi di filiera)

1. I viticoltori e le aziende appartenenti alla filiera possono costituire, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del Codice Civile, consorzi e società consortili il cui atto costitutivo e lo statuto prevedono espressamente il perseguimento, senza scopo di lucro, della conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale, nonché la valorizzazione e la promozione dei prodotti della vinificazione.

2. Lo statuto dei predetti consorzi o delle altre forme societarie prevede espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, a tutti i soggetti partecipanti alla filiera produttiva.


 

 

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per il perseguimento di quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge, è concesso ai consorzi e alle altre forme societarie di cui all'articolo 4, un contributo finalizzato alla divulgazione delle conoscenze scientifiche, all'organizzazione di fiere ed esposizioni, ovvero alla partecipazione a manifestazioni di settore sulla base di attività annuali programmate e documentabili.

2. Le attività di promozione e valorizzazione, inoltre, sono tese ad esaltare la tracciabilità del prodotto e le previste forme di controllo sanitario lungo tutta la filiera.

3. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario corrente, la spesa complessiva di euro 50.000,00.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilito in euro 50.000,00 si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 01 - Fondo di riserva, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.

5. A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.


 

 

Art. 6

(Accesso ai contributi)

1. La Giunta regionale, con deliberazione, fissa i termini e le condizioni per la presentazione delle istanze di contributo, di cui all'articolo 5.

2. La selezione e valutazione è effettuata secondo criteri che tengono conto:

a) del numero delle aziende aderenti al consorzio;

b) della validità ed efficacia delle attività previste nei programmi;

c) della rappresentatività del territorio;

d) della consistenza della platea sociale e del volume d'affari;

e) del collegamento funzionale tra le aziende presenti nel consorzio all'interno della filiera produttiva.


 

 

Art. 7

(Regime di minimis)

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti previsti dalla presente legge sono concesse in osservanza del Regolamento della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".


 

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca