Legge Regionale 5 luglio 2023, n. 11.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 50 del 5 luglio 2023

 

"Disposizioni urgenti di adeguamento normativo"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga


La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18)

1. Alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2023) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 2 dopo la parola "dati" è aggiunta la seguente: "aggregati";

b) all'articolo 13:

1) nella rubrica le parole "borse di studio" sono sostituite con la seguente "premi";

2) al comma 1 le parole "borse di studio" sono sostituite con la seguente "premialità", dopo la frase "intitolate a "Orsola Apuzzo" sono aggiunte le seguenti "e di spese generali connesse nella misura massima del venticinque per cento. I premi sono destinati a studenti meritevoli", le parole "da destinare a studenti meritevoli che si trovano in una situazione di disagio economico e" sono soppresse;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 43 è aggiunto il seguente:

"2bis. Al fine di soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini entro le aree interne e tra le aree interne e i distretti turistici della Campania, la Regione promuove la stipula di intese con gli enti locali compresi nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per istituire i servizi di trasporto di linea aggiuntivi di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59), nonché per incrementare i servizi di trasporto pubblico autorizzati di cui all'articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania).";

d) dopo il comma 4 dell'articolo 66 sono aggiunti i seguenti:

"4bis. La Giunta regionale, entro il 31 luglio 2023, approva gli indirizzi alla competente direzione generale per la selezione degli interventi coerenti con le finalità del Programma regionale Campania Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021/2027 e per la verifica di compatibilità programmatica, temporale e finanziaria, con asse e obiettivo specifico di riferimento, degli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio dei Comuni colpiti dal sisma del 29 dicembre 2013.

4ter. Al fine di salvaguardare i risultati della ricerca sulla predisposizione genomica e i meccanismi patogenetici, l'epigenetica e l'immunoterapia della malattia neoplastica, il CEINGE - Biotecnologie Avanzate "Franco Salvatore" è autorizzato a rendicontare entro il 2025 le spese sostenute a valere sul contributo per la continuazione dello studio della malattia neoplastica concesso con legge regionale 29 dicembre 2022, n. 19 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania).".


 

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15)

1. Alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera m-bis del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole "alle tariffe all'ingrosso" sono aggiunte le seguenti: "per la parte relativa esclusivamente all'approvvigionamento idrico dell'utenza campana," e al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole "ad uso potabile, irriguo, industriale ed energetico," sono aggiunte le seguenti: "dedicate esclusivamente alla popolazione ed alle attività economiche insistenti sul territorio della Regione Campania,";

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"3bis Il Presidente:

a) convoca e presiede il Comitato esecutivo;

b) cura i rapporti con i coordinatori dei Consigli di Distretto;

c) vigila sull'applicazione dello Statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;

d) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del Comitato esecutivo ovvero che gli sono attribuite per legge;

e) attribuisce al Direttore generale l'incarico e gli obiettivi in applicazione delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo.";

d) gli articoli 11 e 12 sono abrogati;

e) dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

"Art. 15bis (Direttore generale)

1. L'EIC ha un Direttore generale, nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato esecutivo tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, qualificata professionalità e specifica e documentata esperienza, adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, individuato all'esito di procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale dell'EIC, della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. Il Direttore generale ha un contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore al triennio e non superiore al quinquennio e percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato esecutivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia. 

3. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e per i dipendenti pubblici è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Ente Idrico regionale. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore generale.

4. Alla nomina del Direttore generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

5. Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EIC.

6. In coerenza con gli indirizzi generali definiti dal Comitato esecutivo, il Direttore generale, in particolare:

a) espleta le procedure di affidamento del servizio idrico integrato per ogni ambito distrettuale, approvate dal Comitato esecutivo sulla base delle proposte dei Consigli di distretto;

b) provvede alla gestione delle convenzioni di affidamento del servizio, supportato dalle strutture operative degli ambiti distrettuali;

c) controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza degli stessi nonché, previa deliberazione del Comitato esecutivo, all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

d) predispone gli atti, i regolamenti interni e gli atti generali di organizzazione da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;

e) formula proposte ed esprime pareri ai Consigli di distretto;

f) predispone la relazione annuale sulle attività dell'EIC da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale per ogni opportuna valutazione.

7. Il Direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, coordina le strutture operative, ed in particolare:

a) ha la responsabilità del personale, del funzionamento degli uffici e della gestione del personale;

b) adotta il programma annuale delle attività dell'Ente, attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi dei dirigenti e assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali, controlla l'attività dei dirigenti ed interviene in loro sostituzione in caso di inerzia;

c) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;

d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;

e) cura l'esecuzione delle delibere dell'Ente e l'inoltro alla Regione, entro trenta giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio dell'Ente.";

f) dopo il comma 1 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

"1bis. Il Piano d'ambito distrettuale costituisce strumento attuativo del Piano d'ambito regionale e per la sua approvazione, nel rispetto degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, si applica la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), qualora l'autorità competente ritenga che produca effetti significativi sull'ambiente non precedentemente considerati dal Piano d'ambito regionale, quale piano sovraordinato, con particolare riferimento alle modalità di approvvigionamento della risorsa idrica.";

g) all'articolo 20:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare l'effettività del diritto all'acqua, l'uso consapevole e sostenibile della risorsa, la sua qualità e quella del servizio erogato, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'EIC, di consultazione e verifica sulla gestione, di analisi dei reclami e di rilevazione della Customer Satisfaction, è istituito il Comitato consultivo sul Servizio idrico integrato. L'Ente Idrico Campano recepisce e disciplina con proprio regolamento la sua composizione ed il suo funzionamento, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in modo da assicurare la massima diffusione delle proposte e delle richieste dei cittadini e consentire:

a) la rappresentanza e la cura degli interessi degli utenti, con particolare riferimento ed attenzione ai diversamente abili, ai residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche disagiate;

b) la puntuale informazione agli utenti per la trasparenza nei rapporti contrattuali, la semplificazione nell'accesso ai servizi e l'acquisizione delle osservazioni e valutazioni inerenti il Servizio Idrico Integrato;

c) la partecipazione all'elaborazione e aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato e la formulazione di pareri e proposte ai Consigli di Distretto sugli atti di programmazione, sul rispetto degli standard fissati per la gestione del servizio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.";

2) i commi 2 e 4 sono abrogati;

h) dopo il comma 9 ter dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"9 quater. Al fine di assicurare la definitiva estinzione degli Enti d'Ambito di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un Commissario unico liquidatore che subentra ai Commissari di cui al comma 9. I Commissari trasferiscono le risultanze della ricognizione dei procedimenti e dei rapporti pendenti e la relativa documentazione, unitamente alle risorse residue, al Commissario unico. Il Commissario unico liquidatore può avvalersi di un subcommissario al fine di completare il processo di liquidazione o di trasferire la titolarità di partecipazioni in società di capitali ai Comuni consorziati assicurando il controllo pubblico congiunto delle medesime partecipazioni societarie.";

i) alla fine del comma 5 dell'articolo 22, aggiungere la seguente frase "entro cinque anni dall'avvenuto trasferimento del personale, l'EIC aggiorna definitivamente, nel rispetto della normativa vigente, la dotazione organica iniziale".


 

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "convoca" sono aggiunte le seguenti: "previa adozione degli atti a tal fine necessari,";

b) le parole "fino all'insediamento del nuovo Consiglio" sono soppresse e alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, il Commissario, dandone immediata comunicazione agli uffici regionali competenti, svolge altresì ogni attività necessaria e urgente finalizzata all'attuazione degli scopi statutari e adotta, previa autorizzazione dei competenti uffici regionali, gli atti di straordinaria amministrazione la cui mancata adozione determini un pregiudizio per il Consorzio.".


 

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016) è abrogato.


 

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2019, n. 16)

1. All'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "alberghiere ed extralberghiere," sono aggiunte le seguenti: "nonché delle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi)";

b) al comma 2, dopo le parole "poste in essere" sono aggiunte le seguenti: "anche tramite intermediari,";

c) al comma 5, le parole "Le strutture ricettive di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le strutture ricettive e le locazioni brevi";

d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 

"5 bis. La locazione breve, da chiunque esercitata, si intende svolta in forma imprenditoriale in caso di destinazione all'attività di più di quattro unità immobiliari. 

5 ter. I Comuni istituiscono apposito registro per la tenuta della banca dati delle attività di locazione breve, conferendo i dati acquisiti attraverso le piattaforme web regionali o nazionali.

5 quater. I soggetti che intendono esercitare attività di locazione breve sono tenuti inoltre, al rispetto dei seguenti adempimenti:

a) comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività di locazione, i dati catastali, l'indirizzo, il numero di camere o unità abitative e dei posti letto dell'alloggio, il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono e l'indirizzo mail/pec del soggetto che esercita l'attività;

b) trasmettere al Comune, prima dell'inizio dell'attività, dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell'alloggio che il Comune può sottoporre a verifica;

c) denunciare la presenza di ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza; 

d) comunicare al Comune i periodi di locazione effettuata ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno comunale.

5 quinquies. La mancata comunicazione ai Comuni, ai sensi del comma 5 quater, comporta la sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da cinquecento a duemila euro.". 


 

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28)

1. All'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15, le parole da "ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto legislativo" fino a "ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. i) dell'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,";

b) la lettera d) del comma 15-sexies è sostituita dalla seguente:

"d) concludere accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 36/2023, e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 36/2023 destinati ai soggetti di cui al comma 15;".


 

Art. 7

(Modifica alla legge regionale 22 aprile 2003, n. 8)

1. L'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2003, n. 8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private - RR.SS.AA) è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Fabbisogno e dislocazione territoriale delle RR.SS.AA.)

1. Il fabbisogno complessivo di posti residenziali di RR.SS.AA. unità di cure residenziali per adulti non autosufficienti (R3) è determinato dagli atti di programmazione adottati dalla Giunta regionale, fermo restando che il fabbisogno di centri diurni per adulti non autosufficienti deve essere pari ad almeno una struttura per ASL e almeno una per ogni distretto sanitario di base, nel limite del fabbisogno programmato, e che in ogni ASL deve esistere presso un centro diurno per adulti non autosufficienti almeno un centro diurno demenze.".


 

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2023, n. 2)

1. All'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 2 (Promozione della diffusione dell'impegno civico e politico nei cittadini campani) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "ed universitari" sono sostituite da "e le istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)";

b) al comma 5, le parole "Gli istituti universitari" sono sostituite da "Le istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".


 

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2023, n. 3)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 aprile 2023, n. 3 (Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo) le parole "dalle università" sono sostituite con le seguenti "dalle istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".


 

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2023, n. 4)

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 4 (Istituzione della Giornata regionale del figlio) le parole "le università" sono sostituite con le seguenti "le istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)" e le parole "delle università" sono sostituite con le seguenti "delle istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".


 

Art. 11

(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), le parole "minima di tre giorni e" sono soppresse.



Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6)

1. Il terzo capoverso dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) dalle parole "L'Ufficio di Presidenza destina" alla parola "unità" è abrogato". 


 

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2016, n. 12)

1. Alla legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

"a-bis) lo statuto;";

b) all'articolo 3:

1) al comma 2 le parole da "di autonomia patrimoniale" a "dell'ADISURC" sono sostituite dalle seguenti: "di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Lo Statuto disciplina il funzionamento, comprese le competenze degli organi di cui all'articolo 4, e l'articolazione organizzativa dell'Azienda funzionale agli interventi per il diritto allo studio universitario nelle diverse sedi didattiche, tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificità.";

3) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5 dell'articolo 5 le parole: "nei limiti del 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 30 per cento" e le parole "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 60 per cento";

d) il comma 4-bis dell'articolo 6 è abrogato.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già nella disponibilità dell'Ente.


 

Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2001, n. 5)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di Bed e Breakfast) le parole "i proprietari o i possessori" sono sostituite dalle seguenti: "i titolari".


 

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 18)

1. All'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed Osservatorio regionale sulla detenzione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio, nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e nelle strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, o comunque nelle strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché coloro che sono affidati agli Uffici per l'esecuzione penale esterna (UEPE) presenti sul territorio regionale.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Garante non può esercitare durante il mandato attività di lavoro autonomo o subordinato che determinano una situazione di conflitto, anche potenziale, con lo svolgimento della funzione. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Presso l'ufficio del Garante è istituito l'osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale, composto da esperti, associazioni, organizzazioni o enti che si occupano delle questioni legate alle materie di competenza del Garante. I componenti dell'osservatorio sono nominati, su proposta del Garante, con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale nomina nell'osservatorio due suoi delegati fra i consiglieri regionali, uno espressione della maggioranza ed uno dell'opposizione. L'incarico di componente dell'osservatorio è svolto a titolo gratuito. L'osservatorio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante.".


 

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 16)

1. L'articolo 11 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 16 (Misure a sostegno dell'agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale) è abrogato.


 

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati adeguano i propri atti alle presenti disposizioni, anche in relazione ai procedimenti non ancora definiti.


 

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca