Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 24.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 92 del 28 dicembre 2023

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:



TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1

(Disposizioni in materia di esenzione della tassa automobilistica)

1. L'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria) è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Incentivi per il rinnovo del parco automobilistico)

1. Le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da Euro 0 a Euro 4 avviate alla rottamazione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di otto anni (novantasei mesi) in caso di alimentazione esclusivamente elettrica o ad idrogeno, due anni (ventiquattro mesi) in caso di alimentazione ibrida – benzina/elettrica, due anni (ventiquattro mesi) in caso di alimentazione ibrida – gas metano/elettrica.

2. Decorso il periodo di esenzione, le auto elettriche corrispondono un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un'auto a benzina di pari cilindrata.

3. Sono agevolabili solo le autovetture nuove di fabbrica immatricolate ad uso proprio per trasporto persone, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di categoria M1, intestate a persone fisiche, massimo nove posti compreso il conducente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di classe ambientale di appartenenza Euro 6 e superiori, di potenza non superiore ai 100 Kw, con una delle tipologie di alimentazione di cui al comma 1.

4. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) i veicoli oggetto di acquisto e di demolizione devono risultare di proprietà della medesima persona fisica;

b) la consegna del veicolo al rottamatore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli per la conseguente rottamazione deve avvenire nello stesso anno solare dell'immatricolazione del veicolo nuovo;

c) in caso di demolizione antecedente alla immatricolazione del veicolo nuovo, l'ammissione al beneficio è consentita se il contratto di acquisto del veicolo nuovo è perfezionato entro l'anno solare in cui è avvenuta la demolizione; fa fede la data di autenticazione dell'atto di vendita purché regolarmente trascritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

d) in caso di immatricolazione antecedente alla demolizione, l'ammissione al beneficio è consentita se la consegna al rottamatore autorizzato avviene nel medesimo anno di immatricolazione del veicolo nuovo;

e) a fronte di ciascun veicolo demolito, ai fini del riconoscimento della agevolazione, può essere associato l'acquisto di un solo veicolo nuovo;

f) in presenza di più veicoli nuovi immatricolati a nome dello stesso soggetto, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti, è ammesso al beneficio il veicolo immatricolato per primo in base alla data dell'atto di acquisto;

g) sono ricompresi nel beneficio i veicoli immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a fronte di veicoli rottamati a partire dalla medesima data.

5. In caso di vendita del veicolo nuovo entro il periodo di validità dell'agevolazione ad un soggetto residente in Regione Campania, la stessa continua a produrre i propri effetti fino alla scadenza prevista anche in assenza di ulteriore rottamazione di veicolo inquinante da parte del soggetto acquirente, purché anch'esso persona fisica.

6. In caso di vendita del veicolo entro il periodo di validità della agevolazione ad un soggetto persona giuridica, anche se residente nella Regione Campania, l'agevolazione cessa i suoi effetti a partire dal mese nel quale è formalizzato l'atto di vendita.

7. Non sono ammessi al beneficio delle agevolazioni previste per i veicoli di nuova immatricolazione i soggetti che abbiano effettuato la radiazione per esportazione di un veicolo di proprietà, pur in presenza dell'avvenuta cancellazione dello stesso dal PRA.

8. Sono ammessi al beneficio i veicoli cointestati a più soggetti, purché almeno uno dei soggetti intestatari del veicolo nuovo corrisponda al soggetto intestatario del veicolo rottamato.

9. Sono esclusi dalle agevolazioni:

a) i soggetti risultanti utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio;

b) i soggetti eredi o conviventi dell'intestatario del veicolo rottamato.".




Art. 2

(Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)

1. Alla lettera a) e alla lettera b) del comma 171 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2013) le parole: "con cadenza trimestrale" sono soppresse.




Art. 3

(Ristrutturazione del debito)

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2023, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a porre in essere ogni attività utile alla revisione delle operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti del comma 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2005).




TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI

 

Capo I

Rifinanziamento di leggi regionali di spesa

 


Art. 4

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.




Capo II

Interventi per la legalità, la solidarietà e l'inclusione sociale

 


Art. 5

(Fondo unico per i beni confiscati)

1. Al fine di assicurare il sostegno della Regione agli interventi di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità e di modelli di sviluppo territoriale sostenibili e inclusivi, il Fondo unico per i beni confiscati di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è dotato di euro 1.800.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui a comma 1 è finanziato nella misura di euro 1.500.000,00, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 2 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.




Art. 6

(Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari)

1. Il Fondo regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari) è dotato di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.




Art. 7

(Interventi in materia di sistema integrato di sicurezza urbana)

1. Al fine di supportare gli interventi degli enti locali, di cui all'Allegato 2, Tabella A, connessi alla promozione della legalità e del diritto alla sicurezza, per l'anno 2024, è disposto uno stanziamento di euro 60.000,00 nell'ambito della Missione 3, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.




Capo III

Interventi per le politiche culturali

Art. 8

(Interventi regionali di promozione culturale)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di un sistema organico e coordinato di interventi di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali, lo stanziamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale) è quantificato in euro 2.000.000,00 per l'anno 2024, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.




Art. 9

(Sostegno al settore regionale dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare continuità al sostegno della Regione Campania al settore dello spettacolo, all'autonomia della programmazione artistica e alla libertà di iniziativa imprenditoriale e garantire l'attuazione degli interventi regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) è disposto uno stanziamento per ciascuno degli anni 2024 e 2025 di euro 15.000.000,00.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finanziato nella misura di euro 14.658.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e di euro 342.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.


 

 

Art. 10

(Contributo straordinario al Teatro di San Carlo, al Teatro Municipale Giuseppe Verdi e al Teatro Politeama di Napoli) 

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario in favore del Teatro di San Carlo di Napoli, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale 6/2007, nella misura di euro 5.000.000,00, ed in favore del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, nella misura di euro 2.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2. Al fine di sostenere lo sviluppo delle attività culturali, anche in considerazione del particolare interesse storico e artistico, è autorizzato, per l'anno 2024, un contributo straordinario a favore del Teatro Politeama di Napoli di euro 300.000,00 a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.





Art. 11

(Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza e lo studio delle attività cinematografiche e audiovisive, il Fondo regionale di cui all'articolo 14 della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva) è dotato di euro 5.000.000,00 per l'anno 2024 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.





Art. 12

(Contributo straordinario alla Fondazione Idis Città della Scienza)

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario in favore della Fondazione IDIS Città della Scienza, nella misura di euro 3.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.


 


Art. 13

(Interventi per le comunità locali nel settore culturale)

1. Al fine di valorizzare i beni di interesse storico del territorio regionale, per l'anno 2024, è disposto uno stanziamento di euro 140.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo 1 e di euro 505.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 2, Tabella B.

2. Al fine di sostenere interventi diversi nel settore culturale, per l'anno 2024, è disposto uno stanziamento di euro 860.000,00 nell'ambito della Missione 5 Programma 2 Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, per il sostegno degli interventi di cui all'Allegato 2, Tabella B.





Capo IV

Interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia

 

Art. 14

(Fondo Sociale Regionale)

1. Al fine di promuovere e assicurare la tutela dei diritti sociali di cittadinanza alle persone e alle famiglie, attraverso il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), il Fondo sociale regionale è dotato di euro 12.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.


 

 

Art. 15

(Fondo regionale per il sostegno ai genitori dei pazienti minorenni ricoverati)

1. Al fine di garantire un sistema integrato di servizi sanitari e di interventi sociali alle famiglie dei pazienti minorenni ricoverati nelle aziende ospedaliere pubbliche del Servizio Sanitario Regionale (SSR), dotate di strutture pediatriche, è istituito il Fondo regionale per il sostegno ai genitori dei pazienti minorenni ricoverati.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il riparto del Fondo al fine di riconoscere misure di sostegno ai genitori che assistono i figli minori durante il ricovero attraverso l'erogazione dei pasti per il periodo di permanenza nella struttura ospedaliera.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è dotato di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.


 


Art. 16

(Osservatorio per il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Al fine di promuovere il benessere psichico e fisico dei minori, contrastare i fenomeni della povertà educativa, della dispersione scolastica, della devianza minorile della violenza sui minori è disposto, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, uno stanziamento nella misura di euro 100.000,00 per le attività dell'Osservatorio per il benessere dell'infanzia ed adolescenza di cui all'articolo 42 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5, a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2024-2026.




Art. 17

(Contributo straordinario alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi)

1. È autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, il contributo previsto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) in favore della Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo di Maddaloni di Caserta, per un importo complessivo di euro 2.200.000,00, a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.




Art. 18

(Sostegno alle comunità locali per interventi a tutela delle fasce deboli)

1. Al fine di incrementare la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, incluse le misure di sostegno alla cooperazione, per l'anno 2024, nell'ambito della Missione 12 è disposto uno stanziamento di euro 75.000,00 nell'ambito del Programma 1 Titolo 1; di euro 30.000,00 nell'ambito del Programma 2, Titolo 1; di euro 60.000,00 nell'ambito del Programma 3, Titolo 1; di euro 215.000,00 nell'ambito del Programma 4, Titolo 1; di euro 30.000,00 nell'ambito del Programma 5, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 2, Tabella C.


 


Art. 19

(Interventi sul territorio per le politiche giovanili, sport e tempo libero)

1. Per il sostegno delle attività sportive, ricreative e per i giovani, inclusi il sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, per l'anno 2024, è disposto uno stanziamento di euro 265.000,00 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 e di euro 500.000,00 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 2, Tabella D.

2. Per sostenere le attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili, anche con riferimento all'occupazione, per l'anno 2024, è disposto uno stanziamento di euro 95.000,00 nell'ambito della Missione 6, Programma 2, Titolo 1 e di euro 20.000,00 nell'ambito della Missione 15, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 2, Tabella D.




Capo V

(Interventi per la valorizzazione del territorio)

 

 

Art. 20

(Interventi per lo sviluppo del turismo delle comunità locali)

1. Per l'implementazione delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, per l'anno 2024 è disposto uno stanziamento di euro 655.000,00 nell'ambito della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, per il sostegno degli interventi di cui all'Allegato 2, Tabella E.


 

 

Art. 21

(Interventi per gli spazi urbani e per il territorio)

1. Per il miglioramento e lo sviluppo di strutture quali servizi pubblici, cultura, strutture ricreative a beneficio della collettività, per lo sviluppo della riqualificazione urbana, comprese le spese per l'arredo urbano, per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti, è disposto uno stanziamento, per l'anno 2024, di euro 1.285.000,00 nell'ambito della Missione 8, Programma 1, di cui euro 240.000,00 al Titolo 1 ed euro 1.045.000,00 al Titolo 2, del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 2, Tabella F.

2. Per lo sviluppo sostenibile, la tutela del territorio e dell'ambiente, la promozione di attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, è disposto uno stanziamento, per l'anno 2024, di euro 100.000,00, nell'ambito della Missione 9, Programma 2, Titolo 1, di euro 20.000,00 nell'ambito della Missione 9, Programma 3, Titolo 2 e di euro 50.000,00 nell'ambito della Missione 17, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 2, Tabella F.


 


Capo VI

Interventi a sostegno della mobilità



Art. 22

(Scalo Aeroportuale di Grazzanise)

1. Alla luce dei cambiamenti relativi alla movimentazione dei traffici merci è disposto, per l'anno 2024, uno stanziamento pari ad euro 100.000,00 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e contestuale incremento della Missione 10, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 a favore dell'Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti (ACAMIR), per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico economico finalizzato a verificare l'ipotesi di attivazione dello scalo aeroportuale di Grazzanise per attività cargo.





Art. 23

(Interventi per la mobilità)

1. Per la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alla mobilità, per l'anno 2024, è disposto uno stanziamento di euro 160.000,00, nell'ambito della Missione 10, Programma 5, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 2, Tabella G.




Capo VII

Interventi per lo sviluppo economico



Art. 24

(Distretto orafo campano)

1. La Regione Campania sostiene uno studio per lo sviluppo di un progetto relativo al "Distretto orafo campano" per la promozione del settore attraverso la ricerca e l'innovazione declinate sulla realizzazione di attività finalizzate alla ricerca sui materiali lavorati, alla generazione di nuova conoscenza da trasferire sulla filiera produttiva e sullo sviluppo della progettazione creativa attraverso lo studio di nuove linee e stili da attuare in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, produttive, dei servizi, della formazione e della ricerca, valorizzandone nel contempo il patrimonio culturale e storico.

2. Il progetto ha quali obiettivi:

a) la costituzione di un hub per sostenere, anche mediante l'erogazione di contributi, la creazione di reti tra imprese;

b) attrarre investimenti per lo sviluppo sostenibile e innovativo del settore, anche mediante forme di partenariato pubblico privato;

c) sviluppare opportunità formative rispondenti al fabbisogno del settore per aumentarne l'occupazione;

d) valorizzare i prodotti "made in Campania", attraverso la promozione sui mercati internazionali, da attuarsi anche sulla base di studi e analisi sui mercati esteri per rilevarne le tendenze;

e) organizzare spazi di divulgazione scientifica in collaborazione con le università e i centri di ricerca sulle tecnologie innovative e sulla tutela del design e dell'artigianato di qualità.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 150.000,00 per l'annualità 2024, si provvede a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 1.
4. La Regione sostiene lo sviluppo del settore strategico dell'economia orafa anche mediante apposite misure nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei, in coerenza con il Documento regionale di indirizzo strategico 2021-2027 adottato dalla Giunta regionale.




Art. 25

(Osservatorio regionale sulla sostenibilità)

1. Al fine di promuovere l'adozione di modelli organizzativi e pratiche gestionali responsabili nelle aziende del territorio regionale che favoriscono e incrementano uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, è istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio sulla sostenibilità.

2. Agli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio finanziario 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2024-2026.




Capo VIII

Interventi per le politiche per il lavoro, la formazione professionale, la ricerca



Art. 26

(Fondi regionali a sostegno dell'occupazione femminile)

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), volto a sostenere l'occupazione femminile stabile e di qualità, è dotato di euro 675.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 15, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2. Il Fondo per il microcredito destinato alle donne in situazioni di disagio sociale, istituito dall'articolo 11 della legge regionale n. 17/2021 è dotato di euro 400.000,00 per l'anno 2024 e di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 15, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.




Art. 27

(Interventi per progetti di ricerca e centri universitari)

1. Per sostenere gli interventi di ricerca e dei centri universitari di cui all'Allegato 2, Tabella H, per l'anno 2024, è disposto uno stanziamento di euro 50.000,00 nell'ambito della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 e di euro 50.000,00 nell'ambito della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.




Capo IX

Interventi per le politiche agricole

 

 

Art. 28

(Sostegno dei Consorzi di Tutela dei vini e dei prodotti agroalimentari DOP e IGP)

1. Al fine di sostenere le produzioni agroalimentari di eccellenza campane è disposto uno stanziamento di euro 375.000,00, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, volto a garantire la continuità operativa e gestionale dei Consorzi di Tutela dei vini e dei prodotti con denominazione di origine protetta (DOP) e con indicazione geografica protetta (IGP), che hanno sede legale in Campania e sono riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.




Art. 29

(Interventi per le politiche agroalimentari)

1. Al fine dell'erogazione dei servizi sul territorio delle aree rurali, per l'anno 2024, è disposto uno stanziamento di euro 230.000,00, nell'ambito della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 2, Tabella I.




Capo X

Interventi a sostegno degli enti locali

 


Art. 30

(Disposizioni in materia di mutui contratti da enti locali)

1. All'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite con le parole "30 giugno 2025";

b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2024";

c) al comma 4 ter, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2025" e dopo le parole "alle date del 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, 31 dicembre 2023," sono aggiunte le seguenti: "31 dicembre 2024,".




Art. 31

(Interventi per lo sviluppo integrato del territorio)

1. Per favorire e sostenere la gestione associata delle funzioni degli enti locali e lo sviluppo integrato del territorio, per l'anno 2024, è disposto uno stanziamento di euro 110.000,00, nell'ambito della Missione 18, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 2, Tabella L.




Capo XI

Disposizioni normative



Art. 32

(Proroga di termini legislativi e disposizioni urgenti)

1. Alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44:

1. al comma 2, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2024" e le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2024";

2. al comma 3, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 23 dell'articolo 49, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Al comma 4 dell'articolo 3-ter del Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio), le parole "30 giugno 2023" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2024".

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".

4. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni), le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

5. All'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM), le parole "per tre anni" sono sostituite dalle seguenti "per cinque anni".

6. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari) le parole "e comunque fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "e comunque fino al 31 dicembre 2024, nei casi in cui già sussista la vigenza delle concessioni oltre il 31 dicembre 2023".

7. Alla legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

"Art. 14 bis

1. Nei casi di istituzione di nuovi Comuni, mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, determinazione, rettifica o definizione delle contestazioni dei confini comunali, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine o di quelli che hanno amministrato gli ambiti territoriali interessati fino alla determinazione, rettifica o definizione della contestazione dei confini, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore o all'adeguamento dei corrispondenti atti da parte del Comune di nuova istituzione o la cui circoscrizione territoriale risulti ampliata o comunque competente in base alla determinazione, rettifica o definizione della contestazione dei confini.

2. Salvo diverso accordo tra i Comuni, i procedimenti amministrativi, anche in corso di svolgimento, sono definiti previa acquisizione degli atti e del parere, anche di conformità, del Comune che ha amministrato gli ambiti territoriali interessati fino alla istituzione dei nuovi Comuni, al mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, alla determinazione, rettifica o definizione della contestazione dei confini.

3. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini delle procedure di autorizzazione previste in materia ambientale.".




Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18)

1. Il comma 9, dell'articolo 11, della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2023) è così sostituito:

"9. Per le spese di funzionamento, il Consiglio regionale provvede nell'ambito delle risorse disponibili a dotare, per ogni esercizio finanziario, un fondo dedicato a valere sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, del bilancio del Consiglio regionale".


 

 

Art. 34

(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2021, n. 5)

1. All'articolo 65, comma 9, della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 – 2023 – Collegato alla legge di stabilità 2021) sono soppresse le parole "per il triennio 2021 – 2023".




TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 35

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca