Legge Regionale 29 febbraio 2024, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 21 del 4 marzo 2024


"Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 77.174,99. Delibera Ufficio di Presidenza del 18 dicembre 2023, n. 200"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 77.174,99, derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell'allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 18 dicembre 2023, n. 200, è riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi – decreto crescita).


 

 

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al debito individuato all'articolo 1, pari all'importo complessivo di euro 77.174,99, si provvede mediante copertura, in termini di competenza e cassa, con le somme già disponibili di euro 70.981,75, sullo stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1, macro aggregato 103, per le spese di risarcimento danni e di euro 6.193,24 per il pagamento delle spese legali dovute alla soccombenza in giudizio da parte dell'Ente, sullo stanziamento della Missione 1, Programma 11, Titolo 1, macro aggregato 103 del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023, del Consiglio regionale.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione dell'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.



 

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.       

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca