Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 12.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 72 del 2 novembre 2010


"Modifica alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania)"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 

La seguente legge:

 

Art.1

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5

(Promozione della ricerca scientifica in Campania)

1. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania), è così modificata:

a) nell'alinea del comma 1 dell'articolo 2 è soppressa la parola "triennale";

b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente "Strumento di programmazione";

c) nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 è soppressa la parola "triennale";

d) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 sono soppresse le parole "da impiegare nel triennio";

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4

Adozione e formulazione del programma

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica, formula il programma di ricerca e lo sottopone alla commissione consiliare permanente "Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali" che lo approva o lo rinvia";

f) l'articolo 5 è abrogato;

g) il comma 3 dell'articolo 6 è abrogato;

h) al comma 1 dell'articolo 7 sono soppresse le parole "triennale" e "di cui all'articolo 10";

i) il comma 2 dell'articolo 8 è così sostituito:

"2. Il Comitato è composto da quattordici componenti di alta qualificazione scientifica, nominati per la durata di trenta mesi, con decreto del Presidente della regione Campania, di cui sette proposti dall'assessore alla ricerca scientifica e sette proposti dalla commissione consiliare permanente. "Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali". In sede di prima applicazione, i componenti nominati su proposta della commissione consiliare permanente "Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali" sono aggiunti, con decreto, a quelli già nominati su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica.";

l) i commi 3, 4 e 6 dell'articolo 8 sono abrogati;

m) al comma 1 dell'articolo 9 è soppressa la parola "triennale";

n) al comma 2 dell'articolo 9 sono soppresse le parole ", sulla base del parere espresso dai revisori esterni,";

o) i commi 3 e 4 dell'articolo 9 sono abrogati;

p) l'articolo 10 è così riformulato:

Art. 10

Nucleo scientifico di valutazione

1. Il Nucleo è composto da sei esperti esterni alla regione Campania, di cui tre nominati dall'assessore alla ricerca scientifica e tre nominati dalla commissione consiliare permanente "Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali", per la durata di trenta mesi. In sede di prima applicazione i componenti nominati su proposta dalla commissione consiliare permanente "Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali" sono aggiunti, con decreto, a quelli già nominati su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica.";

q) l'articolo 11 è abrogato;

r) al comma 1 dell'articolo 12 è soppressa la parola "triennale";

s) al comma 2 dell'articolo 12 sono soppresse le parole "del primo anno del triennio".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro