Legge Regionale 15 Dicembre 2004, n. 12.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 24 dicembre 2012, n. 38 e 9 gennaio 2014, n. 1.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

 

Testo vigente della Legge Regionale 15 dicembre 2004, n. 12.



"Modifica dell'articolo 20 della Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 e dell'articolo 1 della Legge Regionale 4 luglio 2003, n. 13 e utilizzo del capitolo 5011 - Intervento 5 - del Bilancio del Consiglio Regionale"

 

 

 IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

 

Articolo 1 (1)

[1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, è così sostituito:

"3. Il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato in relazione alle disposizioni di cui al comma 2 e, in caso di inadempienza, applica le sanzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114."

2. Il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, è così modificato:

"7. Le vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 114/98, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell'attività, non sono effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione."

3. All'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

"15. Le disposizioni relative alle vendite promozionali di cui al presente articolo sono riferite al settore extralimentare specializzato."]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1.

 

 

Articolo 2 (1)

[1. A decorrere dal corrente anno, per le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 è interamente ripartito l'importo del capitolo 5011 - intervento 5 - del bilancio del Consiglio regionale con i criteri e le modalità previsti nella stessa legge.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 15, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38.

 

 

Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

15 dicembre 2004

                                     Bassolino