Legge Regionale 30 gennaio 1986, n. 8.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 12 del 19 febbraio 1986

 

   «Modifica alla legge regionale 29 novembre 1983, n. 37»   

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

L'art. 8 della legge regionale 29 novembre 1983, n. 37 è così modificato:

- alla lettera b) le cifre di L. 44 .800 e di L. 60.000 sono sostituite rispettivamente da L. 55.800 e L. 70.000.



 

Art. 2

Ai successivi aggiornamenti provvede l'Ufficio di Presidenza, con propria delibera, adeguando la diaria di missione a quella corrisposta ai membri del Parlamento ai sensi dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, maggiorandola del 50% per le trasferte all'estero.



 

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il 1985 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa, che presenta sufficientemente disponibilità e per gli anni successivi con il corrispondente capitolo di bilancio.


 


Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 30 gennaio 1986

Fantini