Legge Regionale 12 giugno 1986, n. 15.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 41 del 20 giugno 1986


«Integrazione alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 15 - Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:


Art. 1

All'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 15 è aggiunto il seguente comma: «Ai fini di cui al 1° comma, le frazioni di anno superiori ai 6 mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate».


 

 

Art. 2

All'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 15 vengono aggiunti i seguenti commi: «Sono inoltre riconoscibili senza riscatto ai sensi dei commi precedenti altri periodi e/o servizi già riscattati a tali fini presso l'Amministrazione di provenienza.

Al personale di cui al 1o comma dell'articolo 1, inquadrato nei ruoli regionali con effetto dall'1 febbraio 1981, per il quale non operi la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli Enti di provenienza e per il quale gli stessi Enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio, maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la Regione riconosce ai fini previdenziali tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'Ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali l'importo della liquidazione o di altro analogo trattamento ad essi riferito sia stato versato alla Regione. Comunque, gli Enti previdenziali o gli uffici liquidatori degli enti soppressi o gli istituti assicuratori sono tenuti a versare alla Regione gli importi già accreditati presso gli stessi enti o istituti a favore del personale trasferito alla Regione;

b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive le somme di cui al precedente punto a) e provvederà a corrispondere ai dipendenti interessati, entro 6 mesi dal versamento l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità premio di servizio determinata in via teorica, secondo i criteri di cui al 1o comma dell'art. 1, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di iscrizione all'INADEL e ai periodi di cui al precedente punto a), computati secondo le disposizioni dell'ordinamento di provenienza;

c) alla definitiva cessazione dal servizio, la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio determinato, con i criteri di cui all'art. 1, in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto a) e di quelli resi alle dipendenze della Regione. Il personale interessato, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nei ruoli regionali, può rinunciare all'applicazione del precedente comma e optare per la riscossione dell'indennità accreditata dall'ente di provenienza, o dall'istituto assicuratore, che sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale».


 

 

Art. 3

All'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 15 viene aggiunto il seguente comma: «Per il personale inquadrato o da inquadrare nei ruoli regionali con decorrenza successiva al 31 gennaio 1981, i termini indicati al 1° comma scadono entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero 3 mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento».


 

 

Art. 4

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986, che presentano sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio.


 

 

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 12 giugno 1986

Fantini