Legge Regionale 29 novembre 1986, n. 35.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con la modifica apportata dalla legge regionale 23 luglio 2018, n. 25.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 29 novembre 1986, n. 35.

 

«Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale»



Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

 

Art. 1

Oltre ai casi previsti dal 3° comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, modificato con legge regionale 23 luglio 1981, n. 45, il referendum consultivo, allorchè concerna questioni di particolare interesse locale, è indetto quanto lo richieda almeno il cinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni interessati.


 

 

Art. 2

L'oggetto di un referendum consultivo è considerato di particolare interesse locale:

a) nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 60 dello Statuto;

b) nel caso in cui la realizzazione del contenuto propositivo della domanda da sottoporre a referendum produca effetti esclusivamente o prevalentemente su un territorio la cui popolazione non superi i 400 mila abitanti.



Art. 3

La dichiarazione attestante che il referendum consultivo concerne questioni di «particolare interesse locale» deve essere richiesta, con istanza motivata e con l'indicazione del territorio interessato, al Presidente del Consiglio secondo le modalità previste per la promozione di referendum. Sulla richiesta, entro 30 giorni e sentito il parere della I Commissione, decide la Consulta di Garanzia Statutaria all'unanimità. Qualora manchi la unanimità decide il Consiglio nella prima seduta utile. La dichiarazione deve contenere anche l'indicazione dei comuni interessati.

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25.


 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 29 novembre 1986

                                                                                              Fantini