Legge Regionale 17 marzo 1981, n. 18.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 22 del 4 aprile 1981


«Integrazioni delle leggi regionali 19 gennaio 1974, n. 7; 9 agosto 1974, n. 37; 28 aprile 1975, n. 22 e 29 maggio 1980, n. 47 concernenti "trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dipendente della Regione Campania"»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1974, n. 7, è integrato come segue:

A favore del personale transitato anche a domanda alla Regione cessato dal servizio anteriormente all'1 aprile 1973, è liquidato a carico del bilancio regionale, ad integrazione della pensione definitiva conferita dalla CPDEL e dalla CPS, una quota fissa di pensione virtuale da determinarsi secondo le norme previste dall'ordinamento delle citate Casse Pensioni, con l'applicazione delle aliquote indicate nell'allegato A) della legge 26 luglio 1965, n. 965, con le seguenti specificazioni:

a) prendendo come parte della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio omnicomprensiva corrispondente al livello retributivo da attribuire al dipendente, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, per effetto dell'inquadramento nei ruoli regionali ed eventuali benefici derivanti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;

b) considerando come servizio utile quello complessivamente computato per la liquidazione della pensione definitiva da parte della CPDEL e della CPS, la quota fissa integrativa di pensione da corrispondere effettivamente a carico della Regione a decorrere dall'1 gennaio 1980, è pari alla differenza tra l'ammontare risultante per il trattamento totale di cui al comma precedente e quello della pensione corrisposta dalla CPDEL e della CPS alla data di cessazione del servizio ed è reversibile con le modalità e le condizioni previste dalle predette Casse.


 

Art. 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 110.000.000 per il 1981, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presentano sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi, si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.


 

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 - II comma - della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 17 marzo 1981

Emilio De Feo