Legge Regionale 29 novembre 1983, n. 37.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 30 gennaio 1986, n. 8.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

 

«Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 1° febbraio 1980, n. 8 e 5 agosto 1972, n. 5».


Il Consiglio Regionale

ha approvato

 

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

 

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 1 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 8 le parole: «il sessanta per cento delle indennità percepite dai membri del Parlamento», sono sostituite dalle parole: «il sessantacinque per cento della indennità percepita dai deputati al Parlamento di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261».


 

Art. 2

L'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 è così modificato:

- la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una indennità aggiuntiva di funzione mensile pari ad una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nella misura del 25% per il Presidente, del 15% per i Vice Presidenti, del 10% per i Segretari ed i Questori»;

- la lettera b è soppressa.


 

Art. 3

L'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 è così modificato:

- la lettera a) è sostituita dalla seguente: «una indennità aggiuntiva di funzione mensile pari ad una percentuale dell' indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nella misura del 15% per i Presidenti di Commissione, del 7% per i Vice Presidenti, e del 4% per i Segretari»;

- la lettera b) è soppressa.


 

Art. 4

L'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 è così modificato:

- la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una indennità aggiuntiva di funzione mensile pari ad una percentuale dell' indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale nella misura del 25% per il Presidente della Giunta e del 15% per gli Assessori.»;

- la lettera b) è soppressa.


 

Art. 5

Le indennità di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge non sono tra loro cumulabili.


 

Art. 6

I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio, non hanno diritto alla maggiorazione di cui all' art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6.


 

Art. 7

L'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, è soppresso.


 

Art. 8

L'art. 1 della legge regionale 20 luglio 1981, n. 43, è così modificato:

- alla lettera b) le cifre di lire «36.300» e lire «50.000» sono sostituite rispettivamente da «55.800» e «70.000» . (1)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 8.


 

Art. 9

All'onere derivante dall' applicazione della presente legge vautato per l'anno 1983 in lire 100 milioni, si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al cap. 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, che presenta sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 29 novembre 1983

Fantini