Legge Regionale 30 agosto 1978, n. 28.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 39 del 9 settembre 1978

 

«Rimborsi alle Amministrazioni Provinciali per gli oneri sopportati nell'esercizio della delega di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1977, n. 40»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Al fine di consentire un puntuale esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di formazione professionale, disposta dall'art. 12 della legge 30 luglio 1977, n. 40, la Regione Campania è autorizzata a rimborsare, fino all'attuazione dei comprensori, direttamente alle singole Amministrazioni provinciali un importo annuo delle spese all'uopo sostenute, in misura pari al 3% del costo globale delle relative attività formative approvate nel piano annuale dal Consiglio regionale.


 

 

Art. 2

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1978, grava sul Cap. 615 dello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata:

«Rimborsi alle Amministrazioni Provinciali per le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 30 luglio 1977, n. 40».

Agli oneri derivanti per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.


 

 

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 30 agosto 1978

Russo