Legge Regionale 9 agosto 1974, n. 37.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 28 aprile 1975, n. 22.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.                                                                                                           


Testo vigente della Legge Regionale 9 agosto 1974, n. 37.

 

«Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 1974, n. 7, concernente - trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dipendente dalla Regione»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. Unico

Alla legge regionale 19 gennaio 1974, n. 7, concernente: «Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dipendente dalla Regione» sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'art.1 è sostituito dal seguente: «Il personale di ruolo in servizio alle dipendenze della Regione Campania è iscritto:

a) alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti Locali (CPDEL) ai fini del trattamento di quiescenza. Con esclusione del personale sanitario, Medici e Veterinari, che è iscritto alla Cassa per la Pensione ai Sanitari; (1)

b) all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti Locali (INADEL) ai fini del trattamento previdenziale;

c) all'Ente Nazionale di Previdenza dei Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico ai fini del trattamento assistenziale per malattia».

2) l'art. 6 è sostituito dal seguente: «Per il trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza dell'eventuale personale a contratto si applicano le disposizioni previste dagli ordinamenti della ENPDEDP, dell' INADEL e della CPDEL».

 

(1) Lettera così sostituita dall'articolo unico della legge regionale 28 aprile 1975, n. 22.


 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 9 agosto 1974

Cascetta