Legge Regionale 12 giugno 1986, n. 17.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 26 giugno 1987, n. 34.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 
Testo vigente della Legge Regionale 12 giugno 1986, n. 17.

 

«Norme sull'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali della Campania»



Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1

Disaggregazione del fondo di previdenza e solidarietà

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il «Fondo di previdenza e di solidarietà dei Consiglieri della Regione Campania», istituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1979 n. 24, è suddiviso in due distinti fondi denominati rispettivamente:

a) «Fondo per la erogazione delle indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Campania»;

b) «Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Campania».


 

Art. 2

Organi di gestione dei fondi

Sono organi di gestione dei fondi:

a) il Comitato amministrativo, formato dall'Ufficio di Presidenza integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, che esercita tutti i poteri deliberativi per la gestione dei fondi e degli interessi maturati sugli stessi;

b) il Presidente del Consiglio regionale che ha la rappresentanza legale dei fondi e ne presiede il Comitato.


 

 

Art. 3

Bilancio e conto consuntivo dei fondi

La durata dell'esercizio finanziario dei due fondi decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre in conformità a quanto disposto dall'art. 15, I comma, della LR 27 luglio 1978, n. 20.

Il Comitato amministrativo dei fondi approva entro il mese di ottobre di ogni anno il bilancio preventivo, che a sua volta, viene allegato, come gestione speciale, al bilancio autonomo del Consiglio Regionale.

Il conto consuntivo è approvato dallo stesso comitato entro il 30 giugno di ogni anno ed è allegato, come gestione speciale, al Bilancio autonomo del Consiglio Regionale di cui all'art. 40 della legge sull'ordinamento contabile della Regione Campania 27 luglio 1978, n. 20 e sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania.


 

 

Art. 4

Accertamenti tecnici ed attuariali

Prima dell'approvazione di ogni bilancio preventivo del Consiglio regionale, deve essere redatto un bilancio tecnico attuariale nel quale devono essere evidenziati gli eventuali disavanzi dei singoli fondi.

A decorrere dall'inizio di ogni legislatura - ovvero a far data dall'entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne la legislatura in corso - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione «una tantum» a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico - finanziario del Fondo.

Per la legislatura in corso il pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo è assicurato con contribuzione una tantum da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989, 1990.

Il pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo, è assicurato con contributzione annuale in attesa del riordino della materia sulla nase di unitari indirizzi nazionali.

Il relativo stanziamento è iscritto nell'apposito capitolo del Consiglio regionale destinato alle indennità di carica ai Consiglieri regionali.

A decorrere dall'inizio di ogni legislatura - ovvero a far data dall'entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne la legislatura in corso - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione «una tantum» a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico - finanziario del Fondo. (1)

Per la legislatura in corso il pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo è assicurato con contribuzione una tantum da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989, 1990. (1)

Il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo, è assicurato con contribuzione annuale in attesa del riordino della materia sulla base di unitari indirizzi nazionali. (2)

Il relativo stanziamento è iscritto nell'apposito capitolo del Consiglio regionale destinato alle indennità di carica ai Consiglieri regionali. (1)

 

(1) Comma aggiunto dal primmo comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 34.

(2) Comma aggiunto dal primmo comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 34 come modificato dall'articolo 1, comma 1 della Legge regionale 22 marzo 1995, n. 5.


 

Titolo II

FONDO PER L'EROGAZIONE DELLA INDENNITÀDI FINE MANDATO

 

 

Art. 5

Beneficiari dell'indennità

L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura.

L'indennità spetta ai Consiglieri regionali che ne abbiano già maturato il diritto all'entrata in vigore della presente legge.

L'indennità spetta, altresì, ai Consiglieri regionali che cessano dalla carica per dimissioni o sopravvenute incompatibilità. Non spetta invece in caso di decadenza.

L'indennità spetta infine agli aventi causa dei Consiglieri regionali deceduti nel corso del mandato.


 

 

Art. 6

Misura dell'indennità

La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità della indennità lorda di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1972 n. 5 e successive modificazioni, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica, fino ad un massimo di dieci mensilità .

Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di un anno si considera come anno intero, purchè sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione della indennità di fine mandato o del premio di reinserimento ha diritto, nel caso di rielezione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità , comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.


 

 

Art. 7

Finanziamento del fondo

L'indennità di fine mandato è a carico del Bilancio del Consiglio Regionale.

A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda di cui alla lettera a) dell'art. 1 della LR 5 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni, stabilita per le funzioni di Consigliere Regionale, si applica una trattenuta pari al 5% (cinque per cento), da devolvere al Capitolo 339 di nuova istituzione dello Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1986, denominato «introiti per ritenute di indennità di fine mandato».

Il fondo è altresì alimentato:

a) dalle rendite di origine patrimoniale e da quelle maturate sui fondi accantonati;

b) da eventuali donazioni ed elargizioni.


 

 

Art. 8

Contributi obbligatori dei Consiglieri

I contributi obbligatori di cui al precedente articolo 7, sono riscossi mediante ritenuta d'ufficio a decorrere dal giorno dell'inizio della corresponsione dell'indennità ai singoli Consiglieri qualunque sia la loro posizione agli effetti del conseguimento delle prestazioni del fondo.


 

 

Art. 9

Norma finanziaria

Al finanziamento degli oneri di cui al precedente articolo 7, primo comma, si provvede mediante l'impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza del Consiglio regionale al capitolo 1 «Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale» al cui interno figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato «Spese per l'indennità di fine mandato».

Il suddetto stanziamento, unitamente ai contributi di cui al precedente art. 8, è devoluto alla gestione autonoma del fondo per la erogazione della indennità di fine mandato.


 

Titolo III

FONDO DI PREVIDENZA

 

 

Art. 10

Il «Fondo di previdenza» istituito ai sensi del precedente art. 1, è destinato al pagamento di assegni vitalizi mensili a Consiglieri cessati dal mandato o ai loro aventi causa, secondo le norme previgenti, in attesa del riordino della materia sulla base di unitari indirizzi nazionali.


 

 

Art. 11

Finanziamento del fondo

Il fondo è alimentato:

a) dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica;

b) dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dal mandato o dei loro aventi causa;

c) da eventuali donazioni o elargizioni;

d) dalle rendite di origine patrimoniale e da quelle maturate sui fondi accumulati.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulla indennità mensile lorda di cui all'articolo 1, lett. a) della Legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1987 il contributo è fissato al 22% della indennità medesima.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulla indennità mensile lorda di cui all'articolo 1, lett. a) della Legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.(1)

A decorrere dal 1° gennaio 1987 il contributo è fissato al 22% della indennità medesima. (1)

 

(1) Comma aggiunto dal primmo comma dell'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 34.


 

 

Art. 12

Abrogazioni

Sono abrogate le disposizioni delle leggi regionali, 31 agosto 1973, n. 16, 20 gennaio 1977 n. 7, 4 maggio 1974 n. 24, 29 maggio 1980 n. 42, 25 gennaio 1982 n. 9 in contrasto con la presente legge.


 

NORMA TRANSITORIA

 


Art. 13

Riparto tra i fondi

Il Comitato Amministrativo dei fondi determina il riparto tra i fondi di cui al precedente articolo 1 lettere a) e b) della dotazione finanziaria e patrimoniale di pertinenza del preesistente unico fondo, provvedendo con propri atti alla cessazione della attività del medesimo ed a quanto altro occorra ai fini della applicazione del presente articolo.


 

 

Art. 14

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 12 giugno 1986

Fantini