Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 37.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 29 aprile 1991, n. 9.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 37.

 

«Modifica della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 e successive modificazioni concernente: « Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio

Qualora il Consigliere regionale, già cessato dal mandato, rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda in base alla normativa vigente della previdenza dei Consiglieri regionali della Campania, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato; alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno diretto sarà nuovamente erogato tenuto conto anche dell'ultimo periodo di contribuzione. (1)

L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto o indiretto venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno vitalizio è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 9.


 

Art. 2

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 6 maggio 1985

Fantini