Legge Regionale 3 luglio 1973, n. 13.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 29 novembre 1986, n. 33.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 


Testo vigente della Legge Regionale 3 luglio 1973, n. 13.


«Indennità annuale al Presidente ed ai Componenti del Collegio dei Revisori dei conti»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. Unico (1)

All'art. 3 della Legge regionale 5 agosto 1972 è aggiunto il seguente comma:

«Al Presidente e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete una indennità pari al 50% di quella di cui all'art. 1, lettera a), della legge regionale n. 5 del 5 agosto 1972 e successive modifiche ed integrazioni, per ogni conto consuntivo della Regione licenziato dal Collegio stesso per l'approvazione del Consiglio regionale».

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 33.


 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 luglio 1973

Servidio