Legge Regionale 8 marzo 1985, n. 15.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 8 marzo 1985, n. 15.

 

«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 dell'11 agosto 1978 - Difensore civico presso la Regione Campania»

 


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 è sostituito dal seguente:

«È istituito il Difensore Civico presso la Regione Campania» .


 

Art. 2

1. L'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione della Regione, dagli Enti ed Aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, nonchè il funzionamento delle Unità Sanitarie Locali con speciale riferimento alla salvaguardia dei diritti costituzionali dell'utente in modo che siano assicurate le tempestività e le regolarità.

Il ricorso al Difensore Civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al primo comma, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il Difensore Civico qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre Amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio regionale a termini del successivo articolo 3».


 

Art. 3

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Il Difensore Civico comunica all'amministrazione competente l'avvenuta proposizione del ricorso ed il relativo oggetto. Ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione regionale e dagli Enti e Aziende indicati al primo comma dell'articolo 2 copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.

Decorsi dieci giorni dall'acquisizione dei documenti e notizie richiesti, fissa il termine per la definizione dell'affare o chiede ai preposti agli uffici competenti di procedere congiuntamente all'esame della questione, al fine di contribuire alla sua sollecita definizione.

Se il Difensore Civico accerta che l'atto richiesto, per il quale è stato sollecitato il suo intervento, sia un atto dovuto omesso illegittimamente, ha l'obbligo di chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto omesso».


 

Art. 4

1. L'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Il Difensore Civico presenta annualmente entro il 31 marzo una dettagliata relazione avente ad oggetto l'attività svolta nell'anno. Se, nel corso dei suoi interventi, il difensore civico viene a conoscenza di abusi, omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità nella gestione dell'amministrazione regionale o degli altri enti destinatari passivi della legge 11 agosto 1978, n. 23, ha l'obbligo di riferirne immediatamente al Consiglio regionale. Decorsi trenta giorni dall'invio della relazione, senza che essa sia stata presa in esame, è facultato a svolgere direttamente una indagine conoscitiva, i cui risultati saranno oggetto di una specifica relazione al Consiglio stesso.

Il Difensore Civico può anche inviare relazioni su questioni specifiche al Consiglio ed alla Giunta».


 

Art. 5

1. L'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottiene la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, l'elezione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo tre votazioni, il Consiglio procederà a nuova votazione entro i successivi trenta giorni e per la validità dell'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione».


 

Art. 6

1. L'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta con le modalità previste dall'articolo 5 della presente legge.

Il Difensore Civico, fuori delle ipotesi di decadenza e di revoca, rimane in carica fino alla nomina del successore.

Il quinquennio decorre dalla data di immissione in possesso del Difensore Civico nell'incarico conferitogli, che dovrà avvenire immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino Ufficiale della Regione; di essa verrà redatto apposito verbale avanti al Presidente del Consiglio regionale che lo sottoscriverà dopo la firma di accettazione dell'interessato e che sarà controfirmato per autentica dal Segretario Generale del Consiglio».


 

Art. 7

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è così modificato:

«Il Difensore Civico ha sede presso gli Uffici del Consiglio regionale e dispone di un ufficio di segreteria la cui dotazione organica è fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale».

[L'Ufficio di segreteria del difensore civico è equiparato a tutti gli effetti agli uffici del Consiglio regionale istituiti con la legge regionale 30 agosto 1977, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.] (1)

 

(1) Comma abrogatp dall'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15.


 

Art. 8

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 40 milioni per il 1985, si farà fronte con l'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, con la denominazione corrispondente a quella del capitolo 80 del bilancio 1984. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 maggio 1980, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 8 marzo 1985

Fantini