Legge Regionale 1 febbraio 1980, n. 8.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 29 novembre 1983, n. 37.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 1 febbraio 1980, n. 8.

 

«Modifica delle leggi regionali 11 marzo 1974, n. 10 - 15 luglio 1974, n. 25 e 20 gennaio 1977, n. 6»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 luglio 1974, n. 25 è così sostituito:

«L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, udita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, l'ammontare delle indennità di cui al comma precedente e di ogni eventuale variazione in misura che, comunque, non superino per la lettera a) il sessantacinque per cento della indennità percepita dai deputati al Parlamento di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e per la lettera b) un corrispettivo mensile pari a 15 giorni della diaria di cui alla lettera b) dell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5». (1)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 1983, n. 37.

 

 

Art. 2

La lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6 è così sostituita:

«Il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità pari a quella percepita dai funzionari direttivi regionali».

La lettera c) dello stesso articolo è abrogata.

 

 

Art. 3

L'articolo 2 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 10 è così sostituito:

«Ai Presidenti ed ai Componenti, che risiedono effettivamente in un Comune diverso da quello sede del Comitato o delle Sezioni di Controllo, spetta il rimborso delle spese di viaggio, quando si rechino alle sedute del Comitato o delle Sezioni, in misura pari a quella prevista per i consiglieri regionali».

 

 

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 1 febbraio 1980  

Cirillo