Legge Regionale 20 luglio 2022, n. 11.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 15 maggio 2024, n. 8.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge regionale 20 luglio 2022, n. 11.

 

"Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:   

 

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge detta norme per garantire l'efficace ed efficiente organizzazione del Consiglio regionale in armonia con i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento determinati dallo Statuto ed in osservanza dei seguenti criteri generali:

a) imparzialità, buon andamento dell'amministrazione e trasparenza dell'azione amministrativa;

b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;

c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;

d) realizzazione della più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici regionali;

e) rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti dagli organi politici con la previsione che gli uffici appositamente istituiti hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione.



 

Art. 2

(Regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale)

1. In osservanza delle finalità indicate all'articolo 1 i regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, anche per specifici settori, e trasmessi alla Commissione consiliare permanente in materia di Affari Istituzionali e alla Commissione consiliare permanente in materia di Bilancio e Finanze, che rendono il parere nel termine di quindici giorni dalla loro assegnazione. Il parere della Commissione permanente in materia di Bilancio è obbligatorio. Se decorso il termine assegnato la Commissione consiliare competente in materia di Affari istituzionali non si è pronunciata, il parere non espresso si intende favorevolmente acquisito.

2. Il regolamento, corredato dei pareri acquisiti, è approvato dal Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

3. Il regolamento, munito dell'attestazione di avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea consiliare, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione nei tempi previsti dallo Statuto per la pubblicazione dei regolamenti della Giunta regionale.

4. I regolamenti di cui al presente articolo e i successivi aggiornamenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 1 e assicurano, in ogni caso, un modello organizzativo:

a) costituito da un Segretariato generale articolato in due Direzioni generali, a propria volta organizzate in strutture complesse, denominate Settori, preordinate al coordinamento di più unità operative dirigenziali semplici, denominate Servizi;

b) articolato in un numero massimo di strutture dirigenziali non superiore a sedici, compresa la Segreteria generale, presso la quale possono essere istituite unità operative semplici. (1)

4 bis. Nel rispetto dei principi sanciti al comma 12-bis dell'articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) e all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, con la procedura indicata ai commi 1, 2 e 3, sono disciplinati:

a) i compiti e l'organizzazione dei seguenti uffici di diretta collaborazione del Presidente: Ufficio di Gabinetto e Segreteria particolare;

b) il portavoce del Presidente del Consiglio regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di informazione e comunicazione);

c) i compiti e l'organizzazione degli uffici dei componenti dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, nonché del rappresentante dell'opposizione;

d) il trattamento economico dei responsabili di segreteria presso gli uffici di diretta collaborazione;

e) il limite massimo del personale, nel rispetto della capacità assunzionale dell'Ente, da assegnare alle strutture di cui al presente comma tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dipendenti di cui al comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando o altro analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti;

f) l'emolumento unico omnicomprensivo di cui all'articolo 23, commi 12-ter e 12-quater, della legge regionale 1/2012. (2)

4 ter. Con le modalità di cui al presente articolo sono definiti altresì:

a) i compiti degli Uffici di supporto ai gruppi consiliari;

b) il limite massimo del personale, nel rispetto della capacità assunzionale dell'Ente, da assegnare alle strutture di cui al presente comma tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dipendenti di cui al comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 15/2002 in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando o altro analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, collaboratori con contratto di diritto privato, esperti e consulenti;

c) nei limiti disposti dall'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) il trattamento economico dei coordinatori amministrativi dei gruppi consiliari e l'emolumento unico omnicomprensivo del personale. (2)

5. I provvedimenti di organizzazione adottati in esecuzione dell'articolo 23, comma 12, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) e dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 marzo 2021, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015 -, alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 - Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 -, e alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui al presente articolo.


 

 

Art. 2-bis. (3)

(Accesso alla qualifica dirigenziale del Consiglio regionale) 

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale del ruolo della dirigenza del Consiglio regionale avviene sulla base della programmazione del fabbisogno, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia). Nei concorsi indetti dal Consiglio regionale una percentuale non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale dipendente del Consiglio regionale.

2. Per l'ammissione è richiesto in ogni caso il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea, attinente al posto messo a concorso;

b) cinque anni di servizio effettivo, maturato in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea, nell'amministrazione regionale o in altre amministrazioni pubbliche ovvero l'aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in altre strutture, pubbliche o private, per almeno cinque anni, ovvero un diploma di specializzazione universitaria attinente al posto messo a concorso o altri titoli universitari.

3. Nelle procedure concorsuali di accesso alla qualifica dirigenziale di cui al comma 1 sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, dipendenti di ruolo con qualifica non dirigenziale del Consiglio regionale con almeno cinque anni di anzianità, nonché i dirigenti a tempo determinato della medesima amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, assunti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, che negli ultimi quindici anni abbiano maturato, anche non continuativamente, almeno cinque anni di anzianità in strutture amministrative del Consiglio regionale diverse da quelle di diretta collaborazione politica.

4. Ai sensi dell'articolo 28, comma l ter, del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 80/2021, fatta salva la percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, destinata all'accesso dall'esterno, una quota non superiore al trenta per cento dei posti di qualifica dirigenziale residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata dal Consiglio regionale al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti, con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire, e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.


 

 

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



 

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca


Note

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 8.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 8.

(3) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 8.