Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 38 del 15 maggio 2024


"Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, nell'esercizio dei poteri e funzioni attribuiti alla Regione dalla Costituzione e dallo Statuto, disciplina, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale e degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.


 

 

Art. 2

(Principi generali)

1. L'organizzazione degli uffici della Giunta regionale è improntata ai seguenti principi:

a) funzionalità e finalizzazione degli assetti organizzativi ai compiti e ai programmi di attività, anche attraverso la verifica e l'eventuale revisione degli stessi;

b) flessibilità organizzativa;

c) articolazione delle strutture per funzioni omogenee o interdipendenti rispetto al risultato;

d) integrazione e coordinamento tra le attività delle diverse strutture;

e) razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

f) valorizzazione della trasformazione digitale dei servizi, dei processi e delle attività.

2. Nella materia relativa alle strutture organizzative, la Regione adotta i necessari provvedimenti, nel rispetto degli istituti di partecipazione sindacale previsti dalla normativa vigente.

3. Il conferimento degli incarichi dirigenziali è disposto dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, nel rispetto delle norme e dei principi del decreto legislativo 165/2001.



 

Titolo II

Organizzazione della struttura amministrativa della Giunta regionale

 

 

Capo I

Disposizioni generali


 

Art. 3

(Strutture organizzative della Giunta regionale)

1. Le strutture organizzative della Giunta regionale si articolano in:

a) Direzioni generali;

b) Segreteria di Giunta, Avvocatura e Uffici speciali;

c) Settori;

d) Unità operative dirigenziali semplici.

2. Con deliberazione di Giunta regionale, nel rispetto dell'invarianza di spesa, possono essere costituite strutture temporanee, di progetto o di missione, per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, ovvero di un programma di interventi, la cui durata è correlata alla realizzazione del progetto o del programma.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 motivano espressamente in ordine alle esigenze e agli obiettivi da perseguire e, sulla base degli stessi, dispongono i criteri di individuazione del responsabile, l'articolazione e la pesatura della struttura, la durata temporale e l'eventuale assegnazione delle risorse.

4. Possono essere altresì attribuite con deliberazione della Giunta regionale posizioni individuali di livello dirigenziale per lo svolgimento, organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di specifiche attività professionali, nei limiti di cui all'Allegato 1.

5. Al fine di assicurare l'efficace assolvimento delle attività di competenza regionale connesse al perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l'entrata in vigore della presente legge è istituita la struttura di missione PNRR, equiparata ad una struttura di primo livello, con durata correlata al completamento del Piano. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e nel rispetto del limite numerico previsto dalla presente legge, disciplina l'articolazione interna della struttura di missione, salvaguardando la continuità delle funzioni sino ad oggi assolte.



 

Art. 4

(Figure dirigenziali)

1. I dirigenti della Giunta regionale appartengono ad un'unica qualifica nell'ambito del ruolo dirigenziale disciplinato dall'articolo 67, comma 2 dello Statuto regionale, e ad essi sono attribuiti, in relazione agli incarichi affidati, differenti competenze e responsabilità.

2. Con riferimento alle strutture organizzative i dirigenti esplicano le funzioni di:

a) Direttore generale;

b) Responsabile di Ufficio Speciale;

c) Dirigente di settore;

d) Dirigente di Unità operativa dirigenziale semplice.

3. Il dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello più elevato è, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello inferiore.


 

 

Art. 5

(Pesatura delle strutture)

1. Con successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi nel rispetto della normativa statale vigente e degli istituti di partecipazione sindacale previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, le strutture e le posizioni dirigenziali di cui all'articolo 3 sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza.

2. La pesatura delle strutture dirigenziali è verificata ed eventualmente aggiornata all'esito di modifiche riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse alle stesse strutture.

3. In sede di prima applicazione, al fine della pesatura delle strutture si fa riferimento all'articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999 per la dirigenza del Comparto Regioni Autonomie Locali, tenuto conto dei parametri connessi a:

a) collocazione nella struttura;

b) complessità organizzativa;

c) responsabilità gestionali interne ed esterne.


 


Capo II

Organizzazione delle Direzioni Generali


 

Art. 6

(Direzioni generali)

1. Le Direzioni generali sono strutture dirigenziali di primo livello che svolgono funzioni in aree di intervento omogenee e integrate corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale.

2. Le Direzioni generali sono articolate in Settori e Unità dirigenziali operative semplici.

3. Alle Direzioni generali è preposto il Direttore generale, scelto in relazione a specifica professionalità ed esperienza adeguata al livello della struttura e alla complessità delle competenze, in conformità alle norme e agli istituti previsti dal decreto legislativo 165/2001.

4. Il Direttore generale è individuato con atto deliberativo della Giunta regionale e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Il Presidente e, limitatamente alla specifica delega conferita, gli Assessori esercitano l'indirizzo politico-amministrativo nei confronti delle Direzioni generali, svolgendo, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto, funzioni di impulso delle attività e di controllo sul grado di realizzazione dei risultati.


 

 

Art. 7

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale dà attuazione agli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici della Direzione generale e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite alla Direzione.

2. Il Direttore generale:

a) assicura la gestione organica ed integrata dei Settori e delle Unità dirigenziali operative semplici della Direzione generale;

b) formula proposte ed esprime pareri nelle materie di competenza al Presidente della Giunta regionale o agli Assessori delegati;

c) cura la pianificazione strategica, l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, definite dall'organo politico, e formula, nell'ambito delle materie di competenza, le proprie proposte per la emanazione delle direttive generali, concorrendo ad assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa;

d) firma, ai fini della regolarità contabile e amministrativa, le proposte di deliberazione che il Presidente e gli Assessori delegati intendono sottoporre alla Giunta regionale;

e) adotta gli atti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella diretta competenza della Direzione generale cui è preposto;

f) richiede i pareri all'Avvocatura regionale, anche d'intesa con il Dirigente di settore competente per materia e cura la risposta ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza della Direzione generale, tenendone informati contestualmente il Presidente e gli Assessori competenti;

g) cura, per le attività nella diretta competenza, e sovraintende ai rapporti con enti o soggetti esterni al fine di assicurare il coordinamento delle attività delle strutture di secondo livello e delle unità operative dirigenziali semplici nonché l'unitarietà dell'azione amministrativa;

h) esercita il potere sostitutivo, previa diffida ad adempiere, nei confronti dei Dirigenti di settore, nonché dei dirigenti delle Unità dirigenziali operative semplici poste alle dirette dipendenze della Direzione generale;

i) esercita i poteri disciplinari di propria competenza nei confronti del personale assegnato al suo ufficio e dei Dirigenti di settore e delle Unità dirigenziali operative semplici poste alla diretta dipendenza della Direzione generale, ed attiva presso la Direzione generale risorse umane le procedure disciplinari, in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali;

l) decide sui ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti non definitivi dei Settori e delle Unità dirigenziali operative semplici poste alla diretta dipendenza della Direzione generale;

m) per motivate e comunque temporanee esigenze, può attribuire ai Dirigenti di settore e di Unità dirigenziali operative semplici poste alla diretta dipendenza della Direzione generale incarichi e responsabilità relativi a specifici programmi, progetti e gestioni, e definisce gli obiettivi che gli stessi devono perseguire;

n) sentiti i dirigenti delle strutture interne alla Direzione, rileva il fabbisogno del personale della Direzione generale e assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali alle strutture in cui queste si articolano;

o) valuta i Dirigenti di settore, di Unità dirigenziali operative semplici poste alla diretta dipendenza della Direzione generale e il personale assegnato ai propri uffici, secondo il sistema di valutazione adottato dalla Giunta regionale;

p) svolge ogni altro compito assegnato, ovvero riconducibile al proprio incarico sulla base di disposizioni normative o di direttive del Presidente e della Giunta regionale.



 

Art. 8

(Settori)

1. I Settori sono strutture dirigenziali complesse, di secondo livello, che svolgono funzioni in aree di intervento omogenee e integrate nell'ambito delle politiche di intervento regionale di competenza della Direzione generale.

2. A ciascun Settore è preposto un Dirigente di settore, scelto in relazione a specifica professionalità ed esperienza adeguata al livello della struttura e alla complessità delle competenze, in conformità alle norme e agli istituti previsti dal decreto legislativo 165/2001.

3. Il Dirigente di settore è individuato, sentito il Direttore generale, con atto deliberativo della Giunta regionale ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. I Settori sono articolati in almeno due Unità dirigenziali operative semplici.


 

 

Art. 9

(Dirigente di Settore)

1. Il Dirigente di settore dirige, coordina e controlla le Unità dirigenziali operative semplici in cui si articola il Settore.

2. Il Dirigente di settore:

a) coordina le attività dei dirigenti di Unità dirigenziale operativa semplice incardinate nel Settore;

b) previa istruttoria o previa verifica dell'istruttoria svolta dalla Unità operativa dirigenziale competente, firma, ai fini della regolarità contabile e amministrativa, le proposte di deliberazione per la successiva sottoposizione da parte del Direttore generale al Presidente della Giunta regionale o agli Assessori delegati;

c) esprime pareri e rimette relazioni al Direttore generale sulle attività del Settore;

d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita, nei limiti delle risorse assegnate, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;

e) provvede alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad esso attribuite;

f) per motivate e comunque temporanee esigenze, può attribuire ai dirigenti delle Unità dirigenziali operative semplici incardinate nel Settore incarichi e responsabilità relativi a specifici programmi, progetti e gestioni e definisce gli obiettivi che detti dirigenti devono perseguire;

g) può promuovere progetti che coinvolgono le competenze delle Unità dirigenziali operative semplici e ne cura il coordinamento, anche per il tramite di uno dei dirigenti preposti a tali strutture;

h) esercita il potere sostitutivo, previa diffida ad adempiere, nei confronti dei dirigenti delle Unità dirigenziali operative semplici incardinate nel Settore e i poteri disciplinari di propria competenza nei confronti del personale assegnato e dei dirigenti delle Unità dirigenziali operative semplici incardinate presso il Settore e attiva presso la Direzione generale risorse umane le procedure disciplinari, in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali, dandone comunicazione al Direttore generale responsabile della propria struttura;

i) decide sui ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti non definitivi dei dirigenti delle Unità dirigenziali operative semplici incardinate nel Settore;

l) valuta i dirigenti delle Unità dirigenziali operative semplici e il personale assegnato ai propri uffici, secondo il sistema di valutazione adottato dalla Giunta regionale;

m) svolge ogni altro compito assegnato dal Direttore generale, dal Presidente o dalla Giunta regionale.


 


Art. 10

(Unità operative dirigenziali semplici)

1. Le Unità operative dirigenziali semplici sono articolazioni funzionali delle Direzioni generali, degli Uffici speciali e dei Settori. Esse svolgono funzioni integrate relative a singole aree di intervento, afferenti ad uno specifico ambito di competenza della struttura di primo o di secondo livello.

2. Le Unità operative dirigenziali semplici sono istituite con delibera di Giunta regionale in base a criteri di efficienza dell'organizzazione dei processi di lavoro. La Giunta regionale può altresì deliberare la modifica delle competenze delle Unità operative dirigenziali semplici, nel processo di adeguamento costante ai programmi e agli obiettivi regionali.

3. All'Unità operativa dirigenziale semplice è preposto un dirigente, individuato in relazione a professionalità ed esperienza adeguata al livello della struttura, in conformità alle norme e agli istituti previsti dal decreto legislativo 165/2001, individuato, sentito il Direttore generale, con atto deliberativo di Giunta regionale e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.


 

 

Art. 11

(Dirigente di Unità dirigenziale operativa semplice)

1. Il dirigente preposto all'Unità dirigenziale operativa semplice svolge le funzioni di direzione del proprio ufficio, cura l'attuazione dei progetti assegnati o delegati dal Dirigente di settore o dal Direttore generale, ovvero dal Presidente o dalla Giunta regionale.

2. Il dirigente dell'Unità dirigenziale operativa semplice:

a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi per l'attuazione dei procedimenti di competenza ed esercita i relativi poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate;

b) istruisce e firma, ai fini della regolarità contabile e amministrativa, le proposte di deliberazione, che rimette al Dirigente di settore per il seguito di competenza;

c) esprime pareri e rimette relazioni sulle attività della unità operativa semplice;

d) dirige, coordina e controlla l'attività del personale assegnato all'ufficio; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, esercitando nei loro confronti i poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) esercita i poteri disciplinari di propria competenza, nei confronti del personale assegnato all'unità operativa ed informa il Dirigente di settore e il Direttore generale;

f) valuta il personale assegnato al proprio ufficio, secondo il sistema di valutazione adottato dalla Giunta regionale;

g) svolge ogni altro compito assegnato dal Dirigente di settore, dal Direttore generale, dal Presidente o dalla Giunta regionale.


 


Art. 12

(Assenza, impedimento, vacanza di titolarità)

1. In caso di assenza o impedimento, il Direttore generale è sostituito da un Dirigente di settore a tale scopo dallo stesso designato o, in mancanza, dal Dirigente di settore con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale.

2. In caso di vacanza della titolarità della struttura ovvero di assenza o impedimento del dirigente preposto, fino a diversa determinazione della Giunta regionale, la funzione dirigenziale ad interim è svolta dal Direttore generale per i Settori e le Unità dirigenziali operativi semplici poste alle dirette dipendenze della Direzione generale e dal Dirigente di settore per le Unità dirigenziali operative semplici incardinate nel Settore.



 

Art. 13

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti del Direttore generale, previa diffida ad adempiere entro un termine prefissato e a seguito dell'inutile decorso del termine, attraverso la nomina di un commissario ad acta scelto tra i Responsabili delle strutture di primo livello.

2. Nei confronti degli altri dirigenti, il potere sostitutivo è esercitato direttamente dal Responsabile della struttura di primo livello o della struttura di secondo livello per le strutture dirigenziali direttamente dipendenti. Nei confronti dei responsabili dei procedimenti il potere sostitutivo è esercitato dal dirigente che ha assegnato la responsabilità del procedimento stesso.

3. A seguito dell'esercizio del potere sostitutivo si provvede all'accertamento delle eventuali responsabilità, anche al fine della valutazione della performance.




Art. 14

(Istituzione delle Direzioni generali)

1. Sono istituite le seguenti Direzioni generali:

a) Direzione generale Risorse umane.

Ambiti di competenza: pianificazione, reclutamento, organizzazione e gestione del personale; trattamento giuridico ed economico del personale; relazioni sindacali; aggiornamento e formazione del personale; supporto all'OIV; performance;

b) Direzione generale Risorse finanziarie.

Ambiti di competenza: bilancio e programmazione economica e finanziaria, entrate e spese, fiscalità e sistema tributario regionale; vigilanza sui servizi di tesoreria e sulla contabilità generale di cassa; bilancio consolidato; Autorità di certificazione della spesa dei fondi nazionali ed europei.

Presso la Direzione generale Risorse finanziarie opera, in posizione di autonomia funzionale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

c) Direzione generale Risorse strumentali.

Ambiti di competenza: gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale; provveditorato ed economato; logistica e ambienti di lavoro. Presso la Direzione generale Risorse strumentali opera, in posizione di autonomia funzionale, indipendenza e terzietà, l'Ufficio Datore di lavoro;

d) Direzione generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale.

Ambiti di competenza: sistema sanitario regionale; rapporti con il sistema sanitario nazionale; governo economico-finanziario del sistema sanitario regionale di concerto con la Direzione generale Risorse finanziarie; interventi socio-sanitari nel campo delle dipendenze patologiche, della salute mentale, della riabilitazione e della non autosufficienza; attività farmaceutiche e farmaco-vigilanza; sistemi informativi in materia sanitaria; prevenzione e igiene sanitaria; sicurezza alimentare e assistenza veterinaria; programmazione dell'edilizia sanitaria;

e) Direzione generale Politiche sociali, politiche giovanili e sport.

Ambiti di competenza: politiche di welfare, politiche giovanili e rapporti con il terzo settore; pari opportunità; sport;

f) Direzione generale Lavoro e formazione professionale.

Ambiti di competenza: politiche attive del lavoro; programmazione, sviluppo e coordinamento della rete regionale dei Centri per l'impiego; servizi per il lavoro, per la formazione professionale e l'orientamento al lavoro;

g) Direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali.

Ambiti di competenza: agricoltura, forestazione e patrimonio agroforestale, attività faunistico-venatoria e ittica; riordino fondiario; bonifica integrale; diritti collettivi e usi civici;

h) Direzione generale Sviluppo delle attività produttive.

Ambiti di competenza: industria, artigianato, fiere e mercati, commercio e servizi; energia; acque minerali e termali; cave, miniere e risorse geotermiche; internazionalizzazione del sistema produttivo;

i) Direzione generale Politiche culturali e turismo.

Ambiti di competenza: promozione culturale, patrimonio culturale materiale e immateriale, spettacolo; turismo e industria alberghiera;

l) Direzione generale Istruzione, università, ricerca e innovazione.

Ambiti di competenza: programmazione in materia di istruzione; diritto allo studio; università e alta formazione; ricerca, innovazione e startup;

m) Direzione generale Mobilità.

Ambiti di competenza: sistema della mobilità regionale e mobilità sostenibile; trasporto pubblico locale; politica tariffaria regionale;

n) Direzione generale Governo del territorio.

Ambiti di competenza: pianificazione territoriale e paesaggistica; urbanistica ed edilizia; politiche abitative ed edilizia sociale;

o) Direzione generale Difesa suolo, ecosistema e sostenibilità.

Ambiti di competenza: politiche di contrasto al dissesto idrogeologico; difesa del suolo; sviluppo sostenibile, qualità dell'aria, climate change; gestione delle risorse naturali protette, tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero; concessioni idroelettriche; Contratti di fiume;

p) Direzione generale Protezione civile e uffici territoriali del Genio civile.

Ambiti di competenza: protezione civile regionale e rapporti con il Servizio nazionale della protezione civile; autorizzazioni sismiche e autorizzazioni relative al demanio idrico;

q) Direzione generale Ciclo integrato delle acque.

Ambiti di competenza: ciclo integrato delle acque; grandi reti adduttrici, interventi sulle infrastrutture idriche; Piano invasi e azioni di contrasto alla siccità; reti dei reflui e depurazione;

r) Direzione generale Ciclo integrato dei rifiuti, autorizzazioni ambientali, osservatorio e documentazione.

Ambiti di competenza: ciclo integrato dei rifiuti; bonifica dei siti contaminati; autorizzazioni ambientali.



 

Capo III

Organizzazione degli Uffici Speciali e dell'Avvocatura regionale


 

Art. 15

(Uffici Speciali)

1. Gli Uffici speciali sono strutture dirigenziali di primo livello, articolate in Settori e in Unità dirigenziali operative semplici, che svolgono funzioni in aree di intervento trasversali ai diversi ambiti e alle politiche di intervento regionale.

2. All'Ufficio speciale è preposto un Dirigente responsabile, scelto dalla Giunta regionale in relazione a specifica professionalità ed esperienza adeguata al livello della struttura e alla complessità delle competenze, in conformità alle norme e agli istituti previsti dal decreto legislativo 165/2001 e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Agli Uffici speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge relative alle Direzioni generali, dalle quali essi si distinguono esclusivamente per la trasversalità delle funzioni svolte e dei compiti assegnati.



 

Art. 16

(Dirigenti degli Uffici Speciali)

1. I responsabili degli Uffici speciali, con riferimento all'Ufficio, svolgono i compiti ed esercitano le competenze previste per i Direttori generali dall'articolo 7, per quanto compatibili.

2. I Dirigenti dei settori e delle Unità operative dirigenziali in cui si articolano gli Uffici speciali, con riferimento all'Ufficio, svolgono i compiti ed esercitano le competenze dei Dirigenti di settore e dei dirigenti di Unità operativa dirigenziale come previsto dagli articoli 9 e 11, per quanto compatibili.



 

Art. 17

(Istituzione degli Uffici Speciali)

1. Sono istituiti i seguenti Uffici speciali:

a) Ufficio per l'amministrazione digitale.

Ambiti di competenza: transizione alla modalità operativa digitale; attività relative a infrastrutture digitali, fonia fissa e mobile, servizi ed ecosistemi digitali, piattaforme abilitanti e sicurezza informatica, intelligenza artificiale; politiche regionali di sviluppo della banda ultralarga; politiche di e-government, comunità intelligenti e patrimonio pubblico informativo; ufficio statistica;

b) Ufficio Appalti - Centrale di committenza regionale.

Ambiti di competenza: stazione appaltante per l'acquisizione di beni, servizi e lavori da parte delle strutture della Giunta regionale; Programmazione triennale dei servizi e dei lavori di competenza regionale; Osservatorio regionale degli appalti pubblici e prezzario regionale dei lavori pubblici; sulla base di apposite convenzioni, in conformità alla disciplina in materia, può svolgere funzioni di centrale di committenza per il Consiglio regionale, per gli enti strumentali della Regione e per gli enti locali;

c) Ufficio Opere pubbliche e interventi strategici.

Ambiti di competenza: edilizia scolastica, edilizia sanitaria, interventi di riqualificazione urbana e ambientale, altri interventi strategici di interesse regionale. Autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

d) Ufficio Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione.

Ambiti di competenza: ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), accesso civico; politiche per la promozione della legalità, della sicurezza e per l'immigrazione; beni confiscati; rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti di diritto privato. Aree interne;

e) Ufficio Controlli.

Ambiti di competenza: vigilanza e controllo sugli enti in house e partecipati dalla Regione Campania, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia; controlli interni; controllo di gestione;

f) Ufficio Valutazioni Ambientali.

Ambiti di competenza: Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (PAUR-VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIncA);

g) Autorità di Gestione Fondo sociale europeo - Autorità responsabile piano per lo sviluppo e la coesione.

Ambiti di competenza: responsabile del programma regionale del Fondo Sociale Europeo e Attività previste dai regolamenti UE. Programmazione, gestione e controllo degli interventi previsti e coordinamento delle attività. Gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

h) Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Ambiti di competenza: responsabile del programma operativo regionale del FESR e attività previste dai Regolamenti UE. Programmazione, gestione e controllo degli interventi e coordinamento delle attività.



 

Art. 18

(Avvocatura regionale)

1. L'Avvocatura regionale, posta in posizione di autonomia rispetto alle Direzioni generali e agli Uffici speciali, alle quali è equiparata, rappresenta e difende la Regione innanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, in virtù del mandato conferito nei modi di legge e ai sensi degli articoli 47 e 51 dello Statuto regionale. Svolge, inoltre, attività di consulenza in favore delle strutture amministrative della Giunta regionale e, nei casi previsti, anche del Consiglio regionale, nonché attività di assistenza stragiudiziale, anche in sede di mediazione e conciliazione.

2. In conformità alle previsioni della legge statale e secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni, da sottoscriversi su direttiva del Presidente della Giunta regionale, può svolgere attività di patrocinio e difesa degli enti regionali e delle società partecipate dalla Regione.

3. All'Avvocatura regionale, nel rispetto della legge professionale forense, è preposto un Avvocato coordinatore individuato dalla Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 165/2001, tra avvocati abilitati all'esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori e iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, in relazione a specifica professionalità acquisita nell'esercizio dell'attività legale per la Pubblica Amministrazione e di esperienza adeguata allo specifico incarico.

4. I Dirigenti dei settori dell'Avvocatura sono individuati, sentito l'Avvocato coordinatore, dalla Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 165/2001, tra avvocati abilitati all'esercizio innanzi alle

giurisdizioni superiori e iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, in relazione a specifica professionalità acquisita nell'esercizio dell'attività legale per la Pubblica Amministrazione e di esperienza adeguata allo specifico incarico.

5. Gli avvocati dell'Avvocatura nell'esercizio delle funzioni operano in piena autonomia e responsabilità, senza vincolo di subordinazione gerarchica fatte salve le funzioni di coordinamento delle attività assegnate ai dirigenti e fermo l'obbligo di assolvimento dei doveri d'ufficio. Agli avvocati è garantito il diritto/dovere all'aggiornamento professionale obbligatorio previsto dalla legge professionale forense.

6. I compensi professionali di cui agli articoli 27 e 37 del CCNL sono attributi in osservanza delle previsioni di apposito disciplinare, in conformità alla disciplina vigente.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Avvocatura si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge relative alle Direzioni generali, fermo il rispetto delle norme in materia di professione forense.

8. Con delibera di Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione interna e lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio.



 

Capo IV

Autorità di Audit

 


Art. 19

(Autorità di Audit)

1. L'Autorità di Audit, posta in posizione di autonomia funzionale, indipendenza e terzietà rispetto alle Autorità di gestione dei programmi operativi e alle strutture amministrative di primo livello, assicura le attività e le funzioni di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo dei programmi operativi regionali secondo quanto previsto dalla normativa europea e statale in materia.

2. L'Autorità di Audit è struttura dirigenziale complessa, equiparata ad un Settore e articolata in Unità operative dirigenziali semplici.

3. All'Autorità di Audit è preposto un Dirigente responsabile, scelto dalla Giunta regionale in relazione a specifica professionalità ed esperienza adeguata rispetto alla funzione e al ruolo da svolgere, in conformità alla normativa europea e statale applicabile e alle norme e agli istituti previsti dal decreto legislativo 165/2001, e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il Dirigente responsabile del settore autonomo e i dirigenti delle Unità operative dirigenziali in cui esso si articola svolgono i compiti ed esercitano le competenze dei Dirigenti di settore e dei dirigenti di Unità operativa dirigenziale come previsto dagli articoli 9 e 11, per quanto compatibili.



 

Capo V

Provvedimenti di organizzazione

 


Art. 20

(Provvedimenti di organizzazione delle strutture amministrative)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dell'invarianza di spesa, le attività e l'organizzazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative di cui agli articoli 14, 17, 18 e 19 e le relative modifiche, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2.

2. In sede di prima applicazione, il numero e il livello delle strutture sono definiti nell'Allegato 1 alla presente legge.


 


Titolo III

Strutture di supporto agli organi di indirizzo politico

 


Art. 21

(Uffici di diretta collaborazione del Presidente)

1. Per l'esercizio delle attività di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati, il Presidente della Giunta regionale si avvale di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto tecnico e di raccordo con gli uffici di amministrazione attiva.

2. In conformità agli articoli 4, 14, comma 2, e 27 del decreto legislativo 165/2001, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono disciplinati:

a) i compiti e l'organizzazione dei seguenti Uffici di diretta collaborazione del Presidente:Ufficio di Gabinetto del Presidente; Ufficio stampa; Ufficio legislativo; Segreteria del Presidente;

b) l'organizzazione della Segreteria di Giunta, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 22;

c) il numero e il trattamento economico delle posizioni di responsabilità presso gli Uffici di diretta collaborazione;

d) il limite massimo del personale, nel rispetto delle capacità assunzionali dell'Ente, da assegnare alle strutture di cui al presente articolo tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il numero di soggetti esterni all'amministrazione regionale che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, in conformità alla disciplina statale vigente in materia;

e) l'indennità omnicomprensiva, sostitutiva di ogni emolumento aggiuntivo previsto dalla normativa vigente, da corrispondere ai dipendenti assegnati agli uffici di cui al presente articolo fino a una specifica disciplina contrattuale, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli;

f) il limite massimo, comunque non superiore a tre, e il trattamento economico, commisurato alla particolare qualificazione professionale, di esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni di cui può avvalersi il Presidente.

3. Per le attività di informazione e comunicazione si osservano le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

4. In sede di prima applicazione, presso gli Uffici di diretta collaborazione sono previste le strutture di cui all'Allegato 1.



 

Art. 22

(Segreteria di Giunta)

1. La Segreteria di Giunta costituisce struttura di primo livello che assicura le funzioni amministrative di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e alla Giunta regionale, nonché le funzioni di assistenza alle sedute della Giunta e all'Ufficiale rogante.

2. Alla Segreteria di Giunta è preposto il Segretario della Giunta regionale che svolge anche le funzioni di Ufficiale rogante.

3. Il Segretario della Giunta, con riferimento all'Ufficio, svolge i compiti ed esercita le competenze previste per i Direttori generali dall'articolo 7, per quanto compatibili.

4. I Dirigenti dei settori e delle Unità operative dirigenziali in cui si articola la Segreteria di Giunta, con riferimento all'Ufficio, svolgono i compiti ed esercitano le competenze dei Dirigenti di settore e dei dirigenti di Unità operativa dirigenziale come previsto dagli articoli 9 e 11, per quanto compatibili.



 

Art. 23

(Segreterie del Vice Presidente e degli Assessori)

1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta al Vice Presidente e agli Assessori, sono istituite apposite segreterie i cui organici non possono superare:

a) le nove unità per il Vice Presidente;

b) le sette unità per Assessore.

2. I responsabili delle segreterie sono scelti tra il personale dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti strumentali della Regione, tra i dipendenti pubblici di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco presso la Regione, per una durata temporale che non può eccedere quella dell'incarico degli Assessori.

3. Ai responsabili delle segreterie è attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 44/2023 un'indennità omnicomprensiva, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, parametrata a quella prevista per i responsabili di unità operativa dirigenziale semplice.



 

Titolo IV

Organismi di garanzia


 

Art. 24

(Organismo Indipendente di Valutazione)

1. È istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta regionale, dotato di autonomia funzionale, cui compete:

a) la proposta, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e di attribuzione ad essi dei premi;

b) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale dettagliata sullo stato dell'arte, anche formulando proposte e raccomandazioni al vertice amministrativo;

c) la comunicazione tempestiva circa le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) la validazione della relazione sulla performance assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

e) il monitoraggio e la vigilanza della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) la promozione e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità relative alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

g) la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

h) il monitoraggio della correttezza dei processi di misurazione e valutazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

i) l'esercizio delle attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59), con conseguente relazione alla Giunta;

l) la verifica della coerenza tra gli obiettivi della sotto-sezione anticorruzione e quelli della sotto-sezione performance del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e la valutazione dell'adeguatezza dei relativi indicatori, di cui al combinato disposto degli articoli 44 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e 1, comma 8-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

m) l'assolvimento di ogni altro obbligo o adempimento che disposizioni di legge pongano in capo all'OIV;

n) il monitoraggio dell'operatività dei Sistemi di controllo in materia di performance, anticorruzione e trasparenza degli Enti strumentali della Regione Campania, ad eccezione degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.

2. L'OIV è composto da tre esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, per tre anni e rinnovabili per un solo mandato.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 150/2009, i componenti dell'OIV devono possedere elevata professionalità ed esperienza e sono nominati, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, di cui all'articolo 14-bis del medesimo decreto legislativo 150/2009, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Ai componenti dell'OIV di valutazione spetta il compenso deliberato dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito dell'ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale sono assicurate le funzioni di supporto all'OIV.


 

 

Art. 25

(Comitato dei Garanti)

1. Nel rispetto del principio della parità di genere, con decreto del Presidente della Giunta regionale è nominato il Comitato dei Garanti, quale organismo di garanzia per i dirigenti dell'amministrazione regionale appartenenti ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, con il compito di esprimere pareri sui provvedimenti di accertamento della responsabilità dirigenziale.

2. Il Comitato dei Garanti è composto da:

a) un consigliere della Corte dei Conti, designato dal suo Presidente, con funzione di Presidente;

b) un dirigente scelto tra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta o del Consiglio regionale;

c) un esperto di comprovata esperienza in materia di organizzazione amministrativa e lavoro pubblico.

3. Il Comitato resta in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, al Comitato si applica la disciplina di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 165/2001.

5. Il parere del Comitato è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.


 

 

Titolo V

Disposizioni transitorie finali

 


Art. 26

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 20 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della dotazione di cui all'Allegato 1.

2. Gli incarichi dirigenziali, le denominazioni e le articolazioni delle strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi della presente legge.



 

Art. 27

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nei limiti delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa a carico delle missioni, dei programmi e dei titoli di riferimento.



 

Art. 28

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:

a) la legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), ad eccezione dell'articolo 25;

b) il comma 12 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania);

c) l'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale);

d) i commi da 92 a 98 e 184 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014);

e) l'articolo 18 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni);

f) l'articolo 59 e il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021);

g) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Regione Campania).


 

 

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca