Legge Regionale 25 luglio 2024, n. 13.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 53 del 29 luglio 2024


"Disposizioni di adeguamento normativo"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38)

1. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021), è sostituito dal seguente: 

"9. La Giunta regionale, al fine di monitorare, promuovere e diffondere le tipicità territoriali e gli eventi caratteristici della Regione, valorizza gli elementi iscritti nell'inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano di cui all'articolo 10 della legge regionale 38/2017, attraverso un'apposita sezione per l'iscrizione di riti, feste popolari e manifestazioni che rappresentano momenti significativi e identitari della vita sociale della comunità.". 



 

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12)

1. Alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale), sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole da "nonché gli ecomusei" fino alle parole "delle aree prescelte" sono soppresse; 

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: 

"Art. 4 (Riconoscimento della rilevanza regionale) 

1. La Regione riconosce la qualifica di "museo a rilevanza regionale" ai musei in possesso dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione della presente legge, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato 1 (Livelli uniformi di qualità per i musei) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), rilevanti per la verifica del rispetto degli standard minimi e per l'individuazione di obiettivi per il miglioramento quali:

a) organizzazione;

b) collezioni;

c) comunicazione e rapporti con il territorio. 

2. Il riconoscimento della qualifica di "museo a rilevanza regionale" è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti titolari dei singoli musei, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte della direzione generale competente in materia di politiche culturali e parere vincolante della Commissione tecnica regionale per i musei prevista dall'articolo 15.

3. La direzione generale competente in materia di politiche culturali verifica, con periodicità triennale, la permanenza dei requisiti previsti dal comma 1, assegnando al legale rappresentante dell'ente titolare del museo un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei requisiti stessi. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede alla revoca del riconoscimento, acquisito il parere della Commissione previsto dall'articolo 15. 

4. La direzione generale competente in materia di politiche culturali predispone annualmente l'elenco aggiornato dei musei a rilevanza regionale, che è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania e trasmesso al Ministero della cultura, ai fini dell'inserimento dei musei a rilevanza regionale nel Sistema museale nazionale previsto dal decreto ministeriale 113/2018.

5. Il riconoscimento della qualifica di "museo a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge."; 

c) al comma 1 dell'articolo 6, le parole "dichiarati dalla Regione di interesse regionale" sono sostituite dalle seguenti: "di rilevanza regionale"; 

d) al comma 1 dell'articolo 7, le parole "dichiarati di interesse regionale" sono sostituite dalle seguenti: "di rilevanza regionale"; 

e) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: 

"Art. 15 (Commissione tecnica regionale per i musei) 

1. È istituita la Commissione tecnica regionale per i musei di seguito denominata Commissione. 

2. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da cinque esperti in materia di musei, di cui due designati dalla Commissione consiliare competente, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 

3. La struttura amministrativa regionale competente garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Commissione, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

4. La Commissione emana parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale ed esprime pareri per la formulazione del Piano triennale, previsto dall'articolo 11.

5. La partecipazione alla Commissione non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. 

6. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.". 

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 12/2005 come modificato dalla presente legge, le istanze di riconoscimento di interesse regionale sono concluse sulla base delle disposizioni previgenti. 

3. I musei riconosciuti di interesse regionale, sulla base delle disposizioni previgenti, si adeguano ai requisiti previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 12/2005, come modificato dalla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 



 

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2023, n. 13)

1. Alla legge regionale 5 luglio 2023, n. 13 (Riconoscimento e promozione degli ecomusei della Regione Campania), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, al comma 1, le parole da "e in coerenza" fino a "e di interesse locale" sono soppresse;

b) all'articolo 2, al comma 1, dopo le parole "e immateriali," sono aggiunte le seguenti: "e paesaggistici";

c) all'articolo 4:

1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 3, la parola "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi";  

3) al comma 5, la parola "biennale" è sostituita dalla seguente: "triennale";

d) all'articolo 7, al comma 2, la parola "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";

e) all'articolo 9, al comma 1, le parole "per la spesa corrente" sono soppresse;

f) all'articolo 10, al comma 1:

1) all'alinea, le parole da ", entro novanta" fino a "competente," sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole da ", in coerenza" fino alla fine della lettera, sono soppresse.


                                                                   

 

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2019, n. 14)

1. All'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 14 (Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano), alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "La Giunta, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di patrimonio culturale, provvede con delibera di programmazione, entro novanta giorni dalla proposta del Comitato".


 

 

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6)

1. Alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: 

"hbis) per banda musicale, un complesso strumentale a carattere stabile e continuativo, composto da un organico sufficiente alla esecuzione, in concerto o in sfilata e senza necessità di amplificazione, di ogni tipo di repertorio, e che si avvale di un direttore o maestro qualificato;"; 

b) all'articolo 3, comma 2, lettera e), le parole da "con almeno" e fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'articolo 8, comma 4, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

"1bis) attività musicale bandistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera hbis), con un minimo di cinque rappresentazioni all'anno;".


 

 

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18)

1. Alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) alla fine della lettera f) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "con riferimento anche allo sviluppo dell'ecoturismo";

2) al comma 2, le parole "entro il 31 marzo dell'anno antecedente a quello di riferimento," e "entro il termine del 31 gennaio" sono soppresse;

3) al comma 3, le parole "entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento," e ", previsto dall'articolo 21" sono soppresse;

b) all'articolo 15: 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Agenzia Campania Turismo"; 

2) al comma 1, le parole "di seguito denominata agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "denominata "Campania Turismo"";

3) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'agenzia realizza le iniziative e le attività di interesse regionale in materia di comunicazione e promozione del turismo, con particolare riferimento allo sviluppo dell'ecoturismo, della valorizzazione della vocazione turistica delle aree interne, nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale, nonché delle direttive degli organi di indirizzo della Regione.

3. L'agenzia cura e aggiorna la comunicazione dell'offerta turistica, anche attraverso campagne di comunicazione e produzione di contenuti editoriali, realizza e coordina i servizi di informazione e accoglienza turistica e attua le competenze connesse alla gestione dei beni regionali destinati alla fruizione pubblica. 

4. L'agenzia svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Campania.";

4) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Organi dell'agenzia)

1. Sono organi dell'agenzia:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio dei revisori.".

d) l'articolo 17 è abrogato;

e) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Direttore generale)

1. Il Direttore generale dell'agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato in materia di turismo, ed è scelto tra dirigenti di ruolo della pubblica amministrazione ovvero tra esperti e professionisti, anche esterni all'amministrazione regionale, in possesso di specifica professionalità ed esperienza in materia.  

2. Il Direttore generale ha un contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore al triennio e non superiore al quinquennio e percepisce il trattamento economico previsto nello Statuto.

3. Il Direttore generale rappresenta legalmente l'agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale.

4. Il Direttore generale in particolare:

a) predispone lo Statuto dell'agenzia e le successive modifiche da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;

b) redige i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'agenzia, da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;

c) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie;

d) adotta il piano esecutivo delle attività dell'agenzia, che trasmette alla direzione generale competente in materia di turismo; 

e) trasmette alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente con cadenza annuale la relazione delle attività dell'agenzia;

f) svolge le attività previste dallo Statuto e adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'agenzia.".

f) all'articolo 20, il comma 2 è abrogato;

g) all'articolo 21: 

1) al comma 1, le parole "entro il 31 ottobre di ciascun anno" sono soppresse; 

2) al comma 2, la parola "esecutivo" è soppressa; 

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

"3. Con la medesima delibera la Giunta regionale stabilisce le risorse destinate al sostegno del piano delle attività dell'agenzia e dei programmi annuali dei servizi e delle attività dei PTL, previsti dall'articolo 12"; 

4) il comma 4 è soppresso; 

h) all'articolo 24: 

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1bis. Può essere iscritta all'albo regionale l'associazione pro loco in possesso dei seguenti requisiti fondamentali:

a) Statuto improntato a principi di democraticità e trasparenza, che riconosce la facoltà di iscriversi all'associazione e di partecipare concretamente alle attività associative a tutte le persone fisiche e agli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, e preveda la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;

b) disponibilità di locali sociali idonei a garantire un'ampia partecipazione alla vita sociale dell'associazione.".

2) al comma 2, le parole "ed i requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "e gli ulteriori requisiti";

i) all'articolo 25:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; 

2) al comma 1 bis, le parole "per il tramite dell'agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania" sono soppresse;

l) al comma 1 dell'articolo 27, le parole "L'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione";

m) al comma 1 dell'articolo 28, le parole "L'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione";

n) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente: 

"Art. 29bis (Disposizioni transitorie)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il Direttore generale dell'agenzia:

a) adegua lo Statuto dell'agenzia e lo trasmette alla direzione generale competente ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta regionale;

b) effettua una ricognizione delle funzioni, delle attività, dei rapporti giuridici attivi e passivi, della consistenza del patrimonio e dei rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, individuando, di concerto con la direzione generale competente, l'eventuale contingente di personale da trasferire, nel rispetto delle capacità assunzionali dell'ente, nei ruoli organici della Regione per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2. 

2. La Giunta regionale prende atto della ricognizione, ridefinisce la dotazione organica dell'agenzia e dispone le modalità per il trasferimento.  

3. A decorrere dalla data prevista nella deliberazione di cui al comma 2, l'agenzia esercita le attività previste dall'articolo 15 e la Regione subentra nella titolarità delle funzioni e delle attività già svolte dall'agenzia e nei rapporti giuridici attivi e passivi direttamente afferenti alle stesse. La Regione subentra nella titolarità delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, secondo quanto previsto dalla delibera di cui al comma 2.".



 

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11)

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, comma 1, lettera l), dopo le parole: "di gestione" sono inserite le seguenti: "e svolge la vigilanza sull'attuazione delle misure";

b) all'articolo 23 è inserito il seguente comma:

"4ter Fatte salve le richieste pervenute entro il termine dell'entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale competente provvede all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 4bis con cadenza semestrale".   

c) all'articolo 47: 

1) al comma 2, dopo le parole "degli articoli 10" sono aggiunte le seguenti: ", 11, comma 3,"; 

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: 

"4bis. In caso di mancato rispetto da parte dell'ambito degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione della programmazione inserita nel piano di zona previsto dall'articolo 21, la Giunta regionale, nel caso in cui sia a rischio la garanzia delle prestazioni da rendere in favore dei cittadini, su proposta dell'assessore competente per materia, assegna all'ambito medesimo il termine perentorio non superiore a trenta giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta dell'assessore competente per materia, la Giunta regionale, con proprio atto, individua l'organo o l'ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti necessari oppure di provvedere all'esecuzione degli interventi programmati.";

d) all'articolo 48bis, al comma 1: 

1) alla lettera a), dopo la parola "territoriali" sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'esercizio di servizi residenziali e semiresidenziali in assenza di titolo abilitativo,"; 

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: 

"dbis) nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4bis dell'articolo 23 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000,00 (cinquemila) ad euro 15.000,00 (quindicimila)".


 

  

Art.  8

(Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 9)

1. Alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 9 (Iniziative finalizzate all'adozione di sani stili di vita a tutela della popolazione infantile ed adolescenziale a rischio obesità basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione e sulla diffusione della pratica dell'attività motoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 3, le parole "struttura amministrativa regionale competente in materia" sono sostituite dalle seguenti: "direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale";

b) al comma 1 dell'articolo 4, le parole "struttura amministrativa competente in materia" sono sostituite dalle parole "direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale".



 

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è aggiunto il seguente: 

"Art. 10bis (Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

2. L'obbligo previsto dal comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre Regioni nelle quali vige una diversa disciplina.                        

3. Il pediatra di libera scelta, con cadenza annuale, verifica lo stato psicofisico dei propri pazienti e inserisce la relativa relazione nella apposita sezione della piattaforma prevista per il libretto pediatrico regionale.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità di attuazione della disposizione prevista dal presente articolo.".



 

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 11 aprile 2019 n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) è aggiunto il seguente: 

"1bis. Le sanzioni previste dal comma 1 per le violazioni degli obblighi previsti dai commi 3 e 5 dell'articolo 6 non si applicano ai proprietari di cani di età superiore ai dodici mesi non ancora identificati e registrati nella Banca dati regionale anagrafe degli animali di affezione della Campania, che provvedono entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 4, del decreto del ministero della salute 2 novembre 2023 (Modalità tecniche e operative per l'implementazione del sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia -  SINAC) e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.".



 

Art.  11

(Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2017, n. 12)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di protezione civile in Campania) sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: 

"Art. 6 (Funzioni e compiti delle Province e della Città Metropolitana di Napoli)

1. Le Province e la Città Metropolitana di Napoli provvedono, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile previsto dall'articolo 3 della presente legge, alle attività di protezione civile, di previsione e prevenzione dei rischi, di gestione delle emergenze e loro superamento. 

2. I piani di protezione civile provinciale e metropolitano sono predisposti e approvati rispettivamente dalla Provincia competente e dalla Città Metropolitana di Napoli, in raccordo con le Prefetture – uffici territoriali del Governo, sulla base degli indirizzi previsti dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile) adottati dalla Giunta regionale. 

3. I piani di protezione civile di ambito territoriale e organizzativo ottimale previsti dagli articoli 3, 11 e 18 del decreto legislativo 1/2018 e dall'articolo 3bis della presente legge sono coordinati con i piani di protezione civile della Provincia e della Città Metropolitana di Napoli. Se i Piani di ambito territoriale e organizzativo ottimale non sono approvati dall'ente capofila di cui al comma 2 dell'articolo 3bis della presente legge, entro dodici mesi dall'adozione dei relativi indirizzi regionali per la pianificazione d'ambito, essi sono predisposti e approvati dalla Provincia e dalla Città Metropolitana di Napoli, nel cui territorio ricade l'ambito, e costituiscono parte integrante del piano provinciale e metropolitano."; 

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8bis (Consulta regionale del volontariato) 

1. È istituita la Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile, organismo consultivo, rappresentativo dell'associazionismo di protezione civile regionale iscritto nell'elenco regionale. 

2. La Consulta ha lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile della Regione Campania ed esercita funzione di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà, resilienza delle comunità e orientamento al volontariato.

3.  La Giunta regionale disciplina la costituzione della Consulta, le modalità di nomina dei membri, la durata in carica degli stessi e le modalità di funzionamento.  

4.  La Consulta provvede alla elezione dei rappresentanti regionali nella commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 1/2018. 

5.  La partecipazione alle sedute delle Consulta è a titolo gratuito.".  



 

Art.  12

(Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14)

1. Alla legge 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all'articolo 12:

1) il comma 4 è così modificato:

a) le parole "e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

b) le parole "che prevedano il trattamento anaerobico, nonché in tutto o in parte," sono sostituite dalla parola: "per";

c) dopo le parole "Comune interessato", la parola "previa" è sostituita dalla parola: "con";

d) le parole "comunichi la propria motivata contrarietà durante le procedure autorizzative o di approvazione dei progetti" sono sostituite dalle seguenti: "valutando anche i possibili effetti, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esprima la propria motivata contrarietà in relazione: 

a) alla sussistenza di uno o più criteri per l'individuazione delle zone non idonee previste nel vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;

b) a ragioni di contrasto con le scelte strategiche di pianificazione comunale a fondamento degli atti di pianificazione urbanistica vigenti o in itinere.";

2) il comma 4ter è sostituito dal seguente:                       

"4ter. Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso, nonché a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non risulti l'effettivo avvio dei lavori.";

b) all'articolo 13, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3bis. In conformità al principio di prossimità in materia di rifiuti e nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente, i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) sono conferiti prioritariamente all'impianto più vicino al luogo di produzione all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di competenza o a quello prossimo.";

c) all'articolo 25:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3bis. Ferme restando le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo spettanti agli EdA NA1, NA2, e NA3 e fatta salva la gestione separata del servizio, al fine di incentivare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), l'organizzazione del servizio in modo da consentire la realizzazione di economie di scala, la realizzazione dei programmi in corso per l'implementazione e ammodernamento degli impianti trattamento meccanico biologico (TMB) ex stabilimento di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti (STIR) ed al fine di sviluppare e potenziare la gestione unitaria del ciclo dei rifiuti nel territorio metropolitano di Napoli, in osservanza dei commi 2 e 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) la Città Metropolitana di Napoli assicura la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento e può provvedere alla gestione degli ulteriori impianti a tecnologia complessa, nel rispetto della normativa vigente e previo convenzionamento con gli EdA competenti per territorio, ai sensi del comma 8bis.";

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8bis. In attuazione del comma 3bis gli EdA NA 1, NA 2, NA 3 e la Città Metropolitana di Napoli stipulano, nel rispetto della pianificazione regionale e adeguando la pianificazione d'ambito, qualora necessario, apposita convenzione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

d) all'articolo 26bis:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

"01. Fermo restando quanto disposto dai commi 3bis e 8bis dell'articolo 25, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.";

2) al comma 8, sono soppresse le parole "alla Città Metropolitana o";

3) al comma 10, sono soppresse le parole "la Città Metropolitana e";

4) al comma 11, sono soppresse le parole "della Città Metropolitana,";

e) all'articolo 39, la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) mancata attuazione degli adempimenti di cui agli articoli 25, comma 8bis, 26, comma 1, lettere a) e c), e 26bis;";

f) all'articolo 40:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

"01. Fatto salvo quanto disposto dai commi 3bis e 8bis dell'articolo 25, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.";

2) al comma 3, sono soppresse le parole "e la Città Metropolitana di Napoli";

g) all'articolo 41, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2bis. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185 (Misure urgenti per interventi nel territorio), convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa), d'intesa con gli Enti locali e gli EdA competenti, a individuare e programmare interventi di riqualificazione ambientale, recupero e trasformazione delle aree e dei siti di stoccaggio dei rifiuti disciplinati dal presente articolo, per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

2ter. Con accordo di programma ad iniziativa della Regione, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 267/2000, in attuazione di quanto disposto al comma 2bis, sono disciplinati le attività e gli interventi previsti sulle aree ed i siti individuati ed oggetto di esproprio".


 

 

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1)

1. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007), le parole "e versati per il tramite dell'amministrazione regionale" sono soppresse.


 

 

Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1)

1. All'articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5bis. Al fine del contenimento della spesa pubblica regionale correlata all'espletamento di procedure concorsuali, l'efficacia delle graduatorie approvate dall'amministrazione regionale e da Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale e vigenti alla data del primo maggio 2024 resta ferma per dodici mesi successivi.". 



 

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18)

1. Alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 47, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" e le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2025. Per i Comuni che abbiano già devoluto le economie di cui all'articolo 70, comma 1, della legge regionale 3/2007 e per i quali non sia intervenuta la rideterminazione del contributo, la rendicontazione equivale a presa d'atto della Regione della spesa effettuata da rimborsare.";

b) al comma 30 dell'articolo 48 le parole "della Basilica pontificia - Parrocchia di Santa Croce in" sono sostituite dalle seguenti: "del Comune di";

c) dopo il comma 4ter dell'articolo 66, è aggiunto il seguente:

"4quater. Il CEINGE - Biotecnologie Avanzate "Franco Salvatore" è autorizzato a rendicontare le spese sostenute a valere sul contributo concesso con la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024), entro il 2026.".         


 

 

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 1 (Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 196.755,84. Delibera Ufficio di Presidenza del 18 dicembre 2023, n. 199"), le parole "2023/2025 – esercizio 2023" sono sostituite dalle seguenti "2024/2026 - esercizio 2024".


 

 

Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 77.174,99. Delibera Ufficio di Presidenza del 18 dicembre 2023, n. 200"), le parole "2023/2025 – esercizio 2023" sono sostituite dalle seguenti "2024/2026 - esercizio 2024".



 

Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25)

1. Alla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Sono altresì ammessi a partecipare al referendum i cittadini che, benché non iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, siano muniti di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e successive modificazioni".

b) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dello Statuto della Regione Campania, al referendum per la istituzione di nuovi Comuni e per la modifica delle denominazioni dei Comuni partecipano tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni interessati. Al referendum per la modificazione delle circoscrizioni partecipano le popolazioni interessate individuate, caso per caso, sulla scorta di idonea motivazione, con la delibera di indizione adottata dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), avendo particolare cura di identificare le esigenze concrete idonee alla qualificazione dell'interesse alla variazione territoriale. Ai referendum di cui al presente articolo partecipano altresì i cittadini che, benché non iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, siano muniti di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 150/2011.".



 

Art.  19

(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2016, n. 12)

1. All'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: 

"b) di due rappresentanti dell'Università designati dal CUR tra il personale in servizio presso le Università e le istituzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 1;"; 

b) al comma 2, le parole "I componenti del CdA restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo CdA" sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

"3. La durata del CdA è fissata in tre anni.  L'incarico dei rappresentanti degli studenti cessa con la nomina dei nuovi rappresentanti eletti ai sensi del comma 1, lettera c), del presente articolo che subentrano nel CdA.   I componenti del CdA che, a vario titolo, sono nominati nel corso del triennio di durata dell'organo, restano in carica comunque fino alla nomina del nuovo CdA.";

d) alla fine del comma 13 è aggiunto il seguente periodo: 

"Per garantire l'effettività della rappresentanza delle componenti studentesche e universitarie nel CdA, ai componenti eletti tra gli studenti, che, durante la permanenza in carica, perdono tale requisito, subentrano i primi non eletti nelle rispettive liste di appartenenza e il CUR designa nuovi rappresentanti dell'Università ove i precedenti perdano il requisito della permanenza in servizio presso le istituzioni di appartenenza.". 

2. Fino agli esiti delle elezioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2016  successive alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono componenti del CdA dell'ADISURC, in rappresentanza degli studenti, i soggetti in carica alla data del primo gennaio 2024.



 

Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2010, n. 7)

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania), è abrogato.     


 

 

Art. 21

(Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54)

1. Alla legge regionale del 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: 

"3. Nel caso di proposta di legge ad iniziativa dei consiglieri regionali o di altri soggetti legittimati all'iniziativa, ai sensi del vigente Statuto, i pareri sono richiesti dalla Commissione consiliare competente preliminarmente all'esame istruttorio della proposta.";

b) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora il progetto sia ritenuto proponibile, il Consiglio regionale delibera, a norma dell'articolo 14 dello Statuto, la indizione del referendum consultivo di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione.".



 

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 26)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) una rappresentante designata da ciascuna delle forze politiche che abbiano ottenuto almeno un seggio nelle ultime elezioni regionali;".



 

Art. 23

(Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), dopo le parole "pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), a cui continuano ad applicarsi le discipline dei rispettivi ordinamenti,".



 

Art. 24

(Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 3)

1. Alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 3 (Sviluppo ed attuazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare ed ittica in Campania attraverso un sistema di gestione dei dati in blockchain) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 3, le parole "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa vigente in materia di appalti pubblici." e dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3bis. Per gli obiettivi definiti nell'articolo 1 e nell'articolo 2, comma 1, e per testare la validazione scientifica dei conseguenti processi da attuare, la Regione, nei limiti delle risorse previste al comma 1 dell'articolo 6, si avvale della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) di Portici, in relazione alla sua funzione di laboratorio ufficiale ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117).";

b) all'articolo 6, al comma 1, le parole "relative alla realizzazione dell'infrastruttura tecnologica e software in blockchain" sono soppresse.



 

Art. 25

(Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5)

1. Il comma 68 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013), è così sostituito:

"68. La Regione istituisce la Camera Regionale della Moda e del Design, organismo di supporto nelle scelte programmatiche dell'amministrazione regionale, i cui componenti sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, anche assicurando la presenza di imprenditori dei settori della moda e del design e di esponenti delle associazioni di categoria rappresentative ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), il cui regolamento è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) proporre all'amministrazione regionale iniziative e attività per la valorizzazione e lo sviluppo della cultura della moda e del design e del relativo sistema produttivo;

b) attivare forme di cooperazione interistituzionale per creare le condizioni di insediamento e sviluppo delle imprese dei settori affini;

c) supportare le imprese nella pianificazione e realizzazione di progetti di internazionalizzazione;

d) elaborare strumenti agevolativi mirati al trasferimento tecnologico ed al sostegno delle attività di start up.

La Camera Regionale della Moda e del Design, ogni anno entro il mese di gennaio, per il tramite della direzione generale competente, relaziona alla Commissione consiliare competente sulle attività svolte nell'annualità pregressa e sulla programmazione dell'annualità corrente.

Il mandato dei componenti è espletato a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.".   


 

 

Art. 26

(Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2022, n. 11)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2bis (Accesso alla qualifica dirigenziale del Consiglio regionale) della legge regionale 20 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale), come modificata dalla legge regionale 15 maggio 2024, n. 8, le parole "o private" e le parole "ovvero un diploma di specializzazione universitaria attinente al posto messo a concorso o altri titoli universitari" sono soppresse. 



 

Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2023, n. 4)

1. La legge regionale 26 aprile 2023, n. 4 (Istituzione della Giornata regionale del figlio), è abrogata. 


 

 

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2024, n. 7)

1. L'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2024, n. 7 (Esercizio delle attività enoturistiche sul territorio della Regione Campania) è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Osservatorio regionale sull'Enoturismo della Regione Campania)

1. Presso il Consiglio regionale della Campania è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio, l'Osservatorio regionale sull'enoturismo in Campania, composto:

a) dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, o suo delegato, che lo presiede;

b) da due rappresentanti designati dalla Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza;

c) da un rappresentante designato dalla Commissione consiliare competente in materia di turismo;

d) da un rappresentante designato dalla Commissione consiliare speciale aree interne, ovvero, nel caso in cui detta commissione speciale non sia costituita, da un rappresentante scelto tra i soggetti capofila delle aree interne della Campania come definite dalla Strategia Nazionale Aree Interne;

e) dall'Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato;

f) dall'Assessore regionale al turismo o suo delegato;

g) da un rappresentante di Unioncamere Campania;

h) da un rappresentante per ciascun consorzio di tutela del comparto vitivinicolo regionale

riconosciuto a livello ministeriale;

i) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria dell'agricoltura maggiormente rappresentative a livello regionale, designati da Unioncamere Campania, nel numero massimo di cinque;

1) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria del turismo maggiormente rappresentative a livello regionale, designati da Unioncamere Campania, nel numero massimo di cinque;

m) un rappresentante della Federazione degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Campania, con particolari competenze in materia enologica.

n) un rappresentante designato dall'Associazione regionale Assoenologi nella persona del Presidente o suo delegato.

2. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese.

3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti dell'Osservatorio.

4. L'Osservatorio è formalmente e pienamente attivo solo dopo la nomina di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

5. L'Osservatorio ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio delle politiche della Regione Campania per la promozione, tutela e valorizzazione degli aspetti sociali, economici e storico-culturali legati alla produzione del vino in generale e dell'enoturismo in particolare, nonché funzioni di formazione, informazione e comunicazione che attengono alle tematiche della presente legge.". 


 

 

Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2024, n. 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2024, n. 9 (Disciplina dell'oleoturismo in Regione Campania) è sostituito dal seguente:

"1. Presso il Consiglio regionale della Campania è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio, l'Osservatorio regionale sull'oleoturismo in Campania, composto:

a) dal Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, o suo delegato, che lo presiede;

b) da due rappresentanti designati dalla Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza;

c) da un rappresentante designato dalla Commissione consiliare competente in materia di turismo;

d) da un rappresentante designato dalla Commissione consiliare speciale aree interne, ovvero, nel caso in cui detta commissione speciale non sia costituita, da un rappresentante scelto tra i soggetti capofila delle aree interne della Campania come definite dalla Strategia Nazionale Aree Interne;

e) dall'Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato;

f) dall'Assessore regionale al turismo o suo delegato;

g) da un rappresentante di Unioncamere Campania;

h) da un rappresentante per ciascun consorzio di tutela del comparto olivicolo regionale riconosciuto a livello ministeriale;

i) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria dell'agricoltura maggiormente rappresentative a livello regionale, designati da Unioncamere Campania, nel numero massimo di cinque;

l) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria del turismo maggiormente rappresentative a livello regionale, designati da Unioncamere Campania, nel numero massimo di cinque;

m) da un rappresentante designato dalla Federazione degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Campania, con particolari competenze in materia olivicola.".



 

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7)

1. Alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3 dell'articolo 6 è aggiunta la seguente lettera:

"0a) il Presidente della commissione consiliare permanente competente;";

b) al comma 3bis dell'articolo 6, dopo le parole "sono individuati", sono inserite le parole "entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". 



 

Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19)

1. All'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi delle aree di Sviluppo industriale), dopo il comma 11bis è aggiunto il seguente:

"11ter. In caso di varianti ai piani di assetto in mera diminuzione che dispongono lo stralcio di alcune aree dal piano regolatore del competente consorzio ASI, proposte dal Comune in cui ricadono dette aree, il Consorzio, con deliberazione del comitato direttivo, prende atto delle determinazioni assunte dall'amministrazione comunale e provvede ad informare la Regione Campania. Con la presa d'atto, sulle aree stralciate cessa contestualmente di avere efficacia il piano regolatore del consorzio ASI e alle suddette aree si applicano i piani urbanistici comunali. Resta ferma la possibilità per il Consorzio ASI, a salvaguardia del proprio equilibrio finanziario, di disciplinare in convenzione con l'amministrazione comunale la ripartizione dei costi di gestione e manutenzione di eventuali impianti di proprietà del Consorzio di cui fruiscano le imprese insediate nelle aree stralciate, non essendo da queste più dovuti eventuali versamenti per canoni o altri proventi per le attività consortili.". 


 

 

Art. 32

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 24)

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

"Art. 28bis (Attività agro-silvo-pastorali nei Parchi regionali)

1. Alle aziende agro-silvo-pastorali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno sede nelle zone B e C del territorio dei Parchi regionali è consentito incrementare le attrezzature e le pertinenze di un ulteriore 10 per cento, oltre il limite del 20 per cento dei volumi esistenti, compatibilmente con gli strumenti urbanistici comunali, previo parere delle competenti Soprintendenze Archeologia, Belle arti e Paesaggio e acquisito il nulla-osta degli Enti parco, per adeguare le aziende agli standard strutturali previsti dalla disciplina sanitaria in materia animale.

2. La previsione di cui al comma 1 ha durata triennale dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.". 

b) alla fine del comma 5 dell'articolo 32 (Proroga di termini legislativi e disposizioni urgenti) è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.".


 

 

Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16)

1. Alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio), come modificata dalla legge regionale 29 aprile 2024, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 2, la parola "tutela," è soppressa; 

b) al comma 1 dell'articolo 2-quater, le parole "in ambiente urbano" sono soppresse; 

c) l'alinea del comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: "Il PSU, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e delle previsioni del decreto legislativo 42/2004, in coerenza con le disposizioni del PTR, del PTM o del PTCP:"; 

d) al comma 1 dell'articolo 31, dopo le parole "residenze assistenziali per anziani" sono aggiunte le seguenti: ", strutture semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità"; 

e) al comma 1 dell'articolo 33-ter, dopo la parola "attua" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della pianificazione paesaggistica e delle previsioni del decreto legislativo 42/2004". 



 

Art. 34

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16)

1. Dopo il comma 38 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, è aggiunto il seguente:  

"38 bis - I Comuni costieri approvano i PAD entro il termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione del Puad nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Decorso detto termine, in assenza dell'approvazione dei PAD, si produce, comunque, l'effetto conformativo previsto dal comma 38.". 


 

 

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2020, n. 7)

1. Al comma 3bis dell'articolo 53 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) le parole "1 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2026". 


 

 

Art. 36

(Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), è inserito il seguente:

"Art. 13bis (Il responsabile amministrativo) 

1.  L'Ente Parco può dotarsi di un responsabile amministrativo individuato tra il personale appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione della Giunta regionale, in possesso di adeguati titoli ed esperienza. Il responsabile amministrativo è nominato dal Presidente dell'Ente parco. 

2. Il responsabile amministrativo, nell'ambito delle attribuzioni del profilo di appartenenza, assicura gli adempimenti amministrativi necessari all'attività del parco. Le relative funzioni sono svolte in posizione di distacco.". 


 

 

Art. 37

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



 

Art. 38

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino   Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca