Legge Regionale 17 ottobre 2005, n. 17.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 14.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

 

Testo vigente della Legge Regionale 17 ottobre 2005, n. 17. 

 

"Disposizioni per la semplificazione del Procedimento Amministrativo"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Articolo 1

Termine a provvedere per le commissioni consiliari

1. I pareri sugli atti amministrativi previsti dalla legislazione vigente, se non è stabilito un termine più breve, sono resi dalle competenti commissioni consiliari entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine senza che le commissioni si siano pronunciate, il parere si intende acquisito in senso favorevole.

2. È fatto obbligo agli uffici delle commissioni di comunicare immediatamente ai componenti delle stesse gli atti di cui al comma 1. I Presidenti iscrivono l'argomento all'ordine del giorno della commissione entro sette giorni dall'assegnazione. In mancanza vi provvede il Presidente del Consiglio nelle successive quarantotto ore.

[3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso dal 16 luglio al 14 settembre di ogni anno.]

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Regione Campania).

 

 

Articolo 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino

Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

17 ottobre 2005

                                                                                                          Bassolino