Legge Regionale 2 luglio 1997, n. 17.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 34 del 14 luglio 1997


"Modifiche alla Legge Regionale 5 giugno 1996, n.13, concernente: "Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1

1. La presente legge regionale integra e modifica la legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, secondo quanto indicato e contenuto nei successivi articoli.


 

 

Art. 2

1. Il secondo comma dell'articolo 1 è così modificato:

" 2. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica;

a bis) indennità di funzione;

b) indennità di missione;

c) rimborso spese;

d) indennità di fine mandato ed assegno vitalizio".


 

 

Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge è così sostituito:

"Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria del 22% a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e del 5% a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui alla lett d), comma 2, dell'articolo 1. Tali importi vengono versati mensilmente sul capitolo 2622 dell'entrata del bilancio di previsione della Regione Campania, con versamento dei contributi trattenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13".


 

 

Art. 4

1. Dopo la lettera e) del primo comma dell'articolo 5 aggiungere:

"f) al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete una indennità di funzione pari al 15%".


 

 

Art. 5

1. La lettere a) del primo comma dell'articolo 6 è così modificata e sostituita:

"a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, o il mezzo proprio se preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale nella misura di 1/ 5 del costo della benzina per ogni chilometro ovvero una indennità pari a quella percepita dai dirigenti regionali";

2. La lettera b) del primo comma dell'articolo 6 è così modificata e sostituita:

"b) una diaria di L 100.000 per ogni giornata o frazione aumentata a L 200.000 per i viaggi all'estero".


 

 

Art. 6

1. All'articolo 7 le parole: "pari al 32%" sono sostituite dalle seguenti: " pari al 38%".


 

 

Art. 7

1. Il secondo comma dell'articolo 8 è così modificato:

"L'assenza è rilevata dalla mancata apposizione della firma sul registro delle presenze".

2. Al comma 4 dell'articolo 8 dopo le parole: " della Giunta per il Regolamento" e prima della parole: "della Commissione di cui", inserire ed aggiungere le parole: " del collegio dei Revisori dei Conti della Regione".

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

"5. È ritenuta assenza giustificata quella dovuta per malattia e/o infortunio purchè tempestivamente comunicata agli uffici competenti".

"6. È ritenuto, altresì, assente giustificato il consigliere che, per impedimento, non partecipi a riunioni collegiali e si faccia sostituire, laddove consentito dal regolamento, da altro consigliere del medesimo gruppo d'appartenenza".


 

 

Art. 8

1. Al primo comma dell'articolo 12, dopo le parole:

"assegno vitalizio" aggiungere le parole: " spettante o in corso di corresponsione".


 

 

Art. 9

1. Il quinto comma dell'articolo 13 è così modificato:

"5. In ogni caso gli ex consiglieri regionali che percepiscono assegni vitalizi per inabilità al lavoro accertata e riconosciuta, a norma della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 o del successivo articolo 14 della presente legge, dovranno, ogni anno entro il mese di giugno, presentare all'Ufficio di Presidenza idonea certificazione attestante l'assenza di una attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo".


 

 

Art. 10

1. Il secondo comma dell'articolo 14 è così sostituito:

"2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvederà a retribuire di volta in volta i componenti del collegio medico a presentazione di regolare fattura da parte degli interessati".

2. Il quarto comma dell'articolo 14 è così sostituito:

"4. Per l'accertamento della totale e permanente inabilità al proficuo lavoro si applicano le disposizioni e le tabelle di riferimento di cui al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni recante norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonchè dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 26 luglio 1988, n. 291 e successive modifiche ed integrazioni".


 

 

Art. 11

1. Il nono comma dell'articolo 19 è così sostituito:

"9. Nel rispetto dei precedenti commi, può essere autorizzata la integrazione dell'assistenza sanitaria a favore dei consiglieri regionali mediante specifica polizza-convenzione da stipularsi con un istituto assicurativo e con le modalità di cui ai commi 3 e 5".


 

 

Art. 12

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 è aggiunto il seguente comma:

"4. L'assegno compete agli aventi diritto anche nel caso di morte di un ex consigliere regionale prima del compimento del 55 anno di vita, a decorrere dalla data del suo decesso, se comunque siano versati contributi per almeno cinque anni. Il contenuto del presente articolo si applica anche agli ex consiglieri regionali deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge".


 

 

Art. 13

1. A coloro che avevano acquisito il diritto all'assegno vitalizio al 15 giugno 1996, data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, si applicano le norme specifiche e di reversibilità di cui alla presente legge.


 

 

Art. 14

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 1 dello stato di previsione di bilancio della Regione Campania.


 

 

Art. 15

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

2 luglio 1997

Rastrelli