Legge Regionale 21 marzo 1994, n. 14.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 16 del 28 marzo 1994

 

"Integrazione alla Legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 concernente: - Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

1. All'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 è aggiunto il secondo comma:

"2. Nei casi nei quali trattasi esclusivamente di prendere atto della concorrenza di requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 da cui discende il diritto ai benefici previdenziali e di solidarietà, la decisione è assunta direttamente dall'Ufficio e verrà comunicata dal Presidente all'Ufficio di Presidenza".


 

 

ART. 2

1. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 aggiungere:

"Gli adempimenti conseguenziali e la relativa verifica dei presupposti sono delegati al responsabile del Servizio preposto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 marzo 1994

Grasso