Legge Regionale 22 marzo 1991, n. 5.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 14 dell'8 aprile 1991

 

 

«Modifica al secondo comma dell'articolo 2 della Legge Regionale 26 giugno 1987 n. 34 concernente: "Norme sulla previdenza dei Consiglieri Regionali della Campania»


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della Legge Regionale 26 giugno 1987, n. 34, inserire il seguente comma:

"Il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo, è assicurato con contribuzione annuale in attesa del riordino della materia sulla base di unitari indirizzi nazionali".


 

ART. 2

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

- per l'esercizio 1991, la relativa quota, quantificata in Lire 2.000.000.000, graverà sul Capitolo 1 dello stato di previsione dell'esercizio in corso;

- per i successivi esercizi di validità della presente legge, mediante iscrizione della spesa nel corrispondente Capitolo di Bilancio.


 

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 22 marzo 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA