Legge Regionale 29 aprile 1991, n. 9.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 20 del 13 maggio 1991

 

 

"Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 6 maggio 1985, n. 37 e 26 giugno 1987, n. 34 concernenti modifiche ed integrazioni in ordine alle norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

L'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 37, è modificato nel modo seguente:

"Qualora il Consigliere regionale, già cessato dal mandato, rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda in base alla normativa vigente della previdenza dei Consiglieri regionali della Campania, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato; alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno diretto sarà nuovamente erogato tenuto conto anche dell'ultimo periodo di contribuzione".


 

ART. 2

Il 2° comma dell'articolo 9 della Legge Regionale 31 agosto 1973, n. 16, sostituito in conformità dell'articolo 5 della Legge Regionale 26 giugno 1987, n. 34, è modificato nel modo seguente:

"Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, ha facoltà di versare in un'unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi".


 

ART. 3

"I vitalizi diretti, già liquidati in base alla vecchia normativa, vengono riliquidati a decorrere dal ripristino degli stessi".


 

ART. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 29 aprile 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA