Legge Regionale 14 aprile 1988, n. 8.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 23 del 26 aprile 1988


«Legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 - Integrazioni e modifiche delle norme concernenti il funzionamento di Commissioni, Collegi e Comitati».


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per l'attività svolta dalle Commissioni Sanitarie di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della Legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, è attribuita, per ogni giornata di seduta e per un massimo di 15 sedute mensili, una indennità di presenza nella misura di L. 20.000 al Presidente, L. 15.000 agli altri Componenti e di L. 10.000 al Segretario, se ed in quanto compatibile con i rispettivi trattamenti economici.

Ai Componenti estranei alla Pubblica Amministrazione è attribuito, altresì, un compenso di L. 5.000 per ogni soggetto esaminato dalla Commissione ed, inoltre, il trattamento di missione, se ed in quanto dovuto in base alla normativa vigente sul trattamento giuridico ed economico del personale del SSN e nella misura prevista per il personale sanitario di qualifica apicale del SSN.

Ai Componenti ed al Segretario degli organismi di cui agli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, nonché degli altri organismi istituiti ai sensi della medesima, è attribuita, con pari decorrenza e per ogni giornata di seduta, una indennità nella misura unica di L. 20.000, oltre al trattamento di missione se ed in quanto dovuto in base alla normativa vigente sul trattamento giuridico ed economico del personale del SSN e con le stesse modalità di cui al comma precedente del presente articolo.



Art. 2

Su richiesta del medico di base che documenti la gravità della minorazione, nonché persistenti difficoltà motorie, le Commissioni per l' accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo, di prima e di seconda istanza, possono effettuare l'accertamento al domicilio dell'interessato.

All'uopo il Presidente della Commissione delega un componente assistito dal Segretario.

La relativa decisione viene, comunque, adottata in seduta collegiale, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.

Per ciascuna visita domiciliare e fino ad un massimo di sei per giornata, è attribuito un compenso omnicomprensivo di L. 10.000 elevato a L. 15.000, qualora la visita venga effettuata in Comune diverso da quello ove risiede la Commissione.

Al Segretario il compenso di cui al precedente comma viene corrisposto nella misura ridotta del 50%.

Qualora per l' effettuazione delle visite domiciliari venga utilizzata l'autovettura di servizio, il compenso di cui ai precedenti commi, viene ridotto del 25%.

L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal Presidente della Commissione, sollevando l' Amministrazione da ogni responsabilità connessa a tale uso.



Art. 3

I Presidenti delle Commissioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della L.R. 8 marzo 1985, n. 13, provvedono alla convocazione dei richiedenti mediante avviso da inviarsi tramite il Comune di residenza dell'interessato, almeno 20 giorni prima della data stabilita per la visita collegiale.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la facoltà di avvalersi dell'assistenza di un proprio medico di fiducia.

Il giudizio delle Commissioni di cui al primo comma del presente articolo deve essere comunicato dal Segretario, entro 10 giorni dalla data della decisione, all'interessato, previa notifica a cura del Comune di residenza del medesimo.

Contro il giudizio della Commissione di prima istanza ed entro 30 giorni dalla relativa notifica, l'interessato può presentare ricorso in carta libera alla competente Commissione Sanitaria regionale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



Art. 4

Il secondo comma dell'art. 7 della L.R. 8 marzo 1985, n. 13, viene così sostituito:

«Nelle Commissioni provinciali con prevalenti funzioni tecnico - sanitarie, la cui composizione prevedeva la partecipazione del Medico Provinciale o dell'Ufficiale Sanitario, questi sono sostituiti da funzionari laureati in medicina e chirurgia dei Servizi di cui all'art. 35 della LR 57/80, ovvero da funzionari medici di qualifica apicale iscritti nel ruolo regionale del SSN.

Nelle Commissioni provinciali non sanitarie, la cui composizione prevedeva la partecipazione del Medico Provinciale o dell'Ufficiale Sanitario, questi sono sostituiti da dipendenti regionali con qualifica di Funzionario o Dirigente.».



Art. 5

La lettera a) del primo comma dell'art. 9 della L.R. 8 marzo 1985, n. 13, è integrata con l'aggiunta, al termine della frase, della dizione «o da un funzionario medico del livello apicale dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, iscritta nel ruolo regionale del SSN».



Art. 6

La lettera a) del primo comma dell'art. 11 della L.R. 8 marzo 1985, n. 13, è integrata con l'aggiunta, al termine della frase, della dizione «o da un funzionario medico del livello apicale dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, iscritto nel ruolo regionale del SSN.».


 

Art. 7

La lettera a) del primo comma dell'art. 13 della L.R. 8 marzo 1985, n. 13, è integrata con l'aggiunta, al termine della frase, della dizione «o da un funzionario medico del livello apicale dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, iscritto nel ruolo regionale del SSN.».

La lettera c) del primo comma dell'art. 13 della medesima Legge è integrata con l'aggiunta, dopo la parola «foniatria», della dizione «o in audiologia e in discipline affini».



Art. 8

L'art. 15 della LR 8 marzo 1985, n. 13, è integrato con l'aggiunta, al termine della frase che lo compone, della dizione «o da funzionari medici del livello apicale, iscritti nel ruolo regionale del SSN.».



Art. 9

All'onere di lire trecento milioni derivante dall'applicazione della presente Legge si fa fronte per il 1988 con lo stanziamento di cui al Capitolo 66 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988, previamente integrato della somma di lire trecento milioni mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento di cui al Capitolo 300 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della Legge 16 maggio 1970, n. 281. 



Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 - secondo comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 14 aprile 1988

FANTINI