Legge Regionale 4 aprile 1995, n. 9.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 29 aprile 1996, n. 9 e 3 giugno 1997, n. 15.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 4 aprile 1995, n. 9.

 

"Interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole imprese commerciali e di servizi"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

Finalità della legge

1. La Regione Campania, ai sensi dell'art. 109 del DPR 24/7/1977 n. 616 e a norma degli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 della Legge 5/10/1991 n. 317, concorre allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi, e loro consorzi regionali, operanti a favore delle piccole imprese commerciali e di servizi al fine di agevolarne l'accesso al credito, sia a breve che a medio termine.


 

ART. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge:

a) le cooperative e i consorzi fidi tra piccole imprese commerciali, composti da almeno 50 imprese, ispirate ai principi della mutualità, e non aventi scopo di lucro, con sede nel territorio regionale e statutariamente con capacità operativa almeno a livello provinciale;

b) i consorzi regionali tra le cooperative a consorzi fidi, di cui alla precedente lettera a), che costituiscano fondi interconsortili volti a convalidare le capacità operative delle singole cooperative e consorzi aderenti o ad integrare le garanzie di questi prestate a favore delle singole imprese socie per operazioni eccedenti i limiti stabiliti dalle cooperative stesse nelle convenzioni con aziende e istituti di credito o società di locazione finanziaria, o per operazioni non previste dalle convenzioni stesse. I consorzi regionali devono essere costituiti da almeno cinque organismi a prevalente carattere provinciale; (1)

c) i consorzi regionali tra cooperative e consorzi fidi, di cui alla precedente lettera b), che svolgono a favore degli organismi associati, attività di coordinamento e assistenza finanziaria, giuridica, tecnica, fiscale e di gestione anche mediante l'apprestamento di servizi comuni.

2. Le cooperative, i consorzi fidi, e i loro consorzi regionali, di cui al comma 1, per l'ammissione ai benefici debbono svolgere, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di garanzia collettiva per agevolare l'accesso al credito alle piccole imprese che operino nell'attività di vendita al dettaglio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di commercio all'ingrosso, di intermediazione commerciale e di prestazione di servizi funzionali all'attività commerciale. A tal fine dovranno disporre di apposite convenzioni già stipulate con Aziende, Istituti di Credito o Società di locazione finanziaria.

3. Con successivo atto saranno definite le attività di servizi che, ai sensi del precedente comma, possono fruire degli interventi di cui alla presente legge.

 

(1) Lettera così modificata dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 15.


 

ART. 3

Assegnazione dei contributi

1. Ai soggetti, di cui al precedente art. 2, la Giunta Regionale con propria deliberazione concede contributi finanziari secondo le seguenti modalità:

a) ai soggetti, di cui all'art. 2 lettera a), contributi per la costituzione e l'incremento dei fondi - rischi sulla base della dimensione quantitativa del commercio e dei servizi delle singole province, come risultante dai dati censuari. I fondi disponibili per ciascuna provincia nell'ambito dell'80% dell'importo complessivo annuale per l'intero territorio regionale, di cui all'art. 6, saranno ripartiti tra tutte le cooperative e i consorzi fidi operanti nella provincia, secondo criteri di prevalenza territoriale nell'attività svolta, ed in misura proporzionale al numero dei soci;

b) ai soggetti, di cui all'art. 2 lettera b), contributi per la costituzione e l'incremento del fondo rischi interconsortile nell'ambito di una disponibilità complessiva pari al 15% degli stanziamenti annuali di cui all'art. 6, da ripartire tra i consorzi operanti;

c) ai soggetti, di cui all'art. 2 lettera c), contributi finanziari ai programmi di coordinamento ed assistenza in misura pari al 70% dei programmi stessi previsti da ciascun consorzio, nell ambito di uno stanziamento complessivo pari al 5% degli stanziamenti di cui all'art. 6. Sono ammessi a contributo gli acquisti esterni in beni materiali ed immateriali, al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.


 

 

ART. 4

Procedura per la concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione dei contributi i legali rappresentanti delle cooperative e consorzi fidi, e dei loro consorzi regionali, dovranno inoltrare domanda entro il 31 maggio (1) di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale, corredata della seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa o del consorzio;

b) copia autenticata delle convenzioni stipulate con le aziende di credito o società di leasing;

c) copia autenticata degli atti di nomina degli amministratori;

d) dichiarazione sottoscritta dal Presidente della cooperativa o consorzio attestante il numero delle aziende aderenti, i comparti di attività delle stesse e la caratteristica di piccola impresa, ai sensi dell'art. 1 della legge 5/10/1991 n. 317, e del decreto del Ministero della Industria e Commercio dell'1/6/1993, nonché l'area provinciale di prevalenza nell'attività svolta;

e) limitatamente ai consorzi regionali, dichiarazione sottoscritta dal Presidente, attestante il numero degli organismi consorziati e la loro competenza territoriale;

f) limitatamente ai consorzi regionali, il programma che il consorzio stesso si impegna a realizzare, contenente la descrizione dell'iniziativa, gli obiettivi che si intendono conseguire, le modalità e i tempi di realizzazione, la specifica delle singole voci di spesa, con allegata la documentazione delle spese previste.

 

(1) Termine così sostituito dall'articolo 30, comma 1 della legge regionale 29 aprile 1996, n. 9.


 

 

ART. 5

Erogazione

1. I contributi finanziari previsti dalla presente legge saranno erogati con le seguenti modalità:

a) in unica soluzione ai soggetti, di cui all'art. 2 lettera a) e b), che con l'accettazione del contributi si impegnano a trasmettere entro il mese di maggio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con annessa rendicontazione inerente l'utilizzazione del contributo, nonché impegno a restituire alla Regione Campania, in caso di scioglimento o cessazione della cooperativa o consorzio, la quota parte delle disponibilità residue derivanti dalla concessione dei contributi regionali. Tale quota, con deliberazione della Giunta Regionale, sarà ripartita tra gli altri organismi di garanzia fidi operanti nella stessa provincia o in altra provincia;

b) con anticipazione pari al 50% del contributo deliberato per i soggetti, di cui all'art. 2 lettera c), e successivo saldo all'atto della rendicontazione da presentare unitamente ad una relazione sul programma svolto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'impegno assunto dal rappresentante legale circa il rispetto del programma presentato e lo impegno a non destinare i beni acquistati ad attività diverse da quelle previste e a non alienare i beni stessi per almeno tre anni.


 

 

ART. 6

All'onere derivante della presente Legge stabilito in lire 2.000.000.000, si provvede, per l'esercizio finanziario 1995 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al Cap 4322, di nuova istituzione "interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole imprese commerciali e di servizi", mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della LR 27/7/1978 n. 20, dell'occorrente somma dal fondo globale di cui al Cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994 che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio utilizzando quota parte delle risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281.


 

ART. 7

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

4 aprile 1995

Grasso