Legge Regionale 27 dicembre 1993, n. 47.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 57 del 29 dicembre 1993


"Modifica dell'articolo 16, ultimo comma della legge regionale 28 febbraio 1987, n° 11 concernente le norme per la tutela degli albi delle imprese artigiane e la disciplina delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge:

 

Art. 1

L'art. 16, ultimo comma, della Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 11, è modificato come segue:  

Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale dell'Artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che in ogni caso non potrà superare i 24 mesi. Entro lo stesso termine la Commissione dovrà essere ricostituita.


 

 

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

27 dicembre 1993

Grasso