- Home
- Normativa - Leggi Regionali
- Turismo
- Legge Regionale 15 marzo 1996, n. 6.
Legge Regionale 15 marzo 1996, n. 6.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 16 del 18 marzo 1996
"Interpretazione autentica degli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 28 agosto 1984 n. 40 concernente le provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari."
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Lavori di straordinaria manutenzione
1. L'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1984, n. 40, va interpretato nel senso che tra le tipologie di intervento su strutture esistenti, in ordine alle agevolazioni concesse ai sensi della legge regionale 28 agosto 1984, n. 40, sono comprese anche le opere di straordinaria manutenzione mentre sono espressamente escluse quelle di ordinaria manutenzione, così come individuate nel decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5 agosto 1986, tabella A, punti 3 e 4.
ART. 2
Impianti e attrezzature complementari
1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1984, n. 40 va interpretato nel senso che, per gli impianti e le attrezzature complementari da ammettere ai benefici di legge, relativi o non alle strutture di riferimento, la complementarietà va intesa o in relazione alla struttura stessa o come caratterizzazione generale di un rapporto di funzionalità rispetto al contesto turistico ricettivo in cui le strutture si inseriscono, anche in forma autonoma, purché al servizio di aree turistiche o finalizzate allo scopo complessivo della valorizzazione di esse.
ART. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
15 marzo 1996
Rastrelli
- Testo come pubblicato sul bollettino n. 16 del 18 marzo 1996 PDF (Dimensione file: 77,84 Kb)