Legge Regionale 12 agosto 1988, n. 17.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 12 agosto 1988, n. 17.


«Disciplina delle competenze, della composizione e del funzionamento del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Campania (CRIAC) in attuazione dell'art. 101 del DPR 24 luglio 1977, n. 616»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La presente Legge disciplina le competenze e le attribuzioni del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Campania (CRIAC) ed individua la composizione del Comitato stesso.

Essa detta inoltre norme integrative circa le modalità e le procedure di funzionamento del CRIAC.


 

Art. 2

Il Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico insediato presso la Giunta regionale, oltre ai compiti ad esso assegnati dalla Legge 13 luglio 1986, n. 615 e dal DPR 15 aprile 1971, n. 322 in materia di inquinamento dell'aria, esercita funzioni consultive e promuove [studi e ricerche in ordine all'igiene del suolo e all'inquinamento atmosferico, idrico, termico, acustico, radioattivo e da radiazioni elettromagnetiche ionizzanti e non ionizzanti], (1) compresi gli aspetti igienico - sanitari delle industrie insalubri, ai sensi dell'art. 101 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Il CRIAC presenta alla Giunta regionale, alla fine di ogni anno, una relazione sulle attività svolte evidenziando i problemi emersi nel corso dell'anno di riferimento.

Detta relazione, che potrà anche contenere proposte di modifica o di integrazione della normativa regionale in materia, sarà trasmessa, a cura della Giunta, al Consiglio regionale.

 

(1) Parole abrogate dall'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10.


 

Art. 3

Nell'ambito della Regione Campania, le norme, i principi e le procedure di cui alla Legge 13 luglio 1966, n. 615 ed al DPR 15 aprile 1971, n. 322, vengono estese, in norma al DPCM 28 marzo 1983, a tutto il territorio della Regione Campania e a tutte le fonti di inquinamento presenti sul territorio stesso, di cui all'art. 2 della presente Legge.


 

Art. 4

La Giunta regionale della Campania, alla luce di quanto stabilito dal DPCM 28 marzo 1983 , consultato il CRIAC, presenterà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, una proposta di delibera al Consiglio regionale, che fissa i limiti massimi di accettabilità delle emissioni relative alle forme di inquinamento di cui all'art. 2 della presente Legge e, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 28 marzo 1983.


 

Art. 5

Il CRIAC è così composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede o da un suo delegato che lo sostituisce;

b) dall'Assessore regionale alla Sanità ;

c) dall'Assessore regionale all'Industria;

d) da due funzionari dei ruoli regionali designati dalla Giunta regionale tra i responsabili di servizi o uffici istituzionalmente competenti in materia di igiene pubblica o igiene ambientale od ecologia;

e) da un esperto di igiene pubblica, da un esperto di chimica industriale, da un esperto di impiantistica industriale, da un esperto di metereologia, da un esperto di acustica, da un esperto di radioprotezioni, nominati dalla Giunta regionale tra i docenti universitari delle discipline attinenti le materie di competenza del CRIAC e tra gli esperti delle discipline stesse operanti presso istituti ed enti di ricerca pubblica su designazione dei rispettivi enti di appartenenza;

f) dal Direttore dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile del capoluogo della regione o da un suo delegato;

g) da un funzionario dell'Ispettorato regionale dei Servizi Antincendi e della Protezione Civile;

h) dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del capoluogo della regione e da un suo esperto;

i) da un rappresentante dell'UPI della regione;

l) da un rappresentante dell'ANCI;

m) dal responsabile del servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico del capoluogo della regione;

n) da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni di appartenenza;

o) da quattro rappresentanti delle associazioni ambientalistiche ed ecologiche.

La Giunta nomina altresì il segretario del CRIAC scegliendolo tra i funzionari dei ruoli regionali dell'Assessorato alla Sanità collocati nei livelli funzionali VII o VIII di cui alla Legge regionale 17 marzo 1981, n. 12.

I membri del Comitato durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Ai Componenti il Comitato, ad eccezione dei funzionari regionali, spettano per ciascuna giornata e per un numero massimo di quattro giorni al mese, oltre al rimborso delle spese, lire centomila al lordo delle ritenute di Legge.


 

Art. 6

Alle sedute del Comitato possono essere invitati i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessati alle questioni poste all'ordine del giorno, nonchè i rappresentanti delle associazioni ecologiste presenti sul territorio regionale che ne facciano richiesta.

Il Comitato può altresì decidere di sentire tutti i soggetti interessati alle questioni trattate che ne facciano richiesta.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il collegio ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.


 

Art. 7

Il Comitato adotta, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, un proprio regolamento interno di funzionamento.

Il regolamento prevede la possibilità del Comitato di articolarsi in gruppi di lavoro e ne disciplina il funzionamento.

Fino all'approvazione del regolamento il Comitato ed i gruppi di lavoro sono convocati dal Presidente del Comitato.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, viene trasmesso di norma al domicilio dei componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione.


 

Art. 8

Il verbale delle sedute deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere l'elenco delle questioni trattate e delle deliberazioni adottate.

Ciascun componente ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le dichiarazioni da lui rese durante la riunione.

I verbali sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario.


 

Art. 9

Il Comitato e i suoi gruppi di lavoro possono procedere ad indagini conoscitive e sopralluoghi relativi anche a singole situazioni inquinanti, avvalendosi esclusivamente delle strutture e funzioni delle Unità Sanitarie Locali, nonchè di quelle dei servizi dipendenti dalla Giunta regionale.

I risultati delle indagini vengono resi pubblici dal Comitato nelle forme che esso stabilità fermo restando l'obbligo di denuncia alle autorità competenti di ogni violazione delle leggi in materia di ambiente o di tutela dell'igiene e della salute pubblica riscontrata.


 

Art. 10

Il Segretario assiste alle adunanze del Comitato e dei gruppi di lavoro, cura l'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle sedute e le deliberazioni adottate e, in conformità delle direttive del Presidente, provvede alle incombenze che gli siano state affidate.


 

Art. 11

All'onere derivante dall'attuazione della presente Legge si fa fronte per il 1988 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 66 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988, che presenta sufficiente disponibilità, e per gli anni successivi con i corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.


 

Art. 12

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 12 agosto 1988

FANTINI


Avvertenze: il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, istituito a norma dell'articolo 5, della legge 13 luglio 1966, n. 615 è stato soppresso dall'articolo 27, comma 1,lettera d) della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania", solo dopo l'effettiva assunzione delle corrispondenti funzioni da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.).