Legge Regionale 13 giugno 2016, n. 21.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 38 del 15 giugno 2016


"Modifica ed integrazione alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani). Istituzione della Banca delle terre Campane"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga


La seguente legge:

 

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 10)

1. La legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani) è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione Campania valorizza le terre agricole incolte coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro - forestali, tutelare l'ambiente ed il paesaggio e conservare le biodiversità.".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione istituisce la Banca delle terre Campane con l'obiettivo di:

a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali;

b) favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;

c) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;

d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente sul territorio regionale;

e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola, in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;

f) proteggere l'ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;

g) promuovere l'accesso della popolazione ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;

h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;

i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agroforestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale e sostenibile."

c) dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 2 bis (Banca delle terre Campane)

1. La Banca delle terre Campane consiste in un elenco completo ed aggiornato dei terreni e fabbricati di proprietà pubblica e privata dichiarati disponibili per operazioni di locazione o di concessione. L'elenco contiene terreni di proprietà regionale, comunale e di altri enti pubblici, compresi quelli eventualmente affidati in gestione con convenzione dalla Regione o da soggetti privati nonché i fabbricati rurali e terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili, abbandonati o incolti, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate). L'elenco è tenuto dalla competente struttura amministrativa della Giunta regionale ed è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. I beni inseriti nella Banca delle terre non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso per un periodo non inferiore ai cinque anni e, comunque, sino a quando risultano iscritti nel suddetto elenco, salvo che per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

2. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni coltivabili ed i fabbricati rurali che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ad esclusione dei terreni che sono oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive.

3. Si considerano insufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non hanno raggiunto il quaranta per cento di quelle ottenute, per le medesime colture, nello stesso periodo in terreni della medesima zona. Nelle zone dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione necessaria ai fini previsti dal precedente periodo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

4. La Banca delle terre Campane è strutturata in:

a) beni di proprietà pubblica, regionale, comunale e di enti pubblici;

b) beni di proprietà privata i cui proprietari fanno domanda di inserimento nella banca dati per la loro messa a disposizione ai fini della presente legge.

5. La Giunta regionale attraverso la struttura amministrativa competente predispone i bandi o avvisi contenenti le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze sia per gli Enti pubblici che per i soggetti privati nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 5.

Art. 2 ter (Utilizzo dei beni inseriti nella Banca delle terre Campane)

l. I beni elencati nella Banca delle terre Campane sono destinati esclusivamente alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile. L'assegnazione dei terreni presenti nella Banca è finalizzata ad incentivare lo sviluppo della filiera agricola campana.

2. Entro centottanta giorni dalla formulazione della Banca delle terre Campane, la Giunta regionale, attraverso le proprie strutture territoriali, effettua i necessari sopralluoghi finalizzati alla valutazione dei terreni sia pubblici che privati. Tale valutazione è necessaria ai fini della quantificazione del canone.

3. Gli atti di assegnazione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene è concesso, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario. L'ammontare del canone è stabilito dalla competente struttura della Giunta regionale ed è vincolante sia per il proprietario che per l'assegnatario.".

2. La legge regionale 28 aprile 1975, n. 23 (Norme in materia di assegnazione di terre incolte) è abrogata.


 

 

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Campania e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.


 

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca