Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 2. (Abrogata)

"Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore"

 

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 7 del 20 gennaio 2017, è stata abrogata dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 14: "Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore".

In precedenza la presente legge era stata modificata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 11 aprile – 13 giugno 2018, n. 121 (Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2018, n. 25, prima serie speciale) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2; 7; 8, comma 2, lettera n); 9, commi 1 e 2, lettera a); 10, commi 1, 3 e 5; 13; 16, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g); 14, comma 3.