Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 29 giugno 2021, n. 528 dicembre 2021, n. 315 luglio 2023, n. 11 e 15 maggio 2024, n. 6.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

Testo vigente della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

 

"Norme per l'efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia) detta disposizioni in materia di ambiente e di ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, di attività produttive e ricerca scientifica, di mobilità, di turismo, di urbanistica e di governo del territorio, per il rilancio e la semplificazione normativa e amministrativa delle attività.


 

 

CAPO I

Norme in materia di ambiente, ciclo integrato delle acque e dei rifiuti

 

 

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14)

1. La legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) è cosi modificata:

a) al comma 6 dell'articolo 25, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Nel perseguimento degli indicati obiettivi, gli EdA possono convenire l'individuazione di un Tesoriere unico ovvero altre forme di coordinamento dei servizi economico-finanziari";

b) all'articolo 30, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo Statuto dell'EdA definisce e disciplina i compensi agli organi dell'Ente per l'esercizio delle funzioni svolte, in conformità alle previsioni della vigente normativa statale.";

2) al comma 2, dopo le parole "L'incarico di componente del Consiglio d'Ambito nonché di Presidente cessa," sono aggiunte le seguenti "fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis,";

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Per garantire la funzionalità e continuità dell'azione amministrativa, il Presidente dell'EdA, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco, può permanere nelle funzioni di Presidente, ove previsto dallo Statuto e per il periodo ivi indicato, comunque non superiore a dodici mesi, in fase transitoria fino alla nuova nomina, previa delibera del Consiglio d'ambito da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti.";

c) al comma 1 dell'articolo 39, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "ed esercita i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni in caso di mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite e, su istanza dell'EdA, in caso di inadempimento degli obblighi sugli stessi gravanti ai sensi dell'articolo 25, comma 7.";

d) al comma 3 dell'articolo 40 è aggiunto il seguente capoverso: "A seguito di quanto previsto con apposita delibera dell'EdA, ovvero di più EdA che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 25 della presente legge, anche per la tutela della continuità occupazionale, le amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Napoli sono obbligate a trasferire le dotazioni impiantistiche già utilizzate dalle società provinciali nella disponibilità dei soggetti gestori individuati dagli EdA in conformità alla presente legge. In mancanza trovano applicazione i poteri sostitutivi di cui all'articolo 39 della presente legge.";

e) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"Art. 41 (Gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio)

1. L'onere dei costi derivanti dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti già esistenti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, al fine di equilibrio su base regionale, è ripartito tra le Province e la Città Metropolitana di Napoli nella fase transitoria di cui al comma 3 dell'articolo 40 e successivamente tra gli EdA, secondo quanto definito con specifico Accordo fra gli EdA da sottoscriversi entro il 30 settembre di ogni anno. In caso di mancato perfezionamento dell'Accordo nel termine indicato, provvede la Giunta regionale.

2. L'Accordo può prevedere l'istituzione di un fondo unico regionale dove confluiscono le quote come individuate nel riparto annuale, da parte delle Province e della Città Metropolitana di Napoli in fase transitoria e successivamente dagli EdA, dal quale vengono compensati i maggiori costi agli Enti aventi diritto.";

f) dopo il comma 6 dell'articolo 44 è inserito il seguente: "6bis. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo che omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare attività lavorativa anche in attuazione di programmi che prevedono l'impiego temporaneo non full - time da svolgersi entro massimo cinquanta chilometri dal luogo di residenza  o l'accettazione di una offerta lavorativa con nuova assunzione, in conformità della presente legge, decade dai benefici e dalle speciali forme di tutela dalla stessa legge riconosciuti, fatte salve le tutele previste dalla normativa statale in materia.";

g) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46, le parole "diciotto mesi" sono sostituite con le seguenti "ventiquattro mesi".


 

  

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15)

1. La legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico Campano) è così modificata:

a) il comma 4 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: "4. Per garantire la funzionalità e continuità dell'azione amministrativa, il Presidente, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco, può permanere nelle sue funzioni, ove previsto dallo Statuto e per il periodo ivi indicato, comunque non superiore a dodici mesi.";

b) dopo il comma 4 dell'articolo 19, è aggiunto il seguente: "4bis. Lo Statuto dell'EIC definisce e disciplina i compensi agli organi dell'Ente per l'esercizio delle funzioni svolte, in conformità alle previsioni della vigente normativa statale.".


 

 

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1)

1. L'articolo 30 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012) è cosi modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per la concessione di forme di rateizzazione, per la durata massima di quindici anni, per la riscossione dei crediti relativi alle forniture idriche ed ai canoni di depurazione a qualsiasi titolo vantati dalla Regione nei confronti dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, compresi i Comuni, nonché dei crediti vantati dalla Regione nei confronti delle società provinciali a seguito dei conferimenti presso il TMV di Acerra.";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. La Regione può affidare le attività di riscossione dei crediti derivanti dai canoni della depurazione e dei crediti maturati a seguito di conferimento presso l'impianto TMV di Acerra alla società SMA Campania S.p.A. nel rispetto della disciplina statale in materia di in house providing.

3 ter. La Giunta regionale disciplina i presupposti e i criteri per l'eventuale cessione, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia, dei crediti connessi alla riscossione della tariffa per il conferimento presso gli STIR dalle attuali Società provinciali alla stessa Regione Campania e la eventuale compensazione volontaria dei debiti maturati dalle società provinciali nei confronti della Regione a seguito di conferimento presso l'impianto TMV di Acerra.".


 

 

CAPO II

Norme in materia di attività produttive, di ricerca scientifica e di lavoro e formazione professionale

 

 

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei Consorzi per le aree di Sviluppo industriale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 3, alla lettera e), dopo le parole "in materia di enti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)";

b) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "3. La durata in carica degli organi previsti al comma 1, alle lettere a), b), c), d) ed e), è fissata in cinque anni.";

c) al comma 1, dell'articolo 4, le parole "sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato Paser," sono soppresse;

d) al comma 4 dell'articolo 5 dopo le parole "Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e comunque entro il 30 giugno di ogni anno";

e) al comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "previste nel comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, in particolare, nell'ottica della semplificazione e della accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'insediamento delle attività produttive negli agglomerati industriali, adotta le linee di indirizzo dell'attività gestionale che recano modelli e schemi di riferimento volti a rendere omogenee le attività consortili di gestione.";

f) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Presso l'assessorato regionale alle attività produttive è istituito il Comitato di coordinamento delle attività dei Consorzi ASI. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale delegato allo sviluppo economico e alle attività produttive che lo presiede e dai Presidenti dei Consorzi ASI o loro delegati, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale delegato in materia.

2 ter.  Il Comitato di coordinamento dell'attività dei Consorzi istituito ai sensi del comma 2 bis,  assicura, tra l'altro, nel rispetto delle linee di indirizzo previste dal comma 2, l'omogenea azione gestionale dei Consorzi e a tal fine adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, uno schema di regolamento che impegna i singoli Consorzi a rendere omogenee le azioni e ad armonizzare le singole gestioni con particolare riguardo alla gestione economica  prevista dall'articolo 5 e alla attività indiretta di cui all'articolo 15, comma 2 e comma 3, lettera e). Lo schema di regolamento adottato è approvato dalla Giunta regionale e, nel rispetto dell'autonomia di ciascun Consorzio, entro i successivi trenta giorni è approvato dai singoli Consigli generali che provvedono, se necessario, alle contestuali modifiche degli Statuti consortili ai sensi dell'articolo 2.";

g) il comma 5 dell'articolo 6 è abrogato;

h) il comma 6 dell'articolo 6 è rinumerato in comma 3;

i) al comma 1, dell'articolo 7, dopo le parole "articolo 3" sono inserite le seguenti "e nell'articolo 6, comma 2 ter";

l) il comma 5 dell'articolo 9 è abrogato;

m) al comma 1 dell'articolo 13 le parole "sentite le associazioni industriali più rappresentative" sono soppresse;

n) al comma 3 dell'articolo 13, le parole ", anteriormente alla scadenza del programma di sviluppo," sono soppresse;

o) al comma 1 dell'articolo 17, la parola "partecipazione" è sostituita dalla seguente "sottoscrizione".


 

 

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26)

1. La legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018) è così modificata:

a) al comma 2 dell'articolo 2, lettera e), le parole "1 gennaio 2018" sono sostituite con le seguenti "1 gennaio 2019";

b) dopo il comma 6 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente: "6 bis Le disposizioni di cui  ai commi 5 e 6 si applicano alle aree contigue alle perimetrazioni di cui al decreto-legge 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011 per Comuni aderenti ai distretti turistici, previo parere del Comitato tecnico scientifico del coordinamento dei distretti turistici della Regione Campania.";

c) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente: "3 bis. Nell'ambito della strategia dell'attrazione degli investimenti e allo scopo di favorire l'operatività della ZES Campania, la Regione assicura la piena conoscenza di ogni informazione relativa alle opportunità di investimento sul territorio regionale anche mediante l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) del programma denominato La Regione in un click e della sezione del portale regionale Come fare per, a cui gli investitori possono accedere ai fini della realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi.".


 

 

Art. 7 (1)

(Semplificazioni procedimentali per la ZES Campania)

1. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di semplificazione nell'ambito della Zona Economica Speciale denominata "ZES Campania", istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e in attuazione del modello di governance delle ZES introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), come modificato dall'articolo 57 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazione, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dall'articolo 11 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 91/2017 opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova   attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis del citato decreto-legge 91/2017, presentano il proprio progetto. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, il responsabile unico del procedimento, per tutte le attività attinenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento delle iniziative economiche all'interno della ZES, è individuato nello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dell'Ente territorialmente competente. Gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario per gli adempimenti connessi al procedimento.

2. Il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 91/2017, dalla legge 241/90 e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 3 del citato decreto-legge 91/2017 il procedimento autorizzatorio si svolge esclusivamente attraverso l'indizione di una conferenza di servizi semplificata.

3. Adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Commissario straordinario della ZES rilascia l'autorizzazione unica al soggetto richiedente. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

4. Se l'autorizzazione unica ha ad oggetto opere e altre attività nell'ambito della ZES e ricadenti nella competenza territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), l'autorizzazione unica è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale.

5. Gli uffici regionali competenti si coordinano per assicurare il rilascio nei termini di legge, compresi i termini abbreviati di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 91/2017, dei pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza regionale e degli enti strumentali regionali.


 

 

Art. 8

(Misure agevolative integrate)

1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle misure di politica economica regionale volte ad attrarre investimenti sul territorio, accrescere la competitività delle filiere produttive regionali ed agevolare l'accesso al credito delle imprese, la Regione promuove l'istituzione di specifici regimi agevolativi che favoriscono la semplificazione dei processi di gestione e generano effetti moltiplicativi e leve finanziarie.

2. I regimi agevolativi di cui al comma 1 istituiti dalla Giunta regionale possono essere attuati con modalità che consentono l'integrazione di forme di sostegno a carattere nazionale e comunitario, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

3. La concessione delle agevolazioni resta in ogni caso subordinata alla positiva valutazione dell'impatto sul sistema socio-economico, della rispondenza delle iniziative alle principali direttive di sviluppo settoriale e territoriale e della sostenibilità energetico-ambientale.

4. I regimi di cui al presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti di efficacia ed economicità, gli altri strumenti agevolativi attuativi delle politiche di sviluppo economico regionale, sono gestiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e I.C.T.).


 

 

Art. 9

(Delocalizzazioni temporanee)

1. In presenza di situazioni di particolari gravità, eccezionalità e di calamità naturali può essere possibile la delocalizzazione temporanea, totale o parziale delle attività commerciali o agenzie di servizi in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate e dichiarate inagibili o in aree opportunamente attrezzate immediatamente adiacenti.

2. La delocalizzazione temporanea di cui al comma 1 è attivata mediante comunicazione ai competenti uffici comunali attestante il mantenimento dei requisiti di legittimità e agibilità previsti dalle normative vigenti, certificata da un tecnico professionista abilitato. 

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con delibera di Giunta regionale sono stabiliti i criteri di individuazione delle delocalizzazioni temporanee esperibili e distinte per fattispecie con le relative modalità procedurali semplificate.


 

 

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5)

1. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole "su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta dell'assessore delegato in materia di ricerca scientifica";

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 Elaborazione, attuazione e verifica del Programma

1. Il Comitato scientifico di garanzia, di cui all'articolo 8, supportato dalle strutture amministrative operanti nelle materie delegate all'Assessore alla ricerca scientifica, è organo di elaborazione, attuazione e verifica del Programma.";

c) al comma 2 dell'articolo 8 dopo la parola "assessore" è inserita la parola "delegato";

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 Modalità di verifica e controllo dei progetti

1. La verifica ed il controllo ex post dei progetti è effettuata dalla struttura amministrativa competente in materia di ricerca scientifica a seguito della presentazione di idonea documentazione da parte del soggetto beneficiario. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione dei contributi in ragione degli stati di avanzamento dei progetti e le modalità e le fasi della verifica e del controllo ex post.

2. Per i progetti ammessi a contributo i beneficiari attestano la rispondenza degli obiettivi scientifici raggiunti a quanto descritto nel progetto, previa autocertificazione del responsabile scientifico della struttura cui afferisce il progetto.

3. La verifica amministrativo-contabile dei documenti di spesa esibiti dal beneficiario a supporto delle spese sostenute, è di competenza della struttura amministrativa competente in materia di ricerca scientifica.

4. La disciplina di cui alla presente disposizione si applica anche ai programmi che, alla data di entrata in vigore della stessa, non sono conclusi.";

e) al comma 2 dell'articolo 12 dopo la parola "Assessore" è inserita la parola "delegato".


 

 

Art. 11

(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14)

1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) è sostituito dal seguente:

"4. Le modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, i modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, nonché le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, sono definite secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, con particolare riferimento al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13), anche mediante rinvio ad apposita deliberazione di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare permanente.".


 

 

CAPO III

Norme di riordino normativo in materia di rete viaria regionale

 

 

Art. 12

(Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di funzioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Per disciplinare le attività di competenza regionale di cui agli articoli 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 104, comma 8 e 114, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con decorrenza 1° gennaio 2020 sono conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli le funzioni di competenza regionale relative:

a) alla riscossione dei canoni delle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992;

b) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;

c) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole e macchine operatrici eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8 ed all'articolo 114, comma 3, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;

d) al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 285/1992 sulla rete viaria regionale;

e) alla voltura delle concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992.

2. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, in qualità di ente proprietario delle strade regionali oppure di ente competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 285/1992 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), detta gli indirizzi e i criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e, in particolare, stabilisce:

a) i canoni e corrispettivi per le autorizzazioni e concessioni di cui alla lettera a);

b) la misura dei contributi per le spese di istruttoria relative al rilascio delle autorizzazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) nei limiti di cui all'articolo 19, commi 2 e 3 della legge regionale 5  aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016), nonché le modalità di rendicontazione.

3. I proventi derivanti dall'attività di riscossione connessa ai procedimenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché quelli relativi agli importi non ancora accertati e riscossi per le annualità precedenti al 2020, sono introitati dalla medesima data di cui al comma 1, direttamente dalle Province e dalla Città Metropolitana, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni conferite individuati ai sensi del comma 2 e con obbligo di destinazione per la manutenzione e gestione delle strade di proprietà regionale.

4. Le Province e la Città metropolitana di Napoli, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 285/1992, dal decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 e dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 2, pongono a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni e concessioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) il costo degli oneri relativi a sopralluoghi, accertamento dell'agibilità del percorso e altre spese istruttorie.

5. L'articolo 19 della legge regionale 6/2016 è così modificato:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole "modalità di versamento del contributo" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1.";

b) al comma 5, primo periodo, le parole "ai commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".


 

 

CAPO IV

Norme in materia di turismo

 

 

Art. 13

(Misure in materia di offerta turistica regionale)

1. Al fine di semplificare i controlli dell'offerta turistica regionale da parte delle autorità competenti, è istituito il Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), alberghiere ed extralberghiere,   nonché delle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) volto a consentire l'individuazione della tipologia di struttura ricettiva e l'eventuale classificazione. (2)

2. Il CUSR è obbligatoriamente utilizzato dalle strutture ricettive in tutte le attività di promozione, commercializzazione e comunicazione poste in essere anche tramite intermediari, ed è elemento indispensabile ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali e per ricevere contributi regionali. (3)

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e gli enti locali interessati, disciplina, con propria deliberazione, la definizione delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del codice identificativo da parte dei Comuni territorialmente competenti e l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui al comma 4.

4. I soggetti di cui al comma 1 che contravvengono all'obbligo di utilizzo del CUSR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da euro cinquecento ad euro mille per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata.

5. Le strutture ricettive e le locazioni brevi sono tenute a dare comunicazione mensile, con specifica giornaliera, dei movimenti turistici mediante l'applicazione web regionale denominata "Rilevatore Turistico Regionale" presente all'interno del sito web della Regione Campania. (4)

5 bis. La locazione breve, da chiunque esercitata, si intende svolta in forma imprenditoriale in caso di destinazione all'attività di più di quattro unità immobiliari. (5)

5 ter. I Comuni istituiscono apposito registro per la tenuta della banca dati delle attività di locazione breve, conferendo i dati acquisiti attraverso le piattaforme web regionali o nazionali. (5)

5 quater. I soggetti che intendono esercitare attività di locazione breve sono tenuti inoltre, al rispetto dei seguenti adempimenti:

a) comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività di locazione, i dati catastali, l'indirizzo, il numero di camere o unità abitative e dei posti letto dell'alloggio, il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono e l'indirizzo mail/pec del soggetto che esercita l'attività;

b) trasmettere al Comune, prima dell'inizio dell'attività, dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell'alloggio che il Comune può sottoporre a verifica;

c) denunciare la presenza di ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;

d) comunicare al Comune i periodi di locazione effettuata ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno comunale. (5)

5 quinquies. La mancata comunicazione ai Comuni, ai sensi del comma 5 quater, comporta la sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da cinquecento a duemila euro. (5)



 

Art. 14

(Norme di semplificazione per l'esercizio delle attività professionali turistiche)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) è così modificato le parole "Tale titolo va rinnovato ogni tre anni." sono soppresse.

2. I distretti turistici, i parchi e ogni altro soggetto similare istituito con decreto ministeriale possono attivare piani di formazione pratica non formale ed informale, anche retribuiti, per coloro che abbiano frequentato o frequentino i corsi riconosciuti nel repertorio regionale in materia turistica al fine di rafforzare il percorso di acquisizione delle specifiche competenze riconosciute o certificate nonché promuovere la conoscenza del territorio, la cultura del turismo e il coinvolgimento giovanile.  I suddetti piani sono approvati, laddove esistenti dai rispettivi coordinamenti regionali e in ogni caso non possono costituire titolo ai fini dell'abilitazione o all'esercizio di guida turistica né essere espletati fuori del contesto territoriale di competenza così come perimetrato nei decreti istitutivi.


 

 

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 13)

1. Alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 Campeggi

1. I campeggi sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità di turisti, provvisti, di norma, di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, quali tende, roulotte, camper, autocaravan, maxi caravan, case mobili e altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

2. I campeggi possono contenere piazzole con unità abitative stabili, nonché manufatti leggeri, strutture, allestimenti mobili di qualsiasi genere, destinati al soggiorno e al pernottamento di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. L'installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili di cui ai commi 1 e 2, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei campeggi previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera.

4. I manufatti leggeri, le strutture, gli allestimenti mobili e i mezzi di cui al presente articolo:

a) sono forniti di equipaggiamenti interni strumentali all'autonomia del soggiorno e del pernottamento, nonché di meccanismi funzionali alla trasportabilità;

b) non hanno alcun collegamento stabile al suolo;

c) sono dotati di allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze removibili in ogni momento.";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 Villaggi turistici

1. I villaggi turistici sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità in unità abitative stabili, nonché in manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, destinati ad accogliere turisti sprovvisti, di norma, di mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

2. I villaggi turistici possono contenere piazzole libere da destinare, in misura non superiore al venti per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, a turisti provvisti di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, quali tende, roulotte, camper, autocaravan, maxi caravan, case mobili e altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

3. L'installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili di cui ai commi 1 e 2, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei villaggi turistici previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera.

4. I manufatti leggeri, le strutture, gli allestimenti mobili e i mezzi di cui al presente articolo:

a) sono forniti di equipaggiamenti interni strumentali all'autonomia del soggiorno e del pernottamento, nonché di meccanismi funzionali alla trasportabilità;

b) non hanno alcun collegamento stabile al suolo;

c) sono dotati di allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze removibili in ogni momento.

5. Le piazzole con unità abitative stabili non possono superare il sessanta per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

6. Le unità abitative stabili non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a metri quadrati quindici e superiore a metri quadrati quaranta.

7. Assumono la denominazione di «villaggi alberghieri» i complessi ricettivi all'aria aperta in possesso dei requisiti previsti dall'allegata tabella C, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in area attrezzata al soggiorno e allo svago della clientela.".


        

                                                                                                          

CAPO V

Norme in materia di urbanistica e di governo del territorio

 

 

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) dopo le parole "la Giunta regionale adotta il PUAD" sono soppresse le seguenti "contestualmente all'avvio della valutazione ambientale strategica e alla redazione del rapporto ambientale".



 

Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10)

1. La legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni), è così modificata:

a) al comma 2 dell'articolo 3, al primo capoverso, il periodo "di sanatoria le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui al decreto legge 269/2003, allegato 1" è sostituito con il seguente "della sanatoria prevista dall'articolo 32 della legge 326/2003, le opere abusive rientranti nelle tipologie dell'allegato 1 della medesima legge";

b) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

"Art. 9 bis (Misure di semplificazione per i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia)

1. Le modalità procedimentali di cui all'articolo 9, comma 2, sono applicate alle istanze presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto legge 109 del 28 settembre 2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.". 


 

 

Capo VI

Norme per l'efficienza e l'impulso alle attività di progettazione

 

 

Art. 18 (6)

 


 

 

 Capo VII

Disposizioni finali

 

 

Art. 19

(Ulteriori modifiche e abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in particolare:

a) al comma 6 ter dell'articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009), le parole "entro cinque giorni dall'adozione" sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017), le parole "entro cinque giorni dall'adozione" sono soppresse;

c) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 (Legge comunitaria regionale), è abrogato;

d) il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) è così sostituito: "Le strutture esistenti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ospitano già un numero di animali superiore a quello indicato, non possono accoglierne altri, nel rispetto delle condizioni e della tempistica disciplinate nel regolamento previsto all'articolo 3, comma 1, lettera m)";

e) al comma 12 dell'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), le parole ", con destinazione specifica e vincolata, per la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio idrotermominerale sentite le Associazioni di categoria" sono soppresse;

f) al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) le parole "tre anni" è sostituito con le seguenti "cinque anni".

g) al comma 67 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissato dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017) la parola "nuovamente" è sostituita dalla seguente "prevalentemente".


 

 

Art. 20

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


 

 

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca


Note

(1) Articolo sostituito dall'articolo 29, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(2) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

(3) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

(4) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

(6) Articolo abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6 e già in precedenza modificato dall'articolo 65, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.